Sentenza 28 febbraio 2014
Massime • 1
In materia di custodia cautelare in carcere, le condizioni di salute del detenuto sono previste e disciplinate, in via alternativa, dall'art. 275, comma quarto bis, cod.proc. pen. - che postula una malattia particolarmente grave ed incompatibile con lo stato di detenzione - e dall'art. 11, comma secondo, ord. pen. - che presuppone una patologia contingente e curabile con il temporaneo trasferimento del detenuto in ospedale civile - e l'accertamento della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'una o dell'altra delle due disposizioni forma oggetto di valutazione del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da motivazione adeguata e coerente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/02/2014, n. 15999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15999 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 28/02/2014
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 707
Dott. MAZZEI Antonella - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera Maria S. - Consigliere - N. 44347/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AP SI, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza in data 30 settembre 2013 del Tribunale del riesame di Taranto nel proc. n. 474/2013.
Letti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
sentito il pubblico ministero presso questa Corte di cassazione, in persona del sostituto procuratore generale, D'BR TO il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
rilevato che il difensore del ricorrente non è comparso. RILEVATO IN FATTO
1. Il Tribunale di Taranto, costituito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., con ordinanza deliberata il 30 settembre 2013, ha respinto l'appello proposto da AP SI, sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per i delitti di tentato omicidio in danno di GR SI e porto d'arma da fuoco clandestina, avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari della sede, in data 26 agosto 2013, col quale era stata rigettata sia la richiesta dell'AP, proposta ai sensi dell'art. 275 c.p.p., comma 4-bis di revoca della misura carceraria, applicata con ordinanza dello stesso giudice del 19 febbraio 2013, confermata dal Tribunale del riesame il 7 marzo 2013; sia l'istanza subordinata di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari.
Contestualmente il Tribunale ha disposto la trasmissione di copia del provvedimento e della perizia medico-legale, depositata il 28 settembre 2013, a firma del dott. Carbotti Giuseppe, al Giudice per le indagini preliminari, in sede, perché disponesse il trasferimento dell'AP presso ospedali civili o altri luoghi esterni di cura, deputati agli accertamenti radiologici necessari e all'eventuale intervento chirurgico di estrazione del corpo estraneo ritenuto nella spalla del ricorrente;
con l'ulteriore ordine di inviare copia dei medesimi atti anche alla Direzione della casa circondariale di Brindisi, luogo di detenzione dell'appellante, per opportuna conoscenza ed eventuale sollecita collaborazione. Il Tribunale ha, innanzitutto, richiamato e riportato, anche testualmente, le conclusioni della disposta perizia, secondo le quali l'AP, affetto da dorso lombalgie recidivanti, resistenti al trattamento farmacologico, a causa della ritenzione di proiettile in corrispondenza dell'arco posteriore dell'undicesima vertebra toracica (D11) e delle sue parti molli, nonché da gastralgie ricorrenti ed ernia iatale, conseguenti ai farmaci antidolorifici assunti, con disturbo dell'adattamento di grado lieve, umore depresso ed ansia, presentava un quadro clinico incompatibile con il regime carcerario, poiché era necessario un intervento specialistico neurochirurgico di estrazione del proiettile e dei suoi frammenti, eseguibile al di fuori del circuito penitenziario, e un successivo periodo postoperatorio di riabilitazione funzionale.
Ad avviso del Tribunale, tuttavia, tali emergenze terapeutiche non postulavano incompatibilità con lo stato di detenzione in carcere, potendo gli accertamenti specialistici e l'intervento chirurgico con successiva riabilitazione essere effettuati in regime di ricovero in ospedali civili o altri luoghi esterni di cura, ai sensi della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 11, comma 2, (Ord. Pen.), richiamato dal
D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 240, comma 1, (norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del cod. proc. pen.).
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'AP tramite il difensore, avvocato Salvatore Maggio, il quale deduce due motivi.
2.1. Con il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 275 c.p.p., comma 4-bis, e il vizio della motivazione nel triplice profilo di mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà. Il Tribunale, pur avendo riportato testualmente le valutazioni e conclusioni del nominato perito, ne avrebbe travisato il contenuto e, con motivazione contraddittoria e illogica, incorrendo altresì nella violazione della disposizione di legge di cui all'art. 275 c.p.p., comma 4-bis, che preclude il carcere a colui che necessiti di cure non praticabili nella struttura penitenziaria, avrebbe disposto il mantenimento della misura coercitiva di massimo rigore per la ritenuta eseguibilità degli accertamenti medici e dell'intervento chirurgico in regime di ricovero presso ospedali civili, disconoscendo la pur necessaria riabilitazione funzionale post- operatoria e l'incidenza favorevole di un regime di vita extramurario sulla ripresa psico-fisica dell'AP, affetto da sindrome ansioso- depressiva;
e ciò sebbene anche quest'ultimi dati fossero stati sottolineati nell'espletata perizia.
A tali violazioni si aggiungerebbe la non rilevata ricorrenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza tali da giustificare il disposto mantenimento in carcere.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 275 cod. proc. pen. in ordine ai criteri di scelta della misura coercitiva e la mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione al riguardo.
