Sentenza 6 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/03/2003, n. 3303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3303 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2003 |
Testo completo
ESENTS DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 MATERIAN. 131 TAB. ALL, B- ee 64097ее t 0 33 03/0 3 TRIBUTARIA N. 5 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggett SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SACCUCCI Presidente Dott. Bruno R.G.N. 6027/99 MONACI · Consigliere Cron. 7624 Dott. Stefano EBNER Rel. Consigliere Dott. Vittorio Glauco Rep. Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Consigliere Ud. 19/06/02 RUGGIERO Consigliere - 20 Dott. Francesco ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 64097 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
DE AS RO;
intimato avversO la sentenza n. 127/98 della Commissione tributaria regionale di GENOVA, depositata il 2002 09/11/98; 2806 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 19/06/02 dal Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore concluso perGenerale Dott. Umberto APICE che ha l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo De SI EO proponeva ricorso contro l'avviso di liquidazione notificatogli il 21.8.1995 ai fini dell'imposta di successione e dell'invim dall'Ufficio del Registro di Sarzana con il quale era stato inserito nell'asse ereditario e così recuperato a tassazione anche il valore di un fabbricato oggetto di alienazione da parte della de cuius Galli EB nei sei mesi antecedenti la morte della stessa, avvenuta il 25.8.1994: non riconoscendosi in detrazione l'invim( pari a £.26.945.000) corrisposta in occasione della vendita dell'immobile. Il ricorso proposto dal contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia,con sentenza n.59/5/97. I primi Giudici, secondo quanto è dato desumere dalla sentenza di appello, ritenevano che, ai sensi del DPR 637/1972, dall'imposta di successione debba essere detratta l'invim liquidata in dipendenza dell'apertura della successione e che non vi può essere disparità di trattamento fra i beni presenti nel patrimonio del de cuius al momento dell'apertura della successione e quelli ceduti nei sei mesi precedenti. L'appello proposto dall'Ufficio avverso l'indicata sentenza veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria con sentenza n.127/21/98 depositata il 9.11.1998, sul rilievo che il contribuente ha diritto di detrarre dall'attivo della successione gli importi che costituiscono elementi di costo e che incidono sulla consistenza dell'asse ereditario perché, diversamente, “una quota del corrispettivo verrebbe incisa due volte e precisamente dall'invim in occasione della vendita del bene e dall'imposta di successione a seguito della relativa denunzia”. Ricorre per cassazione l'Amministrazione Finanziaria dello Stato, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art.112 cpc;
dell'art. 10 D.Lgs.vo 346/1990;del DPR 636/1972 nonchè difetto e contraddittorietà della motivazione, anche sotto il profilo del travisamento del fatto. L'intimato non si è costituito. Motivi della decisione La censura è fondata. -Va premesso che la disciplina applicabile nel caso in esame relativo a successione apertasi nel 1994 – è quella contenuta nel D.Lgs.vo 346/1990 e - non invece,quella contenuta nel DPR 637/1972 cui la sentenza impugnata fa invece esclusivo riferimento Ciò posto, va osservato che l'art.9 comma primo D.Lgs.vo citato stabilisce,in via generale che “l'attivo ereditario è costituito da tutti i beni e i diritti che formano oggetto della successione",ad esclusione di quelli non soggetti ad imposta a norma degli artt.2,3,12 e 13( tali eccezioni qui non interessano). L'art. 10 della medesima fonte normativa - disposizione poi abrogata dall'art.69 comma primo lett.d) L.342/2000, con effetto per le successioni per le quali il termine di presentazione delle relative dichiarazioni scade successivamente al 31.12.2000 e per le donazioni fatte a decorrere dall'1.1.2001,ai sensi del comma quindicesimo del citato art.69 ه ل ا 66prevede(va), al comma primo,che si considerano compresi nell'attivo ereditario i beni e i diritti soggetti ad imposta alienati a titolo oneroso dal defunto negli ultimi sei mesi”. E' quindi evidente che il legislatore,nel fissare i principi per la formazione dell'attivo ereditario, ha inteso,ai fini della determinazione della imposta sulle successioni( che qui interessa), comprendere nell'attivo stesso anche il valore di beni e diritti alienati dal de cuius a titolo oneroso negli ultimi sei mesi (prima dell'apertura della successione). Orbene, corretto è il rilievo dei Giudici di appello circa la detraibilità dall'attivo ereditario degli elementi di costo,tra i quali,come del resto riconosce la stessa Amministrazione finanziaria,va certo compresa – al fine - di poi determinare,al netto, l'imposta di successione dovuta l'invim - corrisposta dal de cuius a fronte della alienazione immobiliare a titolo oneroso avvenuta nell'ultimo semestre. Invece, erronea è la conseguenza, ulteriore,che la CTR ha tratto,circa la esistenza di un diritto del contribuente al rimborso di quell'invim,sotto il profilo che diversamente si realizzerebbe un ingiustificata doppia tassazione per il medesimo titolo a carico del contribuente stesso( prima in sede di alienazione a titolo oneroso nel semestre antecedente l'apertura della successione e poi a seguito dell'apertura della stessa ). Invero, dall'atto di appello,richiamato nel ricorso per cassazione,emerge che l'Ufficio oltre a riconoscere la passività di £.26.945.000,precedentemente altresìdisconosciuta,dedusse documentando il relativo assunto che ai fini della determinazione della - 3 imposta di successione non era stata calcolata alcuna ulteriore invim sul valore( £.196.500.000) del bene ceduto dal de cuius negli ultimi sei mesi di vita. Donde la inesistenza di una duplicazione d'imposta e per converso la sussistenza di un credito del contribuente di £. 4.445.925,conseguente all'ammissione al passivo dell'invim pagata sulla detta vendita del semestre precedente. -Orbene,di tale prospettazione concretamente rilevante ai fini della decisione - la sentenza impugnata non risulta avere tenuto alcun conto,così incorrendo nei denunziati vizi di violazione di legge e motivazionali. Alla stregua di quanto precede il ricorso deve essere accolto conseguentemente va cassata la sentenza impugnata : con rinvio occorrendo ulteriori acccertamenti di fatto, in questa sede non consentiti - ad altra sezione della CTR della Liguria,che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. POM La Corte,accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. Liguria Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 giugno 2002 Il Consigliere estensore Il Presidente жно исчис ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 M N. 181 TAB. ALL, B. N. 5 IB U TA R IA R IL CANCELLIER AT DEPOSITA O IN CANCELLERIA Oggi - 6 MAR 2003 IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio -4-