Sentenza 11 gennaio 2002
Massime • 2
In tema di risarcimento del danno, la liquidazione in via equitativa rientra nei poteri discrezionali che il giudice del merito, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 1226 cod. civ., può esercitare, senza necessità di richiesta della parte.
In caso di pluralità di soccombenti condannati al pagamento in solido delle spese di giudizio in virtù del principio di soccombenza complessiva, ben può il giudice del merito diversificare quantitativamente tra i medesimi le spese relative alla C.T.U. in ragione delle rispettive percentuali di responsabilità, criterio quest'ultimo la cui adozione non è censurabile in cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/01/2002, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO NICASTRO - Presidente -
Dott. MICHELE VARRONE - rel. Consigliere -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FLLI ON SRL., quale incorporante della Zerbone Commerciale S.r.l. a sua volta incorporante della S.A.F.OR.A.S.p.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA GERMANICO 162, presso lo studio dell'avvocato ISABELLA DE ANGELIS, difesa dall'avvocato ADOLFO SEMINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PRISMA SNC, COMUNE DI GENOVA, COMUNE DI SANT'OLCESE;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 00031/00 proposto da:
COMUNE DI GENOVA, in persona del Sindaco prof. GI ER, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, difeso dagli avvocati LIVIA DAPELO, ENRICO ROMANELLI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
COMUNE DI SANT'OLCESE (GE), in persona del Sindaco pro tempore NG LI RT, elettivamente domiciliato in ROMA PZA DELLA LIBERTÀ 13, presso lo studio dell'Avvocato ORLANDO SIVIERI che unitamente dall'Avvocato CORRADO MAUCERI, lo difende giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
FLLI ON SRL, PRISMA SRL 0 SNC;
- intimati -
e sul 3^ ricorso n. 00686/00 proposto da:
PRISMA SNC, in persona dell'amministratore sig. Antonello Lo Vecchio, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DEL PARADISO 55, presso lo studio dell'avvocato NICOLA STAFFA, che lo difende unitamente all'avvocato ENRICO CANEPA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
COMUNE DI SANT'OLCESE (GE) in persona del Sindaco pro tempore NG LI RT, elettivamente domiciliato in ROMA PZA DELLA LIBERTÀ 13, presso lo studio dell'Avvocato ORLANDO SIVIERI che unitamente All'avvocato CORRADO MAUCERI, lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
contro
COMUNE DI GENOVA, in persona del Sindaco GI ER, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso l'Avvocato ENRICO ROMANELLI che unitamente All'Avvocato LIVIA DAPELO, lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
FLLI ON SRL;
- intimato -
e sul 4^ ricorso n. 01081/00 proposto da:
COMUNE DI SANT'OLCESE (GE), in persona del Sindaco pro tempore NG IO RT, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DELLA LIBERTÀ 13, presso lo studi dell'Avvocato Orlando Sivieri che unitamente all'avvocato CORRADO MAUCERI, lo difende giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
FLLI ON SRL quale incorporante della Società S.A.F.OR.A. S.p.a., COMUNE DI GENOVA, PRISMA SNC, SAFORA SPA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 425/99 della Corte d'Appello di GENOVA, SEZIONE 2^ Civile emessa il 2/2/99, depositata il 31/05/99;
RG.556/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/09/01 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito l'Avvocato GABRIELE PAPUNDI (per delega Avv. udito l'Avvocato GOFFREDO MARIA BARBANTINI (per delega Avv. Enrico Canepa);
udito l'Avvocato ORLANDO SIVIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, la inammissibilità e in subordine rigetto del Comune di Genova, rigetto ricorso Comune SAN'OLCESE e ricorso PRISMA. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 12/1/1988 la PRISMA s.n.c. conveniva in giudizio la SAFORA s.p.a., il Comune di S. Olcese ed il Comune di Genova, affinché il Tribunale di Genova, previo accertamento e determinazione delle rispettive responsabilità, li condannasse, in via solidale od alternativa, al risarcimento dei danni da essa attrice patiti in misura da quantificarsi in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di lite. Assumeva l'attrice che, in occasione delle copiose precipitazioni abbattutesi su Genova nella notte fra il 10 e l'11 febbraio 1987 e successivamente nella notte fra il 23 e 24 agosto del medesimo anno, i locali fondi del caseggiato sito in Menesseno, via Don Sturzo 17 e 18, dall'attrice medesima detenuti in virtù di contratto di locazione in corso con la SAFORA s.p.a., proprietaria e costruttrice dell'edificio, si erano completamente allagati, con conseguente grave danneggiamento sia dei macchinari impiegati dalla PRISMA per lo svolgimento della propria attività di costruzione di serramenti ed infissi in P.V.C., sia di numerosi prodotti semilavorati e finiti.