Il Tribunale non avrebbe giustificato la scelta di confermare la custodia in carcere dell'AP secondo i criteri normativi di adeguatezza e proporzionalità della misura applicata;
e, comunque, avrebbe illegittimamente ritenuto che gli arresti domiciliari sarebbero stati inadeguati a soddisfare le esigenze cautelari, nonostante le compromesse condizioni di salute del ricorrente che, invece, ne avrebbero giustificato l'adozione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non merita accoglimento.
1.1. Il primo motivo è infondato, poiché non sussiste violazione dell'art. 275 c.p.p., comma 4-bis, ne' vizio della motivazione per travisamento delle valutazioni del perito medico-legale, nominato dallo stesso Tribunale ai sensi dell'art. 299 c.p.p., comma 4-ter, secondo periodo.
Il giudice dell'appello cautelare, infatti, senza disattendere le valutazioni medico-legali dell'esperto e le indicazioni terapeutiche dallo stesso formulate, con la rilevata necessità di un intervento chirurgico cui sottoporre l'AP per la rimozione del proiettile e dei suoi frammenti ritenuti nell'arcata posteriore dorsale dell'undicesima vertebra toracica, causa delle dorso-lombalgie sofferte dall'istante, ha, con autonomo e legittimo giudizio, esente da manifesta illogicità o contraddittorietà per travisamento dei dati peritali, stimato la conciliabilità dell'esigenza di eseguire il detto intervento in struttura sanitaria extramuraria con il mantenimento del regime carcerario di vita, sulla base del sollecitato ricorso allo strumento del temporaneo trasferimento del detenuto in ospedale civile o altro luogo esterno di cura, previsto dall'art. 11 Ord. Pen..
Il Tribunale, nella valutazione critica dell'elaborato peritale di sua spettanza, ha quindi legittimamente ritenuto, con motivazione non irragionevole, che la malattia sofferta dall'AP, correttamente diagnosticata dal perito con l'indicazione dei necessari rimedi, non fosse grave a tal punto da imporre la revoca o la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, potendo ricevere adeguata risposta e soluzione terapeutica, fermo il regime carcerario applicato, col ricorso al temporaneo trasferimento del detenuto in ospedale civile per l'intervento chirurgico di rimozione del proiettile e dei suoi frammenti e la terapia riabilitativa post- operatoria.
In proposito, giova ricordare che, a presidio della salute del detenuto in custodia cautelare in carcere, sono applicabili sia l'art. 275 c.p.p., comma 4-bis, sia la L. 26 luglio 1975, art. 11, comma 2, con succ. mod. (legge di ordinamento penitenziario abbreviato in Ord. Pen.), quest'ultimo espressamente richiamato dal D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 240 (disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del cod. proc. pen.), con la differenza che la prima disposizione postula una malattia particolarmente grave ovvero una situazione tendenzialmente permanente di grave alterazione fisica, per effetto della quale le condizioni di salute risultino incompatibili con lo stato di detenzione e, comunque, non adeguatamente curabili in carcere;
mentre la seconda suppone una malattia non particolarmente grave oppure una patologia, pur grave, che si profili contingente e rimettibile con interventi e/o terapie praticabili in regime di temporaneo trasferimento in ospedali civili o in luoghi esterni di cura, fermo lo stato di detenzione in carcere.
E il discrimine tra le predette situazioni forma oggetto di valutazione del giudice di merito, insindacabile dal giudice di legittimità ove sostenuta, come nel caso di specie, da motivazione adeguata e coerente.
Legittimamente, dunque, il Tribunale, all'esito della disposta perizia e apprezzandone criticamente gli esiti, ha ritenuto la salute dell'AP salvaguardabile ex art. 11, comma 2, Ord. penit. mediante provvedimento di competenza del giudice procedente (giudice per le indagini preliminari o altra autorità in caso di avvenuto esercizio dell'azione penale), cui ha ordinato la trasmissione di copia degli atti, perché disponesse il trasferimento del detenuto presso ospedali civili o altri luoghi di cura esterni al carcere, deputati agli accertamenti clinico-radiologici del caso e all'eventuale intervento chirurgico di estrazione del corpo estraneo (in senso conforme: Sez. 5, n. 16008 del 10/03/2009, dep. 16/04/2009, Lo Cricchio, Rv. 243338, che sottolinea il diritto del detenuto al trasferimento terapeutico).
1.2. Il secondo motivo, che denuncia l'omessa valutazione di proporzionalità e adeguatezza della confermata misura della custodia in carcere alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, è inammissibile perché estraneo al devoluto, vertendosi in tema di appello cautelare limitato al tema della compatibilità delle condizioni di salute dell'AP con la sua permanenza in carcere. Nè il ricorrente ha rappresentato, in sede di appello cautelare, oltre alla dedotta compromissione del suo quadro patologico tale da imporre, a suo avviso, la revoca o la sostituzione della custodia in carcere, altri elementi sopravvenuti all'applicazione della medesima misura, giusta ordinanza genetica del Giudice per le indagini preliminari in data 19 febbraio 2013, idonei a giustificare la revisione del regime cautelare disposto con provvedimento, allo stato, definitivo anche in punto di proporzionalità della misura più gravosa all'entità del fatto e alla prevedibile sanzione di esso, e di adeguatezza della sola custodia in carcere a soddisfare le esigenze cautelari nel caso concreto.
2. Il ricorso deve essere, conseguentemente, respinto con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., comma 1, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi a cura della Cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2014