Sentenza 8 gennaio 2003
Commentario • 1
- 1. Incostituzionali i limiti alla responsabilità del vettore marittimoAccesso limitatoGiuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 13 giugno 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/01/2003, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME* 0 0 071 /03 LA CORTE SUPREMA DICABSA) Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio VELLA - Presidente - R.G. N. 7794/00 Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere - Cron. 18 - Rep. 34 Dott. Rosario DE JULIO Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA - Rel. Consigliere ud. 27/09/02 Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: CONDOMINIO VIA SEGESTA 10 VIA ERACLE 3 ROMA, in LIRE 1500 persona dell'Amm.re p.t. SCHILLACI FIORELLA, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA DANTE 12, presso 10 studio dell'avvocato ENNIO TRANI, che la 8569716 difende, giusta delega in atti;
656 ricorrente -
contro
GE LE, elettivamente domiciliata in ROMA VLE DELLE MILIZIE 1 presso 10 studio dell'avvocato VITTORIO CIROTTI, che la difende, giusta delega in 2002 atti;
- controricorrente 1252 M -1- avverso la sentenza n. 563/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 24/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/02 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso accoglimento del ricorso nel 2° motivo e rigetto nel resto. -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 19 luglio 1995 LE Genovesi conveniva davanti al Tribunale di Roma il Condominio di via Segesta r. 10 Via Eraclea n. 3, in Roma, di cui faceva parte, chiedendo, tra l'altro, che venisse dichiarata la nullità delle delibera assembleare adottata in data 12 giugno 1996, per essere state ripartite le spese del servizio di riscaldamento, Serza il consenso di tutt i partecipanti al condominio, in base а tabe la diversa da quella allegata al regolamento condominiale di natura contrattuale. I l condominio, costituitosi, resistova alla domanda, che veniva accolta dal Tribunale di Roma con sentenza in data 7 marzo 1997. 11 condominio proponeva appello, che veniva rigettato dalla Corte di appello di Roma, con sentenza in data 24 febbraio 1999. I giudici di secondo grado ritenevano infondata l'eccezione di difetto di integrità dcl contraddittorio, nel senso che al giudizio avrebbero dovuto partecipare tutti i condomini, in base alla seguente motivazione;
Nella specie non è stata impugnata la deliberazione assembleare, adottata a maggioranza, 3 di modificazione della tabella millesimale relativa alla ripartizione delle spese del servizio di riscaldamento, come sembra affermare il Condominio, ma la deliberazione con la quale, sulla base della illegittimamente modificata, sono stalitabella ripartiti i contributi stessi. In ogni caso, anche per l'accertamento deila nullità della condominiale chedeliberazione dell'assemblea modifichi a maggioranza una tabella millesimale contrattualmente approvata passivamente legittimato è soltanto il condominio por esso l'amministratore, senza necessità di partecipazione al giudizio dei singoli condomini, i quali, invece, sono parti necessarie esclusivamente rispetto alla diversa azione airetta ad ottenere modificazioni in sede giudiziale della tabella millesimale (Cass. 15 aprile 1994 n. 3542). Nel merito la Corte di appello di Roma osservava: E principio generale che le disposizioni in materia di ripartizione delle spese, contenute in un regolamento di condominio contrattuale, possono essere modificate 0 сол Una писта convenzione deliberata da tutti i condomini, ovvero, in caso di dissenso tra ioro, mediante jna statuizione del giudice, e ciò, anche se siano intervenute modificazioni in aumento nell'uso della сова e del servizionell'utilizzazione comune, quali, con specifico riferimento al modifiche alla servizio di riscaldamento, superficie dei radiatori. Vero è anche che una clausola di un regolamento di condomino, di natura contrattuale, può derogare al suddetto principio, stabilendo, senza distinzione, che le norme contenute nel medesima sono suscettibili di modifiche, Ma perché il giudice possa indagare se effettivamente la clausola пол distingua tra norme oggettivamente regolametari 2 norme a contenuto negoziale e se le modifiche siano le previste maggioranze ė nel state adottate con rispetto degli eventuali periodi minimi di efficacia delle norme contemplati nel regolamento, occorre che ia parte che la invochi non si limiti affermarne l'esistenza, come nel casc ilad condominio appellante, Na offra la prova concret dell'esistenza stessa. