Cass. pen., sez. II, sentenza 09/06/2026, n. 21210
CASS
Sentenza 9 giugno 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'art. 628, comma 3, n. 2 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata congrua, confermando l'attendibilità della persona offesa e la ricostruzione dei fatti, inclusa la contestualità temporale tra gli incontri e le dazioni di denaro. La Corte ha escluso la possibilità di una nuova valutazione di merito.

  • Rigettato
    Violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla recidiva

    La Corte ha confermato la sussistenza della recidiva, ritenendo adeguata la motivazione del primo giudice e accertando l'effettiva infraquinquennalità basata su un decreto penale divenuto irrevocabile in data successiva alla consumazione dei reati in esame.

  • Rigettato
    Violazione di legge e vizi di motivazione in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen. e 62-bis cod. pen.

    La Corte ha ritenuto la pena inflitta equa e commisurata alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato, disattendendo implicitamente la richiesta di applicazione delle attenuanti generiche.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 09/06/2026, n. 21210
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21210
    Data del deposito : 9 giugno 2026

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