CASS
Sentenza 28 agosto 2023
Sentenza 28 agosto 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/08/2023, n. 25334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25334 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 1885-2018 proposto da: SC IU, SC NA, SC NI, SC EN, SC AR, SC OL e RAINONE CATERINA, quali eredi di NT RE, elettivamente domiciliati in Roma, piazza Della Liberta' 20, presso lo studio dell'avv. prof. SALVATORE SICA dal quale sono rappresentati e difesi come da procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;
- ricorrenti e intimati incidentali- contro TA IO e BI LO, elettivamente domiciliate in Roma, via Cristoforo Colombo N. 185, presso lo studio dell'avv. Civile Sent. Sez. 2 Num. 25334 Anno 2023 Presidente: MNA FELICE Relatore: PAPA PATRIZIA Data pubblicazione: 28/08/2023 Ric. 2018 n. 01885 sez. S2 - ud. 21-02-2023 -2- Consuelo del Balzo, rappresentate e difese dall'avv. Giuseppe Corona come da procura in calce al controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 721/2017 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 20/07/2017; udita la relazione della causa svolta nell’udienza del 21/02/2023 dal consigliere PATRIZIA PAPA;
lette le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Giovanni Battista Nardecchia che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale;
lette le memorie delle parti. FATTI DI CAUSA 1. Dopo aver ottenuto provvedimento interdittale per denuncia di nuova opera, IE IS (dante causa delle attuali controricorrenti e ricorrenti incidentali) e NG IT, comproprietari di un fondo sito in Castel SA OR, convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore il proprietario del fondo confinante NT RE (dante causa dei ricorrenti principali), per ottenere la rimozione della costruzione da lui illegittimamente edificata sul confine, con condanna al risarcimento dei danni. Espletata c.t.u., con sentenza n. 980/2012 il Tribunale di Nocera Inferiore ordinò al convenuto di arretrare l'edificio edificato sul confine fino alla distanza di metri 10, condannandolo al risarcimento dei danni che liquidò in E.8.000. 2. Appellò RE, ribadendo, per quel che ancora qui rileva, la legittimità della costruzione realizzata, regolarmente assentita perché l’obbligo generale di costruire a 10 metri dal confine nella zona agricola, come prescritto dall’art. 15 delle NTA del P.R.G. del Comune di Castel Ric. 2018 n. 01885 sez. S2 - ud. 21-02-2023 -3- SA OR sarebbe stato derogato dal successivo art. 22 dov’era prevista la possibilità che «fino a diversa eventuale previsione dei piani esecutivi» potessero essere autorizzate costruzioni a confine «sempre nel rispetto degli indici e dei parametri prescritti»; chiedeva altresì fosse comunque rigettata la domanda di risarcimento per difetto di prova dei danni. 3. Con sentenza n. 181/2017 la Corte di Appello di Salerno accolse parzialmente l'appello principale e, in riforma della sentenza impugnata, rigettò la domanda di risarcimento, compensando le spese del grado. Sostenne la Corte territoriale che la possibilità di assentire le costruzioni sul confine come prevista all’art.22 delle NTA del Piano regolatore generale non implicava la derogabilità del diritto soggettivo del confinante al rispetto della distanza di m.10 dal confine;
ritenne invece non sufficientemente provata la sussistenza di un danno risarcibile conseguente alla violazione. 4. Avverso questa decisione gli eredi di NT RE hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;
FI IS e NG IT hanno resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale per un unico motivo rispetto a cui gli eredi RE non hanno svolto ulteriori difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, gli eredi RE hanno sostenuto, in riferimento al n. 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la nullità della sentenza o del procedimento conseguente all’errore processuale della mancata valutazione di prove documentali e delle risultanze della CTU espletata in primo grado;