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il condomirio, con due motivi. Resiste con controricorso LE Genovesi. Il condominio ha anche depositato memoria. Motivi de la decision.c 5 Con il primo motivo il condominio ricorrente ripropone la tesi della legittimazione passiva di tutti i condomini ed Invoca ia giurisprudenza di questa S.C. secondo la quale l'amministratore del condominio non è passivamente legittimato in ordine alla impugnazione di deliberazioni assembleari di modifica a maggioranza delle tabelle millesimali. La deglianza è infondata, in quanto, nella specie, come rilevato dalla Corte di appello di Roma, non era stata impugnata la delibera di modifica delle tabe ie millesiali, Па la delibera che aveva ripartito le spese sulla base di una tabella millesimale approvata in precedenza, per cui sussisteva, ai sensi dell'art. 1131, secondo comma, ccd. cive la legittimazione passiva dell'amministratore, potendo eventualmente la questione della validilà delle tabe le essere esaminata incidenter tantum. Ai fini dell'esame della questione della correttezza 0 meno nei merito della decisione impugnata (affrontata con il secondo motivo del ricorso occorre promettere che in grado di appello il condominio non aveva contestato l'esattezza del principio affermalo dal giudice di primo grado, secondo il quale la revisione delle tabelle 6 millesimali richiede 11 consenso unanime dei condomini גבנך sentenza emanata nel ai tutti i condomini, ma aveva contraddi torio sostenuto che nella specie non vi era stata alcuna rovisione, rla solo un adattamento, sulla base dei principi stabiliti nel regolamento condominiale, della tabella relativa al riscaldamento alla nuova situazione che si era determinata per modifiche effettuate dalla attrice all'interno del SUD appartamento. Su tale tesi insiste, innanzitutto, in questa sede il condominic ricorrente, ma şi tratta di una tesi _nfondeta, in quanto non contestato che erano state approvate delle nuove Cabello, essendo irrilevante il fatto che lali nuove tabelle fosserc state redatte menc in applicazione di crileri predeterminati dal regolamento di condominio. Deduce, poi, testualmente il condominio: D'altro canto, le tabelle millesimali ex art. C. C., ai fini della 1123, I e II Comma, ripartizione delle spese relative a сове © servizi comuni, sono fuori dal regime ex art. 69 disp. att. C. C., пол incidendo sulla sfera dei diritti di proprietà dei condomino, onde anche sotto questo profilo non può negarsi il legittimo potere T dell'assemblea con le maggioranze ex art. 1136 c.c. di adeguare le tabelle alle avvenute modificazioni in aumento nell'uso e nell'utilizzazione della cosa e del servizio comune, con il rispetto dei criteri previsti dal regolamento condominiale. Siffatta affermazione trova conferma nel principio consolidato che in ordine al riparto delle spese per le cose e servizi comuni, le attribuzioni dell'assemblea ai sensí dell'art. 1135 C.C, sono circoscritte alla verificazione ed all'applicazione in concreto dei criteri fissati dalla legge e dal regolamento (vedore Cass, 5-5-1980 n. 2928 e 21-5- 1987 n. 463) e, quindi, di adeguare le tabelle alla nuova situazione senza introdurre deroghe ai detti criteri. A prescindere dal fatto che la prima considerazione è manifestamente errata (in quanto dal combinato disposto dell'art. 1123, primo comma, e dell'art. 68 disp. att. cod. civ. risulta che le tabelle millesimali servono a ripartire le spesc per la conservazione e per il godimento delle parti comuni e per la erogazione dei servizi comuni) e che la seconda pare arbitraria (in quanto la giurisprudenza della S.C. si è limitata ad affermare esattamente il contrario, e cioè che l'assemblea ron può procedere ad una ripartizione criteri diversi da q elldelle spese secondo fissati nelle Labe le illesimali), comunque decisiva la circostanza che si tratta di question inammissibil, in quanto non sollevate nel giudizio di merito. 11 condominio ricorrente, infine, per contrastare 'esaltezza della seconda pa le della motivazione de. I a sentenza impugnata in precedenza trascritta, deduce che la disposizione di natura contrattuale La qualn consentiva modifica delie tabelle millesimall, prescindendo dal consenso ra me de condomini dalla sentenza del giudice emessa e 1 condomini, andavacontraddi-torio di tutti regolamento di individuata nell'art. 10 del condominio. Anche tale questione è inammissibile, in quanto la disposizione regolamentare in questione non risulta esse stata invocata dal condominio ricorreale ne giudizio di merito (anche volendo at ribuire alla stossa la portata precettiva invocata). | 1 ricorso VE, portanto, rigettato, ccn cond del condominio ricorrente # pagamento delle spcsc del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corle rigetta il ricorso;
condanna il condominio ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella complessiva sorma di Eur 1.100,00di euro 1.000,00 per onorar'. Roma, 27 se tembre 2002 IL RELATORE JI PRESIDENTE Ameris Villy Pike R IL CANCELLIERE C1 ass LL D'Anna a DEPOSITATO IN RI - 8 GEN. 2003 IL CANCELLIERE CI Remia CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia 27/3/03 dalle Entrate di Roma 2 il Berfe 4 al n. 12734 versate € 170,43 apposta in calce alla copia autentice (art. 278 T.U, n°115 del 30/5/2002) RI PE IC ΙΟ