Sentenza 28 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/06/2001, n. 8849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8849 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DICASS E Oggetto 884 I usione di credito SEZION Composta dagli il.mi agistrati: Presidente Dott. Vito GIUSTINIANI R.G.N. 1434/99 - cron. 20216 Dott. Giovanni Silvio coco Consigliere Rep. 3135 Dott. Francesco SABATINI Consigliere - Dott. Michele VARRONE Consigliere Ud. 02/04/01 Dott. Giuliano LUCENTINI - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ITALALIANA VETROCEMENTO ARMATO SAIVA SRL, in persona Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE del suo Amministratore Unico ing. Alfonso Esposito, per diritti L 28 GIU. 2001 elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASSIODORO 19, IL CANCELLIERE presso lo studio dell'avvocato BENUCCI CLAUDIO, che lo difende, giusta delega in atti;
CANCELLERIA ricorrente
contro
FI INTERNATIONAL FACTORS ITALIA S.p.a. elettivamente domiciliato in ROMA LGO TEATRO VALLE 6, presso lo studio dell'avvocato D'ERCOLE STEFANO, che 2001 lo difende, giusta delega in atti;
636 controricorrente -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 2. Richiesta copia esecutiva avverso la sentenza n. 3509/97 della Corte d'Appello D'ERCOLE day Sig. 826x2 di ROMA, terza sezione civile, emessa il 21/11/1997, peth djritti "LUG. 2004 il depositata il 04/12/97; RG2242/93, IL CANCELLIER E udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/04/01 dal Consigliere Dott. Giuliano LUCENTINI;
udito l'Avvocato CLAUDIO BENUCCI;
udito l'Avvocato MASSIMO GARUTTI (per delega Avv. Stefano D'Ercole); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per rigetto del ricorso. - . -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 15 felfebbraio1988 la s.r.l. Italiana Conime diaudito. Vetrocemento Armato SA proponeva opposizione contro decreto 21 gennaio 1988 con cui il Presidente del Tribunale di Roma le aveva ingiunto di pagare alla ricorrente s.p.a. International Factors Italia la somma di lire 244.646.890, oltre interessi, per crediti (di cui alle fatture 51, 57, 58 e 63/1986) cedutile dalla s.r.l. Costruzioni Metalliche Camponeschi, in seguito fallita. Deduceva all'uopo che la cessione era irregolare per alterazione delle date e delle modalità di pagamento delle fatture relative ai crediti ceduti;
che non aveva provveduto a pagare tali fatture alla CA, alla data LU effettiva di scadenza dei crediti, per la presenza di sospesi contabili relativi ad un più vasto rapporto obbligatorio inter partes;
che la merce fornita, per il cui pagamento erano state emesse le fatture, era affetta da vizi;
che non aveva accettato la comunicazione della cessione, disconoscendo a tale fine documento 30/31 luglio 1986. Radicatosi il contraddittorio, il Tribunale rigettava l'opposizione, e la decisione, impugnata dalla soccombente, era confermata dalla Corte d'appello di Roma. Per la cassazione della sentenza d'appello la SA proponeva ricorso sulla base di più motivi. Resisteva con controricorso l'intimata. Entrambe le parti hanno presentato memorie illustrative. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 2909 c.c. in relazione all'art. 653 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.), la ricorrente SA deduce che si era formato il giudicato sul dell'unico documento prodottopunto dell'inefficacia dall'FI a supporto del ricorso per decreto ingiuntivo. In particolare -a seguito del disconoscimento della firma e del timbro di ricezione dell'atto 30/31 luglio 1986, diretto a comunicarle la cessione dei crediti in questione il Tribunale dichiarato che, in difetto delaveva irretrattabilmente B procedimento di verificazione, l'atto medesimo era "privo di efficacia probatoria in ordine all'asserita accettazione della Glucent cessione e al relativo contenuto". Con il secondo mezzo, denunciando contraddittoria motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2724, 1495, 1497 c.c.. la SA si duole che la Corte d'appello abbia affermato che essa non aveva smentito la sussistenza dei crediti azionati, negandole tuttavia di provare la relativa circostanza. In realtà, la CA aveva riconosciuto la fondatezza della contestazione, tanto che, dopo averle inviato la nota di credito 31 dicembre 1986, ne aveva dato notizia all'FI che si era impegnata a non azionare i crediti. "Ove la Corte d'appello -soggiunge la ricorrente- avesse soltanto preso in considerazione la lettera con la quale la SA contestava 4 - vizi delle forniture, nonché la nota di credito con la quale di fatto la CA riconosceva i vizi denunciati, non avrebbe potuto