CASS
Sentenza 16 novembre 2023
Sentenza 16 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/11/2023, n. 46378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46378 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da SI DO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 6/3/2023 dal Tribunale di Milano;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
letta la requisitoria depositata dal Sostituto Procuratore Generale Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 6 marzo 2023 il Tribunale di Milano ha applicato a DO SI la pena ex art. 444 cod. proc. pen. in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, disponendo la confisca e la distruzione dello stupefacente in sequestro e, ai sensi dell'art. 240 cod. pen., la confisca del denaro in sequestro. Penale Sent. Sez. 6 Num. 46378 Anno 2023 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 19/09/2023 2. Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di DO SI, che ha dedotto violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla confisca della somma di denaro. Secondo il ricorrente, il Giudice di primo grado si sarebbe limitato a qualificare apoditticamente il denaro in sequestro come profitto del delitto contestatogli di detenzione di sostanza stupefacente, a fini di spaccio, e non avrebbe indicato il vincolo di pertinenzialità tra la somma e il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, in relazione al quale può essere confiscataP solo il denaro ricavato dalla cessione della sostanza stupefacente/ mentre le somme derivate da precedenti, diverse cessioni di droga e destinate ad ulteriori acquisti dell'anzidetta sostanza, non possono qualificarsi come strumento o come prodotto, profitto o prezzo del reato in questione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Il Tribunale ha disposto la confisca del denaro ai sensi dell'art. 240 cod. pen. L'art. 240 cod. pen., in particolare e per quanto rileva nella fattispecie, prevede la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato, ossia il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto (ex plurimis: Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436 - 01; Sez. 2, n. 53650 del 6/10/2016, Maiorno, Rv. 268854 - 01; Sez. 6, n. 33226 del 14/07/2015, Azienda Agraria Greenfarm, Rv. 264941 - 01). È, pertanto, certamente ammessa la confisca del danaro che costituisce provento (cioè profitto) del reato di vendita di sostanze stupefacenti, quando tale sia il reato per cui si procede. Tuttavia, nel caso che ci occupa, è contestata una mera detenzione, a fini di spaccio, e non una vendita di sostanze stupefacenti. Ne deriva che la somma, rinvenuta nella disponibilità dell'imputato, non costituisce il profitto del reato in contestazione. Viene quindi a mancare il nesso tra il reato, ascritto all'imputato, e la somma di danaro, rinvenuta nella sua disponibilità, che non può pertanto essere confiscata ex art. 240 cod. pen., potendo costituire oggetto della statuizione ablatoria esclusivamente il provento del reato per il quale l'imputato è stato condannato e non di altre condotte illecite, estranee alla declaratoria di responsabilità (circa la necessità del nesso tra possesso di stupefacente e reato sequestrato, si vedano Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 267900 - 01, in motivazione;
Sez. 2, n. 41778 del 30/09/2015, Scivoli, Rv. 265247 - 01, in motivazione). 2 Il Presidente 3. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla confisca della somma di denaro, che deve essere dissequestrta e restituita all'avente diritto. 4. La pcelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione della confisca relativa alla somma di denaro, della quale ordina il dissequestro e la restituzione in favore dell'avente diritto. Manda alla ncelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 19 settembre 2023 Il Consigliere estensore
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
letta la requisitoria depositata dal Sostituto Procuratore Generale Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 6 marzo 2023 il Tribunale di Milano ha applicato a DO SI la pena ex art. 444 cod. proc. pen. in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, disponendo la confisca e la distruzione dello stupefacente in sequestro e, ai sensi dell'art. 240 cod. pen., la confisca del denaro in sequestro. Penale Sent. Sez. 6 Num. 46378 Anno 2023 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 19/09/2023 2. Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di DO SI, che ha dedotto violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla confisca della somma di denaro. Secondo il ricorrente, il Giudice di primo grado si sarebbe limitato a qualificare apoditticamente il denaro in sequestro come profitto del delitto contestatogli di detenzione di sostanza stupefacente, a fini di spaccio, e non avrebbe indicato il vincolo di pertinenzialità tra la somma e il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, in relazione al quale può essere confiscataP solo il denaro ricavato dalla cessione della sostanza stupefacente/ mentre le somme derivate da precedenti, diverse cessioni di droga e destinate ad ulteriori acquisti dell'anzidetta sostanza, non possono qualificarsi come strumento o come prodotto, profitto o prezzo del reato in questione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Il Tribunale ha disposto la confisca del denaro ai sensi dell'art. 240 cod. pen. L'art. 240 cod. pen., in particolare e per quanto rileva nella fattispecie, prevede la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato, ossia il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto (ex plurimis: Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436 - 01; Sez. 2, n. 53650 del 6/10/2016, Maiorno, Rv. 268854 - 01; Sez. 6, n. 33226 del 14/07/2015, Azienda Agraria Greenfarm, Rv. 264941 - 01). È, pertanto, certamente ammessa la confisca del danaro che costituisce provento (cioè profitto) del reato di vendita di sostanze stupefacenti, quando tale sia il reato per cui si procede. Tuttavia, nel caso che ci occupa, è contestata una mera detenzione, a fini di spaccio, e non una vendita di sostanze stupefacenti. Ne deriva che la somma, rinvenuta nella disponibilità dell'imputato, non costituisce il profitto del reato in contestazione. Viene quindi a mancare il nesso tra il reato, ascritto all'imputato, e la somma di danaro, rinvenuta nella sua disponibilità, che non può pertanto essere confiscata ex art. 240 cod. pen., potendo costituire oggetto della statuizione ablatoria esclusivamente il provento del reato per il quale l'imputato è stato condannato e non di altre condotte illecite, estranee alla declaratoria di responsabilità (circa la necessità del nesso tra possesso di stupefacente e reato sequestrato, si vedano Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 267900 - 01, in motivazione;
Sez. 2, n. 41778 del 30/09/2015, Scivoli, Rv. 265247 - 01, in motivazione). 2 Il Presidente 3. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla confisca della somma di denaro, che deve essere dissequestrta e restituita all'avente diritto. 4. La pcelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione della confisca relativa alla somma di denaro, della quale ordina il dissequestro e la restituzione in favore dell'avente diritto. Manda alla ncelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 19 settembre 2023 Il Consigliere estensore