I convenuti si costituivano, contestando in toto le domande di cui chiedevano il rigetto.
Disposto accertamento tecnico preventivo, concesso un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. nei confronti della SAFORA, assunte prove testimoniali e documentali ed espletata C.T.U., l'adito Tribunale, con sentenza 22 aprile 1992, dichiarava che la responsabilità dell'evento dannoso era ascrivibile alla SAFORA ed al Comune di S. Olcese nella misura rispettivamente di due terzi e di un terzo, assolvendo da ogni responsabilità il Comune di Genova, ma rigettava le domande risarcitorie ritenendo che l'attrice non avesse dato la prova ne' del danno emergente, ne' del lucro cessante. Proponeva gravame la PRISMA, al quale resistevano la SAFORA, il Comune di S. Olcese ed il Comune di Genova, i primi due proponendo anche gravarne incidentale e la Corte di Appello di Genova, espletata un'ulteriore prova testimoniale, con sentenza 31 maggio 1999, rigettava gli appelli incidentali ed in parziale accoglimento di quello principale, dichiarava l'evento de quo imputabile per due terzi alla SAFORA e per un sesto ciascuno al Comune di S. Olcese ed al Comune di Genova, condannandoli tutti e tre in solido al risarcimento del solo danno emergente (mancando la prova del lucro cessante), nella misura equitativa di 80 milioni, con rivalutazione ed interessi, nonché alle spese del doppio grado.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la F.lli ON s.r.l. (quale incorporante della SAFORA s.p.a.), affidandolo a cinque (rectius: quattro) motivi. Hanno resistito il Comune di Genova con controricorso, proponendo anche ricorso incidentale sulla base di due motivi, nonché il comune di S. Olcese, resistendo anche al ricorso incidentale del Comune di Genova e proponendo ricorso incidentale sulla base di sette motivi;
infine la PRISMA s.n.c., contrastando tutti gli avversi ricorsi, ha proposto anch'essa ricorso incidentale, affidato a due motivi, resistiti dal Comune di S. Olcese e dal Comune di Genova con ulteriori controricorsi ed, il primo, anche con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno riuniti tutti e quattro i ricorsi, proposti avverso la stessa sentenza, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. Ricorso principale F.lli ON.
Con riguardo a questo ricorso, assume valore prioritario l'esame del primo motivo del ricorso incidentale del Comune di Sant'Olcese che, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 343 (vecchio testo) e 112 c.p.c. nonché il vizio della motivazione su un punto decisivo della controversia (il tutto in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 del codice di rito), lamenta il mancato rilievo della tardività e, quindi, della inammissibilità dell'appello incidentale della SAFORA.
La censura è fondata. Il vecchio testo dell'art. 343 cit., applicabile nella specie ratione temporis, prevedeva che "l'appello incidentale si propone nella prima comparsa o, in mancanza di costituzione in cancelleria, nella prima udienza...". Nella specie, alla prima udienza d'appello del 27/10/93 la SAFORA non era presente, essendosi costituita solo nella successiva udienza dell'1/12/93 "depositando comparsa di risposta ed appello incidentale, insistendo in particolare per l'incidentale". Ora, per giurisprudenza pacifica, da un lato ai fini dell'ammissibilità dell'appello incidentale, per prima udienza deve ritenersi, secondo il previgente testo dell'art. 343, 1^ co., c.p.c., quella udienza in cui vi sia stato lo svolgimento di qualsiasi attività processuale a norma dell'art. 350 c.p.c., anche se limitata ad un provvedimento di mero rinvio della trattazione all'udienza successiva (Cass. 28 giugno 2001 n. 8847 ex plurimis); dall'altro, la costituzione in giudizio dell'appellato contumace, con la conseguente facoltà di compiere tutte le attività processuali che non siano precluse in relazione allo stato in cui si trova il processo, può validamente avvenire fino all'udienza in cui la causa è rimessa al collegio, anche al giudizio di appello applicandosi il disposto dell'art. 292, 1^ co., c.p.c.; ma la purgazione della contumacia che ne deriva non spiega l'effetto di rendere possibile la proposizione di un appello incidentale, dal quale la parte sia già decaduta (Cass. 7 febbraio 2001, n. 1720 ex plurimis).
