Sentenza 4 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/05/2002, n. 6408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6408 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 06 4 08 / 0 REPUBBLICA ITALIA IN NOME DEL POPOLO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA 1 Presidente R.G. N. 15732/99 Rel. Consigliere 18370 Dott. Pietro CUOCO Cron. Dott. Pasquale PICONE Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE Consigliere Ud. 15/01/02 Consigliere Dott. Giovanni MAMMONE ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL INTERNO, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
LO DE;
-- intimato avverso la sentenza n. 75/99 del Tribunale di REGGIO CALABRIA, depositata il 24/04/99 R.G.N. 99/97; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 112 udienza del 15/01/02 dal Consigliere Dott. Pietro -1- CUOCO;
udito il P.M. in persona del Generale Dott. Marcello MATERA rigetto del ricorso. -2- Sostituto Procuratore che ha concluso per il Svolgimento del processo Con ricorso dell'11 febbraio 1994 DE IE chiese che il Pretore di Locri in funzione di giudice del Lavoro gli riconoscesse il diritto all'indennità di accompagnamento. Costituitosi in giudizio, il MINISTERO DELL'INTERNO eccepi la carenza dell'iter amministrativo. Attraverso parere tecnico d'ufficio, il Pretore respinse la domanda. A seguito di nuovo parere tecnico d'ufficio, il Tribunale con sentenza del 24 aprile 1999, accolse la domanda. Afferma il Tribunale che, attraverso Cuco l'indagine tecnica d'ufficio, i cui risultati, fondati su considerazioni logiche ineccepibili. erano condivisi dal giudicante. era stato accertato che il IE era affetto da spondiloartrosi osteofitosica, miocardiopatia ischemica in III classe NYHA, broncopatia cronica ostruttiva. glaucoma bilaterale: in particolare, poi, era stata accertata la sua "impossibilità di mantenere la posizione eretta", ed era stato rilevato che egli. alle domande rivoltegli. rispondeva in maniera incomprensibile. Da questi elementi il Tribunale deduce che il IE era incapace di compiere gli atti quotidiani della vita, intesi come "azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età”. Rilevando che nei confronti della precedente indagine d'ufficio. espletata dal giudice di prime cure il 16 marzo 1995, sussisteva un deterioramento delle condizioni fisiche, temporalmente ancorabile al Gennaio 1997, quando il IE era stato per la prima volta ricoverato nell'Ospedale di Gerace, il Tribunale fissa al 1° febbraio 1997 la decorrenza del diritto. 3 Per la cassazione di questa sentenza ricorre il MINISTERO DELL'INTERNO. percorrendo le linee di un unico articolato motivo: DE IE non si è costituito in giudizio. Motivi della decisione Con l'unico motivo, denunciando per l'art. 360,nn. 3 e 5. cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 11. 18 nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, il Luan ricorrente sostiene che da canto il consulente tecnico d'ufficio non aveva ritenuto di attribuire autonomo rilievo all'impossibilità del IE di Cuvi mantenere la stazione eretta (fatto peraltro clinicamente e strumentalmente riteneva non accertabile); ciò era confermato anche dal fatto che il consulente ritiene che la patologia a livello cardio circolatorio e respiratorio fosse solo parzialmente inabilitante: situazione che determinava solo difficoltà persistenti, e non impossibilità di compiere gli atti della vita quotidiana. Il consulente tecnico d'ufficio aveva dichiarato che le masse muscolari erano ipotoniche ed ipotrofiche in aderenza all'età della parte;
e la circostanza che egli aveva accertato. di non poter valutare l'apparato articolare bulazione) "per impossibilità della parte aosteo (la deambulazione) mantenere la stazione eretta non era clinicamente e strumentalmente rilevabile. L'insussistenza della situazione di non autosufficienza era poi dimostrata dal fatto, documentato in cartelle cliniche, che il paziente "si alza e mangia da solo, con andatura normale, forza muscolare normale, vigilanza lucida, riflessi normali". 4 Il ricorso è infondato. Come questa Corte ha affermato (Sez. Un. 27 dicembre 1997 n. 13045), “la deduzione di un vizio di motivazione non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della controversia, bensì la sola facoltà di controllo. sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza. di scegliere, fra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando. così. liberamente prevalenza all'uno od all'altro dei mezzi di prova acquisiti. Ne consegue che il vizio di motivazione può dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato od insufficiente esame di aspetti decisivi della controversia. ovvero quando esista insanabile contrasto fra le argomentazioni complessivamente adottate. tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione". In particolare, errori e lacune della consulenza tecnica d'ufficio determinano un rilevante vizio di motivazione della sentenza, che sulla consulenza sia fondata, solo ove siano riscontrabili carenze diagnostiche od affermazioni illogiche o scientificamente errate, e non semplici difformità fra la valutazione del consulente e quella della parte (Cass. 11 gennaio 2000 n. 225). Nel caso in esame, per quanto attiene ai fatti che il ricorrente deduce da cartelle cliniche, il consulente tecnico d'ufficio dà atto di aver esaminato 5 i documenti. nel loro contenuto: ed in particolare, la cartella clinica del 22 gennaio 1997, ove si attesta anche "cerebroencefalopatia cronica convoluta”. Ed in relazione a fatti oggettivi rilevati dal consulente tecnico d'ufficio ("impossibilità della parte a mantenere la stazione eretta"), le censure si esauriscono in una mera difforme valutazione. Il ricorso deve essere respinto. E. in assenza d'ogni resistente attività processuale, nulla è da disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità. ΡΟΜ La Corte respinge il ricorso e nulla dispone in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma. 15 gennaio 2002. Dieta Custo Il Consigliere estensore IL PRESIDENTE V IL CANCELLIEREve Depositato in Cancelleria 4 MAG,2002 ThereLIEREKelle oggi E T R O C