negare ingresso alla prova per testi richiesta dalla SA. L'ammissibilità della testimonianza è infatti indubbia ogni volta che vi sia un principio di prova per scritto". Con il terzo mezzo, denunciando omessa e/o contraddittoria motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c., la SA lamenta che, nonostante le fosse inopponibile quell'unico documento che consacrava la cessione di credito, la Corte territoriale abbia affermato che i crediti di cui alle fatture de quibus rientravano nella cessione, aggiungendo che la contestazione da essa sollevata al riguardo "non e(ra) convincente in relazione al qlucent solo fatto della modificazione della data di scadenza e delle modalità di pagamento". La formulata contestazione, invece, era stata totale ed assoluta, avendo denunciato la falsità delle fatture in possesso di FI, mai inviatele, e non il solo fatto della modifica delle date e delle modalità di pagamento. "Falsità, peraltro,] documentata con la produzione in giudizio delle fatture originali mai cedute ad FI". Con il quarto mezzo, denunciando omessa, contraddittoria ed illogica motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c., si duole, ancora, che la Corte abbia sostenuto che essa ricorrente aveva asserito, senza darne la prova, d'avere estinto i crediti ceduti, laddove non aveva mai detto una cosa del genere. Ciò che 5 invece aveva affermato, in appello, era che, dietro le sue contestazioni, la CA aveva richiamato le ricevute bancarie. Con il quinto mezzo, denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 645 c.p.c. e 1263 c.c., la ricorrente deduce che, ammesso e non concesso che avesse soltanto contestato la data di scadenza e le modalità di pagamento della forniture di cui trattasi, era controparte che avrebbe dovuto provare l'esistenza dei crediti ceduti, laddove non aveva fornito una sola prova al riguardo. - Con il sesto mezzo, denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1175, 1260, 1262, 1263 C.C., in glucent relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., la SA si duole che la Corte d'appello abbia affermato che nel negozio di cessione rientravano anche i crediti azionati in via monitoria, essendo l'affermazione inficiata da gravi omissioni ed errori logici. Per la precisione, i singoli crediti oggetto della cessione non le erano mai stati comunicati, laddove solo tale comunicazione le avrebbe consentito di controllare la conformità delle fatture "con il bene oggetto della fornitura". A questo proposito, il contratto di cessione è da intendere, rispetto alle singole e successive operazioni di cessione, come un "contratto normativo" necessitante, nella fase esecutiva, "dell'ulteriore specificazione dell'oggetto, dell'ammontare e della data di pagamento, oltre che della consegna al cessionario dei A 6 documenti probatori del credito": sicché, mancando la prova della comunicazione della cessione dello specifico credito, ogni contestazione non avrebbe potuto dirigersi che verso il fornitore, e non verso il terzo. "Limitando il suo accertamento alla (presunta) esistenza ab origine di un generale contratto di factoring (che non esiste in atti) -continua-, e non ritenendo vincolante la clausola che prevedeva le successive comunicazioni di ogni operazione di cessione, la Corte romana non solo ha violato l'obbligo di corretta e congruente motivazione su di un punto decisivo della lite, ma ha violato : altresì la previsione normativa di cui all'art. 1282 c.c., che impone al cedente l'obbligo di consegnare al cessionario documenti probatori del credito: documenti che, nella specie, non potevano che essere le fatture originali ricevute dalla SA a tempo debito, prive (com'è documentato nei nostri atti) del timbro di cessione ad FI, e totalmente differenti da quelle false, rimesse, invece all'FI e di cui alla comunicazione 30-31 luglio 1986: documento inutilizzabile in giudizio in forza del ricordato giudicato interno". Con l'ultimo mezzo, denunciando illogica ed insufficiente motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c., la SA deduce che "quella cessione comprendeva crediti portati da fatture già emesse e già pagate, anche alla stessa FI, ovvero in corso di pagamento verso terzi, perché sulle fatture emesse mancava il timbro (che esiste in tutte quelle in possesso di FI) 7 relativo alla cessione, con la conseguenza che quel contratto non poteva assolutamente includere fatture scadute e pagate, ma semmai, e soltanto, fatture ancora da emettere. Com'era scritto nella comunicazione 6-7 luglio 1986 poche righe più avanti: 'A fronte delle fatture che di volta in volta emetteremo (...)' ". Era