Ciò premesso, la Corte genovese avrebbe dovuto rilevare, anche d'ufficio (Cass. 10 novembre 1994 n. 9376), la tardività dell'appello incidentale, dichiarandolo inammissibile. Non avendolo fatto, l'esposto motivo di censura va accolto, provvedendo questa Corte direttamente a dichiarare tale inammissibilità. Nè vale opporre a questa conclusione la tesi prospettata dal P.G. che, cioè, l'interesse per la SAFORA a proporre l'appello incidentale sarebbe sorto dalla proposizione degli altri gravami perché, a tacer d'altro, è agevole rilevare che tale appello riguardava anche le spese della consulenza e della procedura d'urgenza, e, pertanto, l'interesse a proporlo sorgeva immediatamente e direttamente dalle correlate statuizioni contenute nella sentenza di primo grado. Orbene, come già accennato, l'accoglimento di questa censura implica l'inammissibilità di alcune censure proposte con il ricorso principale dalla F.lli ON. Essa è stata eccepita, con riguardo all'intero ricorso, nel controricorso della PRISMA, mediante rilievi assolutamente infondati;
infatti la ricorrente principale ha dato la prova, tramite l'indicazione dei relativi rogiti, dell'avvenuta incorporazione della SAFORA, ha sufficientemente esposto i fatti di causa ed, infine, l'erronea indicazione della pronuncia impugnata è un mero lapsus colami. Ma, nella sostanza, l'inammissibilità dell'appello incidentale tardivo della SAFORA comporta che siano ormai coperti dal giudicato le questioni investite da tale appello, volto ad escludere ogni responsabilità dell'impresa costruttrice e, comunque, a contestare il titolo e la misura della responsabilità dichiarata dal primo giudice. Pertanto, risultano inammissibili, in questa sede, il primo (concernente la natura giuridica di tale responsabilità), il secondo (relativo alla ripartizione della responsabilità) e, naturalmente, il quinto motivo (identico al secondo). Restano, quindi, da esaminare il terzo e quarto motivo, con precedenza di quest'ultimo, sotto il profilo logico-giuridico, con il quale la F.lli ON, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c., critica il giudice di appello per avere liquidato i danni in via equitativa, ancorché la parte ne avesse fatto esplicita domanda solo in secondo grado. La censura è inconsistente, dal momento che la facoltà di liquidare il danno equitativamente rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, che può esercitarla in presenza dei presupposti di legge, senza necessità della richiesta della parte. Infine, con il terzo motivo, la ricorrente principale, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. oltre all'insufficienza della motivazione su altro punto decisivo della causa, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., si duole che la Corte genovese abbia riconosciuto il danno emergente in assenza di prove adeguate.
La censura non coglie nel segno. Essa si infrange contro l'accertamento con il quale la suddetta Corte, preso atto che in sede di accertamento tecnico preventivo si era fatto riferimento a certi precisi danni (manufatti invendibili, riparazione macchinari di vario tipo e dell'impianto telefonico, arredi e materiali di cancelleria danneggiati); che in appello il consulente tecnico confermava l'esistenza di tali danni, accertati "nell'immediatezza dei fatti lesivi" ed anche le numerose deposizioni testimoniali ribadivano lo stesso dato;
che il consulente di parte, previa analitica elencazione dei beni in dotazione alla PRISMA, aveva indicato i relativi prezzi di mercato nella misura di circa 100 milioni all'epoca (1987);
concludeva, da un lato, che "il nocumento sofferto a titolo di danno emergente non può essere assolutamente posto in discussione e che dall'altro, dovendosi ricorrere al criterio equitativo per l'impossibilità della prova del preciso ammontare del danno, appariva congruo liquidare la somma complessiva di 80 milioni, all'attualità.
Trattasi di motivazione priva di errori giuridici e che sotto il profilo logico raggiunge un grado di completezza e di ragionevolezza da renderla incensurabile in cassazione.
