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Sentenza 9 giugno 2026
Sentenza 9 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/06/2026, n. 21210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21210 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXX, nato a [...] il giorno XXXXXXXXX rappresentato ed assistito dall’avv. Guglielmo Binetti - di fiducia avverso la sentenza in data 14/11/2025 della Corte di Appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette la memoria e le conclusioni di cui agli atti datati 15 maggio 2026 che del difensore della parte civile XXXXXXXXXXXXXX, avv. Vanni Pizzulli, che ha concluso chiedendo il rigetto o la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna dell’imputato alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, come da nota spese allegata;
letta la memoria datata 21 maggio 2026 di replica alle conclusioni scritte del Procuratore Penale Sent. Sez. 2 Num. 21210 Anno 2026 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: ALMA MARCO MARIA Data Udienza: 28/05/2026 generale del difensore del ricorrente, avv. Guglielmo Binetti, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 14 novembre 2025 la Corte di Appello di Potenza - previe esclusione della contestata aggravante e declaratoria di non doversi procedere per difetto di querela in relazione al reato di truffa di cui al capo J della rubrica delle imputazioni e conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio - ha confermato nel resto la sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato in data 31 gennaio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera con la quale era stata affermata la penale responsabilità di XXXXXXXXXX in relazione ai reati di truffa continuata ex artt. 81, 640, 61 n. 7, cod. pen. (capi A, C, E, F, e G), truffa e rapina ex artt. 81, 640, comma 1, 61 n. 7, 628, comma 3 n. 2, cod. pen. (capo H), falso materiale ex artt. 61 n.2, 482 in relaz. all’art. 477 cod. pen. (capi B e D) e falso materiale ex artt. 476 in relaz. all’art. 482, 61 n. 2, cod. pen. (capo I), commessi in date diverse ed in un arco temporale ricompreso tra il 2 febbraio 2022 ed il 2 novembre 2023. All’imputato risulta contestata e ritenuta la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale ex art. 99, commi 1, 2 n. 1 e 2, 3 e 4 cod. pen. Per solo dovere di completezza occorre dare atto che la Corte di appello con ordinanza in data 31 marzo 2026 ha provveduto alla correzione di errore materiale contenuto nella scheda del procedimento con riferimento alla data di scadenza della misura cautelare in corso di applicazione nei confronti dell’imputato che è stata indicata nel giorno 12 febbraio 2027. 2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo:
2.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 628, comma 3, n. 2 cod. pen. con riferimento alla contestazione di cui al capo H della rubrica delle imputazioni. Con riguardo al capo menzionato, si duole la difesa del ricorrente della intervenuta affermazione di responsabilità in relazione al reato di rapina aggravata ai danni di XXXXXXXXXXXX. Sulla premessa che la vicenda ha trovato origine nella proposta da parte dell’imputato (presentatosi come titolare di una rivendita di autoveicoli) al XXXXX di un’autovettura Jeep Compass da ritirarsi all’estero, ottenendo dalla persona offesa il pagamento del veicolo ed esibendogli contestualmente una ricevuta, rivelatasi falsa, di ordine effettuato a Jeep Italia, poi procrastinando la consegna del veicolo (alla fine mai consegnato) e proponendogli acquisti di altri autoveicoli e di una polizza di assicurazione asseritamente a prezzo vantaggioso, e che a dette condotte si è aggiunta la contestazione di avere esercitato violenza nei confronti della medesima persona offesa, somministrandogli sostanze 2 stupefacenti non individuate, tanto da indurla in una condizione transitoria di incapacità di intendere e di volere, in tal modo facendosi consegnare o accreditare sul suo conto corrente in varie soluzioni diverse somme di denaro per un importo pari a 67.644,00 euro, rileva la difesa del ricorrente: a) che tra l’imputato ed il XXXXX, medico endocrinologo in pensione, si era instaurato anche un rapporto di natura professionale a causa di alcune patologie sofferte dal primo;
