CASS
Sentenza 16 giugno 2023
Sentenza 16 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/06/2023, n. 26197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26197 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LI EGIDIO, nato ad [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/09/2022 del TRIBUNALE DI POTENZA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lidia GIORGIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni del difensore Avv. Bruno POGGIO in sostituzione dell'Avv. Giuseppe VALENTINO, che ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato con ogni conseguente statuizione, rilevando l'intervenuta prescrizione. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 13/09/2022 il Tribunale di Potenza ha accolto l'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza del G.i.p. presso il Tribunale di Potenza del 10/06/2021 nei confronti di ID DL quanto alla richiesta di sequestro diretto per il reato di cui al capo c) (artt. 640, 81, 61 n.7) e 61 n. 11) Penale Sent. Sez. 2 Num. 26197 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 30/03/2023 cod. pen.), disponendo conseguentemente il sequestro diretto funzionale alla confisca diretta della somma di 312.061,47. 2. IL ID, per mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione deducendo due motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 delle disp. att. del cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta nullità dell'ordinanza impugnata per violazione di legge in relazione all'art. 157 cod. pen.; nonostante l'intervenuto decorso del termine di prescrizione il Tribunale di Potenza aveva disposto il vincolo cautelare reale per l'imputazione provvisoria di cui al capo c). La condotta di cui all'imputazione provvisoria risultava di fatto contestata dal dicembre 2014 al giugno 2015. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 640, 646, 240 cod. pen., nonché con riferimento all'art. 321, comma 2, cod.proc.pen. La imputazione provvisoria di cui al capo c), recepita dal Tribunale del riesame, è da ritenere manifestamente erronea ed in violazione di legge, atteso che, proprio per la ricostruzione proposta, il presunto vantaggio patrimoniale non poteva essere riferito al reato di truffa, ma bensì al reato di appropriazione indebita. Tra l'altro già le condotte di cui ai capi a) e b), del tutto sovrapponibili a quella di cui al capo c), erano state ricondotte nel paradigma normativo di cui all'art. 646 cod. pen. 3. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Coglie nel segno l'argomentazione difensiva secondo la quale il Tribunale di Potenza ha erroneamente applicato la legge penale nel qualificare il fatto di cui all'imputazione provvisoria per il capo c) quale truffa aggravata, piuttosto che appropriazione indebita. La stessa descrizione del fatto contenuta nel capo d'imputazione evidenzia un possesso originariamente lecito delle somme da parte del ricorrente nella sua qualità, con successiva illecita interversione del possesso in senso appropriativo, dissimulata con una serie di attività poste in essere successivamente (temporanea disposizione di bonifici poi revocata nelle ventiquattro ore successive, le cui ricevute venivano mostrate al nuovo amministratore di condominio). 2 2. Questa Corte (Sez. 2, n. 35798 del 18/06/2013, Actis, Rv. 257340-01) ha già chiarito, con principio che qui si intende ribadire, che è configurabile il delitto di truffa, e non quello di appropriazione indebita, quando l'artificio e il raggiro risultino necessari a perpetrare l'appropriazione; diversamente, è configurabile il reato di appropriazione indebita quando gli artifizi e raggiri siano posti in essere dopo l'appropriazione del bene, a soli fini dissimulatori (Sez. 2, n. 51060 dell1/11/2016, Losito, Rv. 269234-01). Il Tribunale di Potenza non ha correttamente applicato tali principi di diritto, giungendo ad una erronea qualificazione del fatto di cui al capo c) della imputazione provvisoria, da qualificarsi invece ai sensi dell'art. 646 cod. pen., che, attesa la data di commissione oggetto di contestazione (dal dicembre 2014 al giugno 2015),deve certamente essere ritenuto prescritto. La causa di estinzione esclude conseguentemente la possibilità di configurare astrattamente l'esistenza delle condizioni legittimanti il vincolo cautelare reale imposto nel caso di specie. Ne consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso il 30 marzo 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lidia GIORGIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni del difensore Avv. Bruno POGGIO in sostituzione dell'Avv. Giuseppe VALENTINO, che ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato con ogni conseguente statuizione, rilevando l'intervenuta prescrizione. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 13/09/2022 il Tribunale di Potenza ha accolto l'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza del G.i.p. presso il Tribunale di Potenza del 10/06/2021 nei confronti di ID DL quanto alla richiesta di sequestro diretto per il reato di cui al capo c) (artt. 640, 81, 61 n.7) e 61 n. 11) Penale Sent. Sez. 2 Num. 26197 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 30/03/2023 cod. pen.), disponendo conseguentemente il sequestro diretto funzionale alla confisca diretta della somma di 312.061,47. 2. IL ID, per mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione deducendo due motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 delle disp. att. del cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta nullità dell'ordinanza impugnata per violazione di legge in relazione all'art. 157 cod. pen.; nonostante l'intervenuto decorso del termine di prescrizione il Tribunale di Potenza aveva disposto il vincolo cautelare reale per l'imputazione provvisoria di cui al capo c). La condotta di cui all'imputazione provvisoria risultava di fatto contestata dal dicembre 2014 al giugno 2015. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 640, 646, 240 cod. pen., nonché con riferimento all'art. 321, comma 2, cod.proc.pen. La imputazione provvisoria di cui al capo c), recepita dal Tribunale del riesame, è da ritenere manifestamente erronea ed in violazione di legge, atteso che, proprio per la ricostruzione proposta, il presunto vantaggio patrimoniale non poteva essere riferito al reato di truffa, ma bensì al reato di appropriazione indebita. Tra l'altro già le condotte di cui ai capi a) e b), del tutto sovrapponibili a quella di cui al capo c), erano state ricondotte nel paradigma normativo di cui all'art. 646 cod. pen. 3. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Coglie nel segno l'argomentazione difensiva secondo la quale il Tribunale di Potenza ha erroneamente applicato la legge penale nel qualificare il fatto di cui all'imputazione provvisoria per il capo c) quale truffa aggravata, piuttosto che appropriazione indebita. La stessa descrizione del fatto contenuta nel capo d'imputazione evidenzia un possesso originariamente lecito delle somme da parte del ricorrente nella sua qualità, con successiva illecita interversione del possesso in senso appropriativo, dissimulata con una serie di attività poste in essere successivamente (temporanea disposizione di bonifici poi revocata nelle ventiquattro ore successive, le cui ricevute venivano mostrate al nuovo amministratore di condominio). 2 2. Questa Corte (Sez. 2, n. 35798 del 18/06/2013, Actis, Rv. 257340-01) ha già chiarito, con principio che qui si intende ribadire, che è configurabile il delitto di truffa, e non quello di appropriazione indebita, quando l'artificio e il raggiro risultino necessari a perpetrare l'appropriazione; diversamente, è configurabile il reato di appropriazione indebita quando gli artifizi e raggiri siano posti in essere dopo l'appropriazione del bene, a soli fini dissimulatori (Sez. 2, n. 51060 dell1/11/2016, Losito, Rv. 269234-01). Il Tribunale di Potenza non ha correttamente applicato tali principi di diritto, giungendo ad una erronea qualificazione del fatto di cui al capo c) della imputazione provvisoria, da qualificarsi invece ai sensi dell'art. 646 cod. pen., che, attesa la data di commissione oggetto di contestazione (dal dicembre 2014 al giugno 2015),deve certamente essere ritenuto prescritto. La causa di estinzione esclude conseguentemente la possibilità di configurare astrattamente l'esistenza delle condizioni legittimanti il vincolo cautelare reale imposto nel caso di specie. Ne consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso il 30 marzo 2023.