infatti aberrante ipotizzare la cessione di fatture emesse prima della stessa cessione, col rischio, per esso debitore ceduto, di un doppio pagamento. Osserva il Collegio che la Corte d'appello così motivò la propria decisione. La SA -nel riconoscere che la CA aveva ceduto all'FI i crediti verso di essa a partire dalla fattura 234/1985, la quale era stata pagata al pari delle successive elucent fatture 235, 236 e 237/1985- aveva eccepito che le fatture poste a base del ricorso per decreto ingiuntivo avevano subito modificazioni circa le date di scadenza e le modalità di pagamento. Peraltro, non sussistevano dubbi sul fatto che fosse intervenuta fra quelle parti una cessione di crediti, tra i quali erano da includere quelli azionati monitoriamente, considerato che le contestazione del debitore ceduto non erano convincenti "in relazione al solo fatto della modificazione della data di scadenza e delle modalità di pagamento". D'altro canto, la stessa SA non aveva mai negato la sussistenza dei crediti, essendosi limitata ad affermare, ma senza provare, d'averli 0 08 estinti col pagamento. Nel quadro di tali rapporti -concludeva- irrilevanti apparivano le richieste istruttorie avanzate dalla SA Questa essendo la decisione impugnata col ricorso, i sette motivi di annullamento possono essere esaminati congiuntamente, attenendo a questioni connesse, ovvero in parte sovrapponibili. Essi sono complessivamente volti a censurare la sentenza d'appello sotto i due seguenti profili: a) non risultava la proval che i crediti dedotti in causa dall'FI avessero formato oggetto di cessione dalla CA;
b) essi non sussistevano, e comunque erano stati contestati. Sul primo punto, deduce la ricorrente, in sintesi, che la gluunt comunicazione della cessione del credito 30/31 luglio 1986 era priva di qualunque efficacia probatoria, secondo quanto aveva irretrattabilmente accertato il primo giudice, sul rilievo che avendo essa disconosciuto la propria firma attestante la ricezione dell'atto- controparte non aveva introdotto il procedimento di verificazione;
che, d'altro canto, nemmeno l'anteriore comunicazione del 6-7 luglio stesso anno, ad opera sempre della CA, costituiva prova della cessione, in quanto non seguita dalle specifiche comunicazioni delle singole cessioni. Osserva il Collegio che la complessa doglianza è infondata. Anche a ritenere che il dedotto giudicato si sia 9 effettivamente formato sull'inefficacia probatoria non solo dell'accettazione della cessione, ma anche del contenuto della cessione stessa, ove a questa -e non all'accettazione- SI voglia riferire il termine "relativo" (giudicato in ordine alla "accettazione della cessione e al relativo contenuto"), sta che, con accertamento di fatto incensurabile in questa sede, il giudice del merito ritenne sussistente tale cessione per crediti successivi a quello di cui alla fattura 234/1985 (irrilevante essendo che alcuni dei debiti ceduti, diversi da quelli controversi, fossero stati eventualmente già pagati, stante la possibilità, per il debitore ceduto, di eccepire al cessionario il pagamento: v. infra), ivi compresi, in tale modo, quelli azionati in causa. LU Proprio in riferimento a questa affermazione, obbietta la SA (come visto) che effettivamente già con lettera 6-7 luglio 1986 le era stata comunicata tale cessione dalla CA, con l'aggiunta, tuttavia, della seguente espressione: "a fronte delle fatture che di volta in volta emetteremo a vostro carico, riceverete nostre specifiche comunicazioni di avvenuta cessione del credito". Sicché, non essendole pervenute successive comunicazioni, la cessione era praticamente da intendere come non avvenuta. E' però sufficiente osservare, in contrario, che la cessione di credito si perfeziona in forza semplicemente del consenso fra il creditore cedente e il cessionario (indipendentemente 10 dalla notificazione od accettazione del debitore ceduto, rilevante al diverso fine dell'efficacia della cessione stessa nei suoi confronti). Pertanto, il fatto che, dopo la comunicazione della cessione, non vi siano state, dal cedente al debitore ceduto, altre comunicazioni, non può valere ad escludere la correttezza, sotto il profilo logico e giuridico, del convincimento espresso dal giudice del merito circa la stipulazione di un definitivo e perfetto contratto di cessione di crediti (quale implicato dell'indicata comunicazione). D'altro canto, la configurazione del contratto di cessione di glucent credito come contratto normativo -da intendere come quel contratto che ha ad oggetto la disciplina di negozi giuridici eventuali e futuri, dei quali fissa preventivamente