b) che la prova della condotta dell’imputato è affidata alla sole dichiarazioni della persona offesa;
c) che nessuno dei familiari della persona offesa (peraltro mai escussi) ha confermato le condizioni del XXXXX dopo i suoi incontri con l’imputato, né risulta che la persona offesa si sia recata presso i locali nosocomi al fine di comprendere le ragioni dei malesseri che ha riferito di avere provato all’esito degli incontri con l’imputato; d) che non risulta provato che nel corso dei menzionati incontri siano state somministrate dall’imputato alla persona offesa sostanze tali da minarne la capacità di autodeterminazione;
e) che non risulta essere stata adeguatamente analizzata una conversazione registrata dalla persona offesa in data 13 novembre 2023 dalla quale emergerebbero elementi per ingenerare il dubbio che le dazioni di denaro effettuate dal XXXXX all’imputato erano al primo ben note perché frutto di espresse richieste del secondo e comunque non legate a condotte clandestine del XXXX finalizzate a farsi inviare del denaro;
f) che quanto emerso consentirebbe al più di ricondurre l’azione dell’imputato ad un complessivo ed omogeneo intento truffaldino e non ad un reato di rapina. Secondo la difesa del ricorrente, la Corte territoriale avrebbe pertanto omesso di motivare su elementi fondamentati per la decisione così come dedotti nell’atto di appello, producendo sul punto una motivazione meramente apparente che non tiene conto come dal contenuto della conversazione registrata e sopra richiamata si ricaverebbero elementi diametralmente opposti a quelli ritenuti dai Giudici di merito. Deduce, ancora, la difesa del ricorrente che non è corretto il passaggio motivazionale della Corte di appello laddove si afferma che le dichiarazioni della persona offesa risultano riscontrate sulla base degli accertamenti bancari, privi di qualsivoglia indicazione della causale e «disposti in stretta contiguità spazio-temporale dal XXXXX subito dopo la consumazione dei caffè con il prevenuto (ad es. in auto) ed in concomitanza … della riferita alterazione psicofisica», ciò in quanto detta “contiguità spazio-temporale” sarebbe frutto di una suggestione, non essendo stato possibile individuare con esattezza gli orari dei disposti pagamenti, né altrimenti stabilire sulla base del colloquio registrato detto stato di alterazione. Aggiunge, altresì, la difesa del ricorrente che la Corte di appello non si è neppure confrontata con gli elementi addotti in sede di gravame nei quali si è evidenziato come le stesse dichiarazioni del XXXXX si presentano contraddittorie avendo quest’ultimo dapprima riferito la propria condizione di “confusione mentale” e le pregresse condizioni di salute e, 3 poi, affermato solo in forma dubitativa che il proprio stato di alterazione era derivato dalla somministrazione di particolari sostanze («sono stato probabilissima vittima della somministrazione di sostanze stupefacenti, probabilmente versate nella famigerata tazza di caffè»).
2.2. Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. con riguardo alla ritenuta recidiva e con riferimento agli artt. 125 cod. proc. pen. e 99 cod. pen. Sulla premessa che nell’atto di appello si era evidenziato che i precedenti penali dell’imputato erano risalenti nel tempo e che alcuni di essi non assumono rilievo giacché estinti ex art. 47 O.P., osserva la difesa del ricorrente che la Corte di appello ha travisato il contenuto del gravame alla stessa sottoposto che non era quello della erroneità della decisione del Tribunale in ordine alla ritenuta infraquinquennalità della recidiva, quanto piuttosto quello della significatività dei nuovi reati in rapporto ai risalenti precedenti penali dell’imputato, tali da consentire la configurabilità della recidiva sotto il profilo dell’accresciuta pericolosità sociale del XXXX. Prosegue, inoltre, la difesa del ricorrente evidenziando come la Corte di appello ha erroneamente fondato la caratterista della infraquinquennalità della recidiva richiamando una sentenza del 10 aprile 2024, non tenendo conto del fatto che trattasi di sentenza divenuta irrevocabile in epoca successiva alla consumazione dei reati di cui al presente procedimento. In ogni caso, non sarebbe stata fatta corretta applicazione dei principi indicati dalle pronunce delle Sezioni Unite della Corte di cassazione in materia di recidiva.
