Cass. civ., sez. III, sentenza 11/01/2002, n. 315
CASS
Sentenza 11 gennaio 2002

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In tema di risarcimento del danno, la liquidazione in via equitativa rientra nei poteri discrezionali che il giudice del merito, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 1226 cod. civ., può esercitare, senza necessità di richiesta della parte.

In caso di pluralità di soccombenti condannati al pagamento in solido delle spese di giudizio in virtù del principio di soccombenza complessiva, ben può il giudice del merito diversificare quantitativamente tra i medesimi le spese relative alla C.T.U. in ragione delle rispettive percentuali di responsabilità, criterio quest'ultimo la cui adozione non è censurabile in cassazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 11/01/2002, n. 315
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 315
    Data del deposito : 11 gennaio 2002

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