Sentenza 4 novembre 2014
Massime • 1
La pendenza di procedimenti penali a carico di magistrati non è di per sé sufficiente ad integrare la 'grave situazione localè, tassativamente richiesta dall'art. 45 cod. proc. pen., ai fini della rimessione, allorché non risulti che essa, pur nella sua gravità, abbia proiettato un'ombra di indiscriminato sospetto e di generale sfiducia sugli uffici giudiziari nel loro complesso.
Commentario • 1
- 1. Art. 45 c.p.p. Casi di rimessionehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/11/2014, n. 49612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49612 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 04/11/2014
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 1485
Dott. FUMO Maurizio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 34542/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AG EN TO OL LI N. IL 15/06/1965;
avverso il provvedimento n. 13021/2011 GIP TRIBUNALE di PERUGIA, del 01/08/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
udito il PG in persona del sost. proc. gen. dott. F. Salzano, che ha concluso per l'inammissibilità.
OSSERVA
letta l'istanza di rimessione proposta da MI EN VI OL LI nel procedimento a suo carico pendente innanzi all'autorità giudiziaria di Perugia, nonché i documenti allegati;
rilevato che il predetto adduce motivi di legittimo sospetto con riferimento all'operato del pubblico ministero dott. Casucci e del GUP dott. Semeraro, sostenendo che il primo: a) avrebbe esercitato pressioni sull'ordine degli avvocati di Roma e ingerenza nell'attività dell'associazione professionale suddetta, peraltro violando il segreto di indagine con riferimento alla vicenda giudiziaria riguardante esso MI e, b) abusando delle sue funzioni, ignorando consolidati approdi giurisprudenziali e non svolgendo indagini anche a favore dell'indagato, avrebbe arbitrariamente operato contestazioni suppletive, assumendo fantasiosamente la sussistenza di altre ipotesi di reato a carico dell'istante; sostenendo inoltre che il GUP, per parte sua, c) avrebbe ignorato precise disposizioni di legge (D.P.R. n. 223 del 1989, art. 35), d) avrebbe tenuto un atteggiamento non equanime e del tutto sbilanciato a favore delle tesi dell'accusa, avallando la sussistenza di ipotesi criminose prive di qualsiasi fondamento, perché in contrasto con precise disposizioni di legge;
rilevato ancora che l'istante rappresenta anche di aver denunciato i predetti magistrati presso la procura della Repubblica di Firenze e, in ragione della pendenza del procedimento a loro carico, sottolinea la sussistenza di ulteriori motivi per la rimessione del procedimento, chiedendo inoltre la sospensione del procedimento stesso, nonché l'acquisizione dei supporti fonici relativi all'udienza preliminare (il cui ascolto renderebbe evidente la preconcetta avversità dei due magistrati) e l'acquisizione di atti presso l'ordine degli avvocati di Roma;
considerato che dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari si evince che MI è chiamato a rispondere, tra l'altro, del delitto di cui all'art. 495 c.p., perché, presentatosi all'ufficio anagrafe del Comune di Perugia, dichiarava falsamente all'ufficiale dello stato civile, in sede di richiesta di duplicato della carta d'identità che aveva smarrito, di svolgere la professione di avvocato, nonché del delitto di cui agli artt. 48-477 c.p. perché, mediante la condotta sopradescritta, induceva in errore il pubblico ufficiale in servizio presso l'ufficio anagrafe del Comune di Perugia che gli rilasciava carta d'identità, contenente la falsa attestazione della professione di avvocato;
considerato che dalla documentazione allegata alla istanza di rimessione si evince che il sostituto procuratore dott. Casucci ebbe e richiedere all'Ordine degli avvocati di Roma informazioni sulla iscrizione di MI presso il predetto organismo, informando, al contempo, il destinatario della missiva del fatto che a carico di MI pendeva procedimento penale per fatti inerenti al suo rapporto con il predetto ordine professionale;
ritenuto evidente che, con la predetta missiva, da un lato, venivano sollecitate notizie afferenti all'attività di indagine;
dall'altro, venivano doverosamente fornite da parte dell'organo inquirente notizie allo scopo di evitare che gli ipotizzati reati venissero portati ad ulteriori conseguenze (obbligo, quest'ultimo, gravante, ai sensi dell'art. 55 codice di rito, sulla polizia giudiziaria e dunque, inevitabilmente, sull'Organo dell'accusa investito del coordinamento delle indagini);
poiché la asserita pendenza di procedimento penale a carico dei due predetti magistrati della Procura e del Tribunale, conseguente alla iniziativa dello stesso ZA, non è di per sè sufficiente a integrare la "grave situazione locale" tassativamente richiesta dall'art. 45 c.p.p. per la rimessione, allorché non risulti che esso, pur nella sua gravità, abbia proiettato un'ombra di indiscriminato sospetto e di generale sfiducia sugli uffici giudiziari nel loro complesso (ASN 199701597-RV 207674);
ribadito che le denunziate (ma, per altro, non accertate) mere patologie interne al processo, ove non siano iscritte - come nel caso in esame - in un quadro ambientale connotato dalla presenza di una grave situazione locale autonomamente accertata, non possono legittimare l'eccezionale rimedio della rimessione del processo (SU, sent. n. 13687 del 2003 + ASN 200735779 - RV 238154);
poiché dunque l'istanza di rimessione deve ritenersi manifestamente infondata, non ravvisandosi, allo stato, i presupposti di cui all'art. 45 c.p.p., e - come tale - inammissibile;
poiché alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna dell'istante al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di somma a favore della Cassa delle Ammende (somma che si stima equo stabilire in Euro 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'istanza di rimessione e condanna MI EN VI OL LI al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 2000 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 novembre 2014. Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2014