2.3. Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen. e 62-bis cod. pen. Deduce la difesa del ricorrente una totale mancanza di motivazione in ordine al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che erano state invocate con l’atto di appello evidenziando che l’imputato ha reso sostanziale ammissione degli addebiti e, attraverso il ricorso al giudizio abbreviato, ha tenuto una positiva condotta processuale. 3. Con memoria e conclusioni scritte entrambe datate 15 maggio 2026 il difensore della parte civile XXXXXXXXXXXXXX ha dedotto: a) l’aspecificità dei motivi di ricorso dell’imputato che non si sarebbero confrontati con la ratio decidendi della sentenza impugnata limitandosi a riproporre doglianze già esaminate e disattese in sede di appello;
b) l’inammissibile rivalutazione nel merito di una motivazione della sentenza impugnata che si presenta logica;
c) la corretta qualificazione giuridica dei reati di falso e la conseguente corretta applicazione della circostanza aggravante contestata. 4 4. Come sopra indicato la difesa del ricorrente ha fatto pervenire una memoria di replica alle conclusioni di Procuratore generale nella quale ha sostanzialmente ribadito ed approfondito le questioni già proposte nel ricorso genetico ed illustrato le ragioni per le quali non possono essere accolte le richieste del Procuratore generale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Occorre in premessa dare atto che, fatta eccezione per il contestato reato di rapina ricompreso nell’originaria imputazione (nella quale era indicato anche il reato di truffa) di cui al capo H della rubrica delle imputazioni, il ricorso non verte sugli ulteriori fatti-reato per i quali è intervenuta l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato, con la conseguenza che su detti punti le relative decisioni dei Giudici di merito sono da ritenersi già divenute irrevocabili. 2. Il primo motivo di ricorso, relativo alla contestazione di rapina di cui al menzionato capo H è manifestamente infondato. Nella sentenza di primo grado (pagg. 10 e 11) si è dato atto che la persona offesa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ha descritto con dovizia di particolari le sensazioni percepite all’esito degli incontri avvenuti con l’imputato da ottobre ai primi di novembre del 2023 presso un bar e sempre per consumare del caffè, sensazioni «consistite in un malessere generale con difficoltà di ideazione (“la facoltà di discernimento era intorpidita e confusa”), con vertigini, smarrimento della propria posizione nel tempo e nello spazio (“mi sembrava di sognare ad occhi aperti”) tanto da non ricordare il contenuto delle conversazioni avute» al punto da portarlo a ritenere che “molto probabilmente” aveva subito dall’imputato la somministrazione di stupefacenti all’interno delle tazzine di caffè e che «solo per effetto di tanto aveva corrisposto al XXXX le ingenti somme di denaro specificate nel capo H di imputazione anche con operazioni addebitate al proprio figlio (per 23.500,00 euro) per un totale di oltre 90.000,00 euro». Sempre nella stessa sentenza si è dato testualmente atto che il XXXXX, ritenuto assolutamente attendibile, ha precisato che «le varie operazioni di accredito di somme di denaro venivano effettuate tramite bonifici “on line” disposti con il telefono della p.o., in auto con a fianco il XXXX, oppure tramite assegni bancari o contanti» e, ancora, che: a) i sintomi descritti dalla persona offesa, oltretutto in ragione della sua professione di endocrinologo e delle approfondite conoscenze maturate nel corso di un’intera carriera professionale, appaiono compatibili con l’ipotizzata assunzione di sostanze stupefacenti;
b) i numerosi bonifici effettuati dalla persona offesa sono risultati del tutto privi di causale giustificativa oltre che di una spiegazione logica;
c) non sono emersi rapporti personali tra il XXXXX ed il XXXX così stretti da poter giustificare eventuali liberalità, del resto neppure dedotte dall’imputato. La Corte di appello (pag. 16 e segg.) ha dato correttamente atto dei motivi di gravame sul punto alla stessa sottoposti (sostanzialmente riproposti anche in questa sede di 5 legittimità), ivi compresa la richiamata registrazione effettuata dalla vittima in data 13 novembre 2023, e vi ha dato risposta anche riproponendo le medesime argomentazioni già adottate dal primo Giudice. Osserva l’odierno Collegio che la sentenza impugnata, in uno con quella del G.i.p. della quale costituisce una cd. “doppia conforme”, risulta congruamente motivata proprio sotto i profili dedotti da parte ricorrente, avendo i Giudici di entrambi i gradi di merito ben spiegato le ragioni di attendibilità del narrato della persona offesa, operando sulla base di detto compendio informativo una ricostruzione non manifestamente