il contenuto (Cass. 18 dicembre 1981 n. 6720)- non trova alcun riscontro nei principi, e, in ogni caso, non appare in linea con l'assunto della ricorrente secondo cui al perfezionamento dello specifico contratto sarebbe occorsa (non già un'ulteriore manifestazione di volontà, bensì) la semplice specificazione dell'oggetto, dell'ammontare e della data di pagamento dei singoli crediti. Giova infine osservare, per concludere sulla questione, che la SA non è legittimata a dedurre la violazione dell'art. 1262 c.c., che attiene al rapporto fra cedente e cessionario, mentre poi la legge non predetermina le modalità di prova della cessione di un credito. Rimane da esaminare, a questo punto, l'altra questione: la ..... 11 quale si muove nell'ambito del principio secondo cui, a seguito della cessione del credito, il debitore ceduto diviene obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui era tale nei confronti del suo creditore originario. Pertanto, potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo dell credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori a trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto (v. fra le tante, Qlucent da ultimo, Cass. 6 agosto 1999 n. 8485). Ebbene, pure tale questione è infondata. In merito alla sussistenza dei crediti in questione, affermataj dal secondo giudice, la ricorrente obbietta, in primis, che non ne era stata acquisita la prova. Peraltro, basterebbe notare, per rigettare la censura, che la stessa SA sostiene che le forniture, che ad essi avevano dato luogo, erano state contestate per la presenza di vizi: in tale modo, lungi dal denunciare un difetto logico della decisione, finendo per riconoscere l'esistenza del rapporto dedotto (quale appunto ritenuta dal giudice d'appello, ond'è irrilevante la precisazione secondo cui non aveva mai affermato d'avere estinto, col pagamento, il correlativo debito). Il problema si riduce, così, all'esame del motivo che attiene al merito di quelle contestazioni, dolendosi la ricorrente del 12 fatto che non sia stata ammessa una prova testimoniale diretta a dimostrarne il fondamento. Il punto, su cui non avrebbe sufficientemente motivato il giudice d'appello, che respinse espressamente la relativa istanza, non appare tuttavia decisivo. In effetti, quand'anche fosse stato acquisito in causa che I'FI aveva dato assicurazione alla CA (cui, non ostante la cessione, erano state fatte le contestazioni, poil "girate" alla prima) che non avrebbe richiesto il pagamento dei crediti ceduti, non per questo la decisione sarebbe stata diversa, secondo un criterio di certezza, e non di semplice probabilità, una tale -non univoca- circostanza potendosi LU spiegare, in astratto, in più modi. L'unica cosa certa, risultante dalla sentenza, è che le fatture, delle quali si controverte, recavano, in particolare, una data diversa, quanto al termine di adempimento, da quelle già trasmesse alla debitrice ceduta. Tuttavia la stessa ricorrente ammette che il termine di pagamento del debito indicato nelle fatture inviatele dalla cessionaria era dilazionato rispetto a quello risultante dalle fatture trasmesse dalla cedente prima della cessione: sicché dij tale concessa dilazione non può la SA fondatamente dolersi, risolvendosi in un vantaggio per essa. Non coglie il segno, da ultimo, la questione sulla pretesa "falsità" delle fatture di cui è lite, il vero problema essendo 13 quello, sopra trattato, dell'inclusione dei relativi crediti nel negozio di cessione, secondo l'accertamento del giudice del merito. Appena notandosi, per rispondere ad un ulteriore rilievo 100T 250.000 80000 della ricorrente, che è ovviamente possibile cedere un credito TOT 330000 già insorto, laddove la ricorrente parrebbe arbitrariamente restringere tale possibilità ai crediti non ancori sorti, non resta, in conclusione, che rigettare integralmente il ricorso. Il rimborso delle spese di questa fase del giudizio, nella liquidazione di cui in dispositivo, segue la soccombenza della ricorrente.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di questal fase del giudizio, liquidate in lire 315.000 , oltre onorari, liquidati in lire 8.000.000. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, addi 2 aprile 2001. IL CONSIGLI ST. IL PRESIDENTE IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancel la like 28 61U. 2001 oggi, fì . IL CANCELLIERE C1 AGENTIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Giovann Glambattista Registrar .LUG. 200 1483730 Prato € 182.4 (euro ENTOTTANTA DUE 143 Servizi p. (Dott.ssa Manta a DI FILIPPO) Responsabile Servicio Atti Giudiziari (Dr. M.FACCICHININ 4 H .