Concludendo, il ricorso principale va nel complesso rigettato. Ricorso incidentale del Comune di Genova.
Si articola su due motivi, con il primo dei quali detto Comune lamenta il vizio della motivazione sul punto decisivo della sua responsabilità, riconosciuta solo in appello.
La doglianza non ha pregio. Essa risulta vanificata dal giudice del gravame il quale ha ritenuto, sulla base delle rilevazioni fotografiche acquisite in sede di A.T.P., che "ad aggravare la situazione ha concorso il cattivo stato di manutenzione dell'intercapedine che perimetra il complesso edilizio edificato dalla SAFORA", configurando a carico del Comune una certa responsabilità nella qualità di condomino, aggravata dal cattivo stato di manutenzione di una delle griglie deputate al deflusso delle acque piovane, griglia collocata su proprietà comunale esclusiva. Trattasi di accertamento di fatto, devoluto istituzionalmente al giudice del merito ed incensurabile in cassazione ove, come nella specie, motivato in maniera congrua e logica.
La censura va, pertanto, disattesa.
Con l'altro motivo il Comune di Genova lamenta l'omessa motivazione sul punto decisivo della controversia attinente alla percentuale di riparto della responsabilità, attribuitale nella stessa misura addebitata al Comune di Sant'Olcese.
Neppure l'esposta doglianza può essere accolta. Una volta accertata, infatti, una quota di responsabilità a carico anche del Comune di Genova, il giudice di appello ha ritenuto ragionevolmente di quantificarla nella stessa misura adottata nei confronti dell'altro Comune, dal momento che i fatti all'origine della responsabilità erano stati analogamente ravvisati nei vizi di costruzione e nell'insufficiente manutenzione delle griglie di smaltimento delle acque piovane.
Anche qui trattasi di una quaestio facti, adeguatamente motivata dal suddetto Giudice, cosicché l'intero ricorso incidentale del Comune di Genova va rigettato.
Ricorso incidentale del Comune di Sant'Olcese.
Sul primo motivo si è già statuito.
Con il secondo mezzo il suddetto ricorrente incidentale, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. ed il vizio della motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), si duole che non sia stata affermata l'esclusiva responsabilità del costruttore SAFORA nella produzione del sinistro de quo.
La censura va rigettata. Ribadendo quanto già ritenuto dal Tribunale, il giudice di appello ha confermato un concorso colposo del Comune di Sant'Olcese rilevando che le griglie situate nelle vie Cassina e Prianini, di proprietà comunale, "oltre ad essere, per le modalità di costruzione (corrette col provvedimento emesso dall'istruttore nella procedura ex art. 700 c.p.c.) del tutto insufficienti a smaltire tutta l'acqua piovana proveniente da monte, si sono dimostrate...assolutamente carenti della più elementare manutenzione", aggravando senz'altro gli esiti dannosi del nubifragio.
Trattasi di mera quaestio facti, devoluta all'accertamento discrezionale del giudice di merito, che ne ha dato una motivazione ragionevole, tale da giustificare la parziale correzione delle risultanze peritali.
L'esposta doglianza va rigettata.
Problemi certamente più delicati suscita il terzo motivo con cui il Comune di Sant'Olcese denuncia l'omessa pronuncia sulla domanda proposta in sede di appello incidentale nei confronti della SAFORA poiché il Comune, convenuto in giudizio in qualità di condomino, aveva diritto di far valere la garanzia ex art. 1669 c.c. giacché il danno lamentato derivava non da difetto di manutenzione, ma da vizi di costruzione e, cioè, dal sistema di smaltimento, con correlata responsabilità del costruttore dell'intero complesso edilizio.