illogica dei fatti e delle dazioni di denaro (per le quali neppure l’imputato ha fornito una ricostruzione alternativa). In tale quadro fattuale si inserisce anche la questione relativa alla contestualità temporale degli incontri tra imputato e persona offesa e l’effettuazione dei bonifici o dazioni di denaro attraverso altri strumenti, ciò in quanto nel momento in cui è stato ritenuto credibile il narrato della persona offesa sul punto, non occorreva alcun ulteriore accertamento relativo a tale dato temporale. Inoltre, la motivazione della sentenza impugnata, non è certo apparente, né “manifestamente” illogica e tantomeno contraddittoria. Per contro deve osservarsi che parte ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell’asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. Al Giudice di legittimità è infatti preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, [...], Rv. 262965). A ciò si aggiunge, con riguardo al contenuto della menzionata registrazione operata dalla persona offesa, che «In tema di ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata 6 abbia interpretato fatti comunicativi, l'individuazione del contesto in cui si è svolto il colloquio e dei riferimenti personali in esso contenuti, onde ricostruire il significato di un'affermazione e identificare le persone alle quali abbiano fatto riferimento i colloquianti, costituisce attività propria del giudizio di merito, censurabile in sede di legittimità solo quando si sia fondata su criteri inaccettabili o abbia applicato tali criteri in modo scorretto» (ex ceteris: Sez. 1, n. 25939 del 29/04/2024, [...], Rv. 286599-01), vizi non riscontrabili nel caso in esame. Infine, deve evidenziarsi che nel caso in esame il ricorrente propone, peraltro in via ipotetica, una ricostruzione alternativa a quella operata dai giudici di merito, sostenendo che anche i fatti contestati come integranti la violazione dell’art. 628 cod. pen. sarebbero da inquadrarsi nel più ampio contesto delle attività truffaldine poste in essere dal XXXX, ma non indica di fatto alcun elemento a sostegno di tale tesi. Sul punto è sufficiente ricordare che in materia di ricorso per Cassazione, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione considerata dall'art. 606 primo comma lett. e) cod. proc. pen., la ricostruzione contrastante con il procedimento argomentativo del giudice, deve essere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto un’ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (cfr.. con riferimento a massime di esperienza alternative, Sez. 1, n. 13528 del 11/11/1998, [...], Rv. 212054) dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non ad elementi meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, [...], Rv. 259204; Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, [...]). Del resto in tema di vizi della motivazione, il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, [...], Rv. 215745; Sez. 2, n. 2436 del 21/12/1993, dep. 1994, [...], Rv. 196955), ciò perché la correttezza o meno dei ragionamenti dipende anzitutto dalla loro struttura logica e questa è indipendente dalla verità degli enunciati che la compongono. 3. Il secondo motivo di ricorso vertente sulla contestata e ritenuta recidiva non è fondato. Il G.i.p. (pag. 11) risulta avere adeguatamente motivato sul punto facendo anche riferimento alla infraquinquennalità della recidiva, richiamando la circostanza che l’ultima delle sentenze di condanna dell’imputato è divenuta irrevocabile nel 2022, e che dai fatti in esame, confrontati con le precedenti condanne del XXXX, emerge una più intensa colpevolezza e pericolosità sociale dell’imputato. E’ ben vero che nell’atto di appello (par. 5, pagg. 23 e 24) la difesa dell’imputato aveva indicato una serie di elementi (risalenza nel tempo di alcuni dei reati per i quali sono 7 intervenute precedenti condanne, il fatto che uno dei reati emergenti dal certificato del casellario giudiziale risalente al 2007 ha visto l’estinzione della pena per esito positivo dell’affidamento in prova e che la sentenza più recente riguarda un decreto penale di condanna a pena pecuniaria) dei quali aveva chiesto la valutazione. Tuttavia, la Corte di appello (pag. 19) sebbene si sia limitata (pag. 19) a richiamare espressamente la sola questione della infraquinquennalità della recidiva, ha sostanzialmente evidenziato di condividere la decisione adottata sul punto dal giudice di primo grado. Con riguardo, poi, al fatto che la Corte di appello nell’ottica della configurabilità della infraquinquennalità della recidiva ha fatto richiamo ad una sentenza divenuta irrevocabile nel 2024, quindi in epoca pacificamente successiva alla consumazione dei fatti-reato in contestazione, è però altrettanto vero che l’infraquinquennalità della recidiva emerge oggettivamente dal certificato del casellario giudiziale in atti ove è presente l’indicazione di un decreto penale del G.i.p. del Tribunale di Patti relativo al reato di truffa commesso nel dicembre 2020, con provvedimento divenuto irrevocabile il 16 settembre 2022. 4. Non fondato è, infine, anche il terzo motivo di ricorso relativo alle circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello affermando che la pena già inflitta dal Tribunale nel minimo edittale, è da ritenersi equa e commisurata alla reale gravità del fatto ed alla personalità dell’imputato, ha sostanzialmente disatteso la richiesta di applicazione di un diverso trattamento sanzionatorio che sarebbe conseguito al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 5. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 6. Non può essere accolta la richiesta datata 15 maggio 2026 del difensore della parte civile XXXXXXXXXXXXXXdi condanna dell’imputato alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in quanto la stessa è pervenuta (unitamente alla memoria ed alle conclusioni scritte) oltre il termine indicato dall’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. 8. Ricorrono, infine, le condizioni di legge per disporsi che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 28/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 8 IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 9
preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette la memoria e le conclusioni di cui agli atti datati 15 maggio 2026 che del difensore della parte civile XXXXXXXXXXXXXX, avv. Vanni Pizzulli, che ha concluso chiedendo il rigetto o la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna dell’imputato alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, come da nota spese allegata;
letta la memoria datata 21 maggio 2026 di replica alle conclusioni scritte del Procuratore Penale Sent. Sez. 2 Num. 21210 Anno 2026 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: ALMA MARCO MARIA Data Udienza: 28/05/2026 generale del difensore del ricorrente, avv. Guglielmo Binetti, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 14 novembre 2025 la Corte di Appello di Potenza - previe esclusione della contestata aggravante e declaratoria di non doversi procedere per difetto di querela in relazione al reato di truffa di cui al capo J della rubrica delle imputazioni e conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio - ha confermato nel resto la sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato in data 31 gennaio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera con la quale era stata affermata la penale responsabilità di XXXXXXXXXX in relazione ai reati di truffa continuata ex artt. 81, 640, 61 n. 7, cod. pen. (capi A, C, E, F, e G), truffa e rapina ex artt. 81, 640, comma 1, 61 n. 7, 628, comma 3 n. 2, cod. pen. (capo H), falso materiale ex artt. 61 n.2, 482 in relaz. all’art. 477 cod. pen. (capi B e D) e falso materiale ex artt. 476 in relaz. all’art. 482, 61 n. 2, cod. pen. (capo I), commessi in date diverse ed in un arco temporale ricompreso tra il 2 febbraio 2022 ed il 2 novembre 2023. All’imputato risulta contestata e ritenuta la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale ex art. 99, commi 1, 2 n. 1 e 2, 3 e 4 cod. pen. Per solo dovere di completezza occorre dare atto che la Corte di appello con ordinanza in data 31 marzo 2026 ha provveduto alla correzione di errore materiale contenuto nella scheda del procedimento con riferimento alla data di scadenza della misura cautelare in corso di applicazione nei confronti dell’imputato che è stata indicata nel giorno 12 febbraio 2027. 2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo:
2.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 628, comma 3, n. 2 cod. pen. con riferimento alla contestazione di cui al capo H della rubrica delle imputazioni. Con riguardo al capo menzionato, si duole la difesa del ricorrente della intervenuta affermazione di responsabilità in relazione al reato di rapina aggravata ai danni di XXXXXXXXXXXX. Sulla premessa che la vicenda ha trovato origine nella proposta da parte dell’imputato (presentatosi come titolare di una rivendita di autoveicoli) al XXXXX di un’autovettura Jeep Compass da ritirarsi all’estero, ottenendo dalla persona offesa il pagamento del veicolo ed esibendogli contestualmente una ricevuta, rivelatasi falsa, di ordine effettuato a Jeep Italia, poi procrastinando la consegna del veicolo (alla fine mai consegnato) e proponendogli acquisti di altri autoveicoli e di una polizza di assicurazione asseritamente a prezzo vantaggioso, e che a dette condotte si è aggiunta la contestazione di avere esercitato violenza nei confronti della medesima persona offesa, somministrandogli sostanze 2 stupefacenti non individuate, tanto da indurla in una condizione transitoria di incapacità di intendere e di volere, in tal modo facendosi consegnare o accreditare sul suo conto corrente in varie soluzioni diverse somme di denaro per un importo pari a 67.644,00 euro, rileva la difesa del ricorrente: a) che tra l’imputato ed il XXXXX, medico endocrinologo in pensione, si era instaurato anche un rapporto di natura professionale a causa di alcune patologie sofferte dal primo;