In effetti l'impugnata sentenza si limita ad un laconico "ovviamente l'appello incidentale del Comune di S. Olcese...deve essere respinto, ivi compresa quella che dal Tribunale è stata ritenuta singolare domanda nei confronti della SAFORA". Ora il primo giudice aveva giustificato tale aggettivazione con ampia ed appropriata motivazione, rilevando che gli accertati vizi di costruzione erano risultati tali da arrecare danno unicamente alla proprietà SAFORA e non alla proprietà del comune di Sant'Olcese, cosicché a quest'ultimo non poteva riconoscersi alcuna legittimazione ad esercitare la garanzia di cui agli artt. 1667 e 1669 c.c., spettanti esclusivamente al proprietario dei fondi eventualmente pregiudicati (cioè, nella specie, la stessa SAFORA). Chiarito quanto innanzi, sembra potersi concludere non solo che la Corte genovese ha ritenuto di richiamare in toto la motivazione del Tribunale, ma che dal complesso delle argomentazioni esposte possa ricavarsi, indirettamente e non solo per relationem, analoga motivazione, una volta accertati e ribaditi i fattori dannosi in relazione alle rispettive proprietà. In questo senso, anche l'anomala motivazione criticata in questa sede raggiunge un grado di sufficienza da renderla incensurabile in cassazione. Anche il terzo motivo va rigettato.
Con il quarto mezzo il Comune di Sant'Olcese denuncia il vizio della motivazione sull'ulteriore punto decisivo della controversia relativo alla ripartizione della responsabilità con la SAFORA ed il Comune di Genova.
Al riguardo è sufficiente richiamare le considerazioni svolte in precedenza (primo motivo del ricorso del Comune di Genova e secondo motivo sopra esaminato) ed anche questo motivo viene respinto, in una con il quinto motivo che ricalca pedissequamente il quarto mezzo del ricorso principale (richiesta di liquidazione equitativa svolta solo in appello).
Con il sesto motivo il Comune di Sant'Olcese, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1226 e 2697 c.c. e 115 c.p.c. oltre all'insufficienza della motivazione sul punto decisivo della controversia relativo al riconosciuto danno emergente, ne lamenta la liquidazione in mancanza di prova adeguata. Anche questo motivo va rigettato, per le considerazioni svolte in sede di rigetto del terzo identico motivo di cui al ricorso principale.
Resta da esaminare l'ultimo mezzo con cui l'indicato Comune, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 92 e 346 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., lamenta la condanna al pagamento delle spese del doppio grado a favore della PRISMA, malgrado quest'ultima avesse fornito la prova dei danni solo in appello.
Neanche questa censura coglie nel segno. Il giudice di appello ha condannato le parti responsabili dei danni al pagamento, in solido, delle spese di giudizio alla stregua del principio della soccombenza complessiva ed ha diversificato quantitativamente quelle di C.T.U. in rapporto alle diverse percentuali di responsabilità e tali criteri di liquidazione non sono censurabili.
In definitiva, anche il ricorso incidentale del Comune di Sant'Olcese deve essere rigettato.
Ricorso incidentale della PRISMA.
Con il primo motivo la PRISMA denuncia l'insufficienza della motivazione sul punto decisivo della controversia attinente al mancato riconoscimento del lucro cessante (art. 360 n. 5 c.p.c.). La censura non coglie nel segno. Essa si infrange, infatti, contro l'accertamento del giudice di appello che condividendo e, quindi, confermando la motivazione della sentenza appellata, ha rilevato, da un lato, la mancata prova della lamentata cessazione dell'attività produttiva, dall'altro, il rilevante incremento, emergente dalle dichiarazioni dei redditi (mod. 750) per i due anni successivi a quello dell'evento dannoso, dei ricavi lordi denunciati dalla società. Trattasi di motivazione congrua e logica, contro la quale la PRISMA riesce solo a replicare, in questa sede, che a fronte del rilevato incremento del fatturato, erano aumentate anche le esposizioni bancarie;
ma di ciò non vi è traccia nell'impugnata sentenza, ne' la PRISMA censura un'eventuale omessa considerazione di tale circostanza.
Il primo mezzo va, pertanto, rigettato.
Identica sorte spetta al successivo motivo con cui la ricorrente incidentale lamenta il vizio di insufficienza e contraddittorietà della motivazione sull'altro punto decisivo relativo alla liquidazione del danno emergente. Al riguardo, è sufficiente richiamare quanto sopra affermato esaminando il terzo motivo del ricorso dei F.lli ON ed il sesto motivo del ricorso del Comune di Sant'Olcese.
Conseguentemente, anche il ricorso incidentale della PRISMA va rigettato.
Tirando i fili del discorso e concludendolo, tutti e quattro i ricorsi sono respinti.
La conclusione raggiunta induce a compensare in toto, fra tutte le parti, le spese di questo grado.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta, compensando totalmente le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 settembre 2001. Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2002