b) che la prova della condotta dell’imputato è affidata alla sole dichiarazioni della persona offesa;
c) che nessuno dei familiari della persona offesa (peraltro mai escussi) ha confermato le condizioni del XXXXX dopo i suoi incontri con l’imputato, né risulta che la persona offesa si sia recata presso i locali nosocomi al fine di comprendere le ragioni dei malesseri che ha riferito di avere provato all’esito degli incontri con l’imputato; d) che non risulta provato che nel corso dei menzionati incontri siano state somministrate dall’imputato alla persona offesa sostanze tali da minarne la capacità di autodeterminazione;
e) che non risulta essere stata adeguatamente analizzata una conversazione registrata dalla persona offesa in data 13 novembre 2023 dalla quale emergerebbero elementi per ingenerare il dubbio che le dazioni di denaro effettuate dal XXXXX all’imputato erano al primo ben note perché frutto di espresse richieste del secondo e comunque non legate a condotte clandestine del XXXX finalizzate a farsi inviare del denaro;
f) che quanto emerso consentirebbe al più di ricondurre l’azione dell’imputato ad un complessivo ed omogeneo intento truffaldino e non ad un reato di rapina. Secondo la difesa del ricorrente, la Corte territoriale avrebbe pertanto omesso di motivare su elementi fondamentati per la decisione così come dedotti nell’atto di appello, producendo sul punto una motivazione meramente apparente che non tiene conto come dal contenuto della conversazione registrata e sopra richiamata si ricaverebbero elementi diametralmente opposti a quelli ritenuti dai Giudici di merito. Deduce, ancora, la difesa del ricorrente che non è corretto il passaggio motivazionale della Corte di appello laddove si afferma che le dichiarazioni della persona offesa risultano riscontrate sulla base degli accertamenti bancari, privi di qualsivoglia indicazione della causale e «disposti in stretta contiguità spazio-temporale dal XXXXX subito dopo la consumazione dei caffè con il prevenuto (ad es. in auto) ed in concomitanza … della riferita alterazione psicofisica», ciò in quanto detta “contiguità spazio-temporale” sarebbe frutto di una suggestione, non essendo stato possibile individuare con esattezza gli orari dei disposti pagamenti, né altrimenti stabilire sulla base del colloquio registrato detto stato di alterazione. Aggiunge, altresì, la difesa del ricorrente che la Corte di appello non si è neppure confrontata con gli elementi addotti in sede di gravame nei quali si è evidenziato come le stesse dichiarazioni del XXXXX si presentano contraddittorie avendo quest’ultimo dapprima riferito la propria condizione di “confusione mentale” e le pregresse condizioni di salute e, 3 poi, affermato solo in forma dubitativa che il proprio stato di alterazione era derivato dalla somministrazione di particolari sostanze («sono stato probabilissima vittima della somministrazione di sostanze stupefacenti, probabilmente versate nella famigerata tazza di caffè»).
2.2. Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. con riguardo alla ritenuta recidiva e con riferimento agli artt. 125 cod. proc. pen. e 99 cod. pen. Sulla premessa che nell’atto di appello si era evidenziato che i precedenti penali dell’imputato erano risalenti nel tempo e che alcuni di essi non assumono rilievo giacché estinti ex art. 47 O.P., osserva la difesa del ricorrente che la Corte di appello ha travisato il contenuto del gravame alla stessa sottoposto che non era quello della erroneità della decisione del Tribunale in ordine alla ritenuta infraquinquennalità della recidiva, quanto piuttosto quello della significatività dei nuovi reati in rapporto ai risalenti precedenti penali dell’imputato, tali da consentire la configurabilità della recidiva sotto il profilo dell’accresciuta pericolosità sociale del XXXX. Prosegue, inoltre, la difesa del ricorrente evidenziando come la Corte di appello ha erroneamente fondato la caratterista della infraquinquennalità della recidiva richiamando una sentenza del 10 aprile 2024, non tenendo conto del fatto che trattasi di sentenza divenuta irrevocabile in epoca successiva alla consumazione dei reati di cui al presente procedimento. In ogni caso, non sarebbe stata fatta corretta applicazione dei principi indicati dalle pronunce delle Sezioni Unite della Corte di cassazione in materia di recidiva.
2.3. Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen. e 62-bis cod. pen. Deduce la difesa del ricorrente una totale mancanza di motivazione in ordine al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che erano state invocate con l’atto di appello evidenziando che l’imputato ha reso sostanziale ammissione degli addebiti e, attraverso il ricorso al giudizio abbreviato, ha tenuto una positiva condotta processuale. 3. Con memoria e conclusioni scritte entrambe datate 15 maggio 2026 il difensore della parte civile XXXXXXXXXXXXXX ha dedotto: a) l’aspecificità dei motivi di ricorso dell’imputato che non si sarebbero confrontati con la ratio decidendi della sentenza impugnata limitandosi a riproporre doglianze già esaminate e disattese in sede di appello;
b) l’inammissibile rivalutazione nel merito di una motivazione della sentenza impugnata che si presenta logica;
c) la corretta qualificazione giuridica dei reati di falso e la conseguente corretta applicazione della circostanza aggravante contestata. 4 4. Come sopra indicato la difesa del ricorrente ha fatto pervenire una memoria di replica alle conclusioni di Procuratore generale nella quale ha sostanzialmente ribadito ed approfondito le questioni già proposte nel ricorso genetico ed illustrato le ragioni per le quali non possono essere accolte le richieste del Procuratore generale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Occorre in premessa dare atto che, fatta eccezione per il contestato reato di rapina ricompreso nell’originaria imputazione (nella quale era indicato anche il reato di truffa) di cui al capo H della rubrica delle imputazioni, il ricorso non verte sugli ulteriori fatti-reato per i quali è intervenuta l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato, con la conseguenza che su detti punti le relative decisioni dei Giudici di merito sono da ritenersi già divenute irrevocabili. 2. Il primo motivo di ricorso, relativo alla contestazione di rapina di cui al menzionato capo H è manifestamente infondato. Nella sentenza di primo grado (pagg. 10 e 11) si è dato atto che la persona offesa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ha descritto con dovizia di particolari le sensazioni percepite all’esito degli incontri avvenuti con l’imputato da ottobre ai primi di novembre del 2023 presso un bar e sempre per consumare del caffè, sensazioni «consistite in un malessere generale con difficoltà di ideazione (“la facoltà di discernimento era intorpidita e confusa”), con vertigini, smarrimento della propria posizione nel tempo e nello spazio (“mi sembrava di sognare ad occhi aperti”) tanto da non ricordare il contenuto delle conversazioni avute» al punto da portarlo a ritenere che “molto probabilmente” aveva subito dall’imputato la somministrazione di stupefacenti all’interno delle tazzine di caffè e che «solo per effetto di tanto aveva corrisposto al XXXX le ingenti somme di denaro specificate nel capo H di imputazione anche con operazioni addebitate al proprio figlio (per 23.500,00 euro) per un totale di oltre 90.000,00 euro». Sempre nella stessa sentenza si è dato testualmente atto che il XXXXX, ritenuto assolutamente attendibile, ha precisato che «le varie operazioni di accredito di somme di denaro venivano effettuate tramite bonifici “on line” disposti con il telefono della p.o., in auto con a fianco il XXXX, oppure tramite assegni bancari o contanti» e, ancora, che: a) i sintomi descritti dalla persona offesa, oltretutto in ragione della sua professione di endocrinologo e delle approfondite conoscenze maturate nel corso di un’intera carriera professionale, appaiono compatibili con l’ipotizzata assunzione di sostanze stupefacenti;
b) i numerosi bonifici effettuati dalla persona offesa sono risultati del tutto privi di causale giustificativa oltre che di una spiegazione logica;
c) non sono emersi rapporti personali tra il XXXXX ed il XXXX così stretti da poter giustificare eventuali liberalità, del resto neppure dedotte dall’imputato. La Corte di appello (pag. 16 e segg.) ha dato correttamente atto dei motivi di gravame sul punto alla stessa sottoposti (sostanzialmente riproposti anche in questa sede di 5 legittimità), ivi compresa la richiamata registrazione effettuata dalla vittima in data 13 novembre 2023, e vi ha dato risposta anche riproponendo le medesime argomentazioni già adottate dal primo Giudice. Osserva l’odierno Collegio che la sentenza impugnata, in uno con quella del G.i.p. della quale costituisce una cd. “doppia conforme”, risulta congruamente motivata proprio sotto i profili dedotti da parte ricorrente, avendo i Giudici di entrambi i gradi di merito ben spiegato le ragioni di attendibilità del narrato della persona offesa, operando sulla base di detto compendio informativo una ricostruzione non manifestamente illogica dei fatti e delle dazioni di denaro (per le quali neppure l’imputato ha fornito una ricostruzione alternativa). In tale quadro fattuale si inserisce anche la questione relativa alla contestualità temporale degli incontri tra imputato e persona offesa e l’effettuazione dei bonifici o dazioni di denaro attraverso altri strumenti, ciò in quanto nel momento in cui è stato ritenuto credibile il narrato della persona offesa sul punto, non occorreva alcun ulteriore accertamento relativo a tale dato temporale. Inoltre, la motivazione della sentenza impugnata, non è certo apparente, né “manifestamente” illogica e tantomeno contraddittoria. Per contro deve osservarsi che parte ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell’asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. Al Giudice di legittimità è infatti preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, [...], Rv. 262965). A ciò si aggiunge, con riguardo al contenuto della menzionata registrazione operata dalla persona offesa, che «In tema di ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata 6 abbia interpretato fatti comunicativi, l'individuazione del contesto in cui si è svolto il colloquio e dei riferimenti personali in esso contenuti, onde ricostruire il significato di un'affermazione e identificare le persone alle quali abbiano fatto riferimento i colloquianti, costituisce attività propria del giudizio di merito, censurabile in sede di legittimità solo quando si sia fondata su criteri inaccettabili o abbia applicato tali criteri in modo scorretto» (ex ceteris: Sez. 1, n. 25939 del 29/04/2024, [...], Rv. 286599-01), vizi non riscontrabili nel caso in esame. Infine, deve evidenziarsi che nel caso in esame il ricorrente propone, peraltro in via ipotetica, una ricostruzione alternativa a quella operata dai giudici di merito, sostenendo che anche i fatti contestati come integranti la violazione dell’art. 628 cod. pen. sarebbero da inquadrarsi nel più ampio contesto delle attività truffaldine poste in essere dal XXXX, ma non indica di fatto alcun elemento a sostegno di tale tesi. Sul punto è sufficiente ricordare che in materia di ricorso per Cassazione, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione considerata dall'art. 606 primo comma lett. e) cod. proc. pen., la ricostruzione contrastante con il procedimento argomentativo del giudice, deve essere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto un’ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (cfr.. con riferimento a massime di esperienza alternative, Sez. 1, n. 13528 del 11/11/1998, [...], Rv. 212054) dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non ad elementi meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, [...], Rv. 259204; Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, [...]). Del resto in tema di vizi della motivazione, il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, [...], Rv. 215745; Sez. 2, n. 2436 del 21/12/1993, dep. 1994, [...], Rv. 196955), ciò perché la correttezza o meno dei ragionamenti dipende anzitutto dalla loro struttura logica e questa è indipendente dalla verità degli enunciati che la compongono. 3. Il secondo motivo di ricorso vertente sulla contestata e ritenuta recidiva non è fondato. Il G.i.p. (pag. 11) risulta avere adeguatamente motivato sul punto facendo anche riferimento alla infraquinquennalità della recidiva, richiamando la circostanza che l’ultima delle sentenze di condanna dell’imputato è divenuta irrevocabile nel 2022, e che dai fatti in esame, confrontati con le precedenti condanne del XXXX, emerge una più intensa colpevolezza e pericolosità sociale dell’imputato. E’ ben vero che nell’atto di appello (par. 5, pagg. 23 e 24) la difesa dell’imputato aveva indicato una serie di elementi (risalenza nel tempo di alcuni dei reati per i quali sono 7 intervenute precedenti condanne, il fatto che uno dei reati emergenti dal certificato del casellario giudiziale risalente al 2007 ha visto l’estinzione della pena per esito positivo dell’affidamento in prova e che la sentenza più recente riguarda un decreto penale di condanna a pena pecuniaria) dei quali aveva chiesto la valutazione. Tuttavia, la Corte di appello (pag. 19) sebbene si sia limitata (pag. 19) a richiamare espressamente la sola questione della infraquinquennalità della recidiva, ha sostanzialmente evidenziato di condividere la decisione adottata sul punto dal giudice di primo grado. Con riguardo, poi, al fatto che la Corte di appello nell’ottica della configurabilità della infraquinquennalità della recidiva ha fatto richiamo ad una sentenza divenuta irrevocabile nel 2024, quindi in epoca pacificamente successiva alla consumazione dei fatti-reato in contestazione, è però altrettanto vero che l’infraquinquennalità della recidiva emerge oggettivamente dal certificato del casellario giudiziale in atti ove è presente l’indicazione di un decreto penale del G.i.p. del Tribunale di Patti relativo al reato di truffa commesso nel dicembre 2020, con provvedimento divenuto irrevocabile il 16 settembre 2022. 4. Non fondato è, infine, anche il terzo motivo di ricorso relativo alle circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello affermando che la pena già inflitta dal Tribunale nel minimo edittale, è da ritenersi equa e commisurata alla reale gravità del fatto ed alla personalità dell’imputato, ha sostanzialmente disatteso la richiesta di applicazione di un diverso trattamento sanzionatorio che sarebbe conseguito al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 5. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 6. Non può essere accolta la richiesta datata 15 maggio 2026 del difensore della parte civile XXXXXXXXXXXXXXdi condanna dell’imputato alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in quanto la stessa è pervenuta (unitamente alla memoria ed alle conclusioni scritte) oltre il termine indicato dall’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. 8. Ricorrono, infine, le condizioni di legge per disporsi che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 28/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 8 IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 9