la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che mancasse, nella fattispecie, la specifica autorizzazione del Comune a derogare alla regola del rispetto dei 10 m. dal confine e non avrebbe considerato neppure le conclusioni della Ric. 2018 n. 01885 sez. S2 - ud. 21-02-2023 -4- consulenza espletata, secondo cui la costruzione è pienamente conforme all’autorizzazione in deroga rilasciata. 2. Con il secondo motivo, i ricorrenti hanno lamentato, in riferimento al diverso profilo del n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il vizio della motivazione per omesso esame del fatto decisivo costituito dalla specifica autorizzazione comunale alla realizzazione dell’opera. 3. Con il terzo motivo, infine, hanno prospettato, in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 2700 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. per avere la Corte d’Appello non considerato il valore probatorio della concessione edilizia rilasciata ai ricorrenti – costituente atto pubblico munito di fede privilegiata e dell’attestazione proveniente dal Comune dell’avvenuto rilascio di ulteriori provvedimenti identici alla data del 25/8/2005. 4. I tre motivi – che possono essere trattati congiuntamente per continuità di argomentazione – sono infondati, seppure la motivazione della sentenza impugnata deve essere corretta. Deve premettersi che l’immobile per cui è giudizio si trova in zona E agricola;
le norme tecniche di attuazione del Piano regolatore generale del comune di Castel SA OR, già vigenti all’epoca della costruzione dell’immobile per cui è giudizio e del rilascio della concessione, prevedono due prescrizioni sulle distanze che, in quanto integrative del codice civile, hanno valore di norme giuridiche, seppure di natura secondaria, sicché sono conoscibili d’ufficio dal Giudice per il principio iura novit curia (Cass. Sez. 2 - , n. 2661 del 05/02/2020). La prima norma è l’art. 15 che, nelle zone E, destinate esclusivamente all'attività agricola e direttamente connesse con l'agricoltura, prescrive che gli interventi ammessi siano «quelli Ric. 2018 n. 01885 sez. S2 - ud. 21-02-2023 -5- strettamente attinenti alla predetta utilizzazione e alla necessità abitative dei conduttori dei fondi» e si attuino «con concessione edilizia diretta che deve rispettare le seguenti norme: […] distanza dai confini metri lineari 10; distanza tra i fabbricati metri lineari 20; non è consentita l'aderenza.». Il successivo art. 22, invocato dai ricorrenti per sostenere la legittimità della loro costruzione edificata ad una distanza inferiore di 10 metri dal confine dei resistenti, prevede quindi che «fino a diverse eventuale previsione dei piani esecutivi possono autorizzarsi, sempre nel rispetto degli indici e parametri consentiti e prescritti, costruzioni a confine o in aderenza per quelli ricadenti nelle aree del tipo A B e C e, limitatamente al confine, per le zone omogenee E». Ciò precisato, deve allora considerarsi in diritto che, per principio ormai consolidato (Cass. S.U. n. 10318 del 19/05/2016, Sez. 2, n. 5146 del 21/02/2019, Sez. 2, n. 14705 del 29/05/2019), in tema di distanze tra edifici, il principio della prevenzione è escluso quando le norme tecniche di attuazione del piano regolatore prescrivano non soltanto una distanza minima dal confine, ma anche una distanza tra fabbricati con riguardo al confine. In tal caso, infatti, la norma è diretta da un canto a salvaguardare l’ampiezza prefissata del distacco tra le costruzioni, dall’altro a ripartire equamente tra i proprietari confinanti la compressione dello ius aedificandi di ciascuno come imposta dall’obbligo di distacco: se la fabbrica realizzata per prima sia stata posta sul confine o a distanza inferiore alla metà del prescritto distacco tra fabbricati, il prevenuto, allora, non potrà utilizzare il principio della prevenzione e costruire in aderenza. Nella specie, per l’art. 15, le costruzioni devono essere realizzate a distanza dai confini di metri lineari 10, in modo che la distanza tra i fabbricati sia di metri lineari 20 e «non è consentita l'aderenza» (così Ric. 2018 n. 01885 sez. S2 - ud. 21-02-2023 -6- testualmente); è evidente allora, che le norme di attuazione hanno inteso garantire la fascia obbligatoria di distacco non soltanto prefissandola, ma esplicitamente vietando la costruzione in aderenza: in tal senso la distanza dal confine è certamente prescritta allo scopo suesposto dell’equa ripartizione della limitazione imposta ai proprietari finitimi, risultando esclusa l’operatività della prevenzione. Il successivo art. 22, quindi, non consente affatto di derogare all’obbligo di distacco suindicato, perché esplicitamente prevede soltanto, per le zone E a vocazione agricola – quale, come detto, quella in cui si trova l’immobile per cui è giudizio – che, «sempre nel rispetto degli indici e parametri consentiti e prescritti», sia autorizzata la costruzione in deroga, ma soltanto «limitatamente al confine». In questo quadro, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, in conformità delle prescrizioni delle NTA di piano, la deroga unicamente consentita è allora soltanto rispetto alla distanza di 10 metri dal confine, ma non certamente al distacco tra costruzioni: ne risulterebbe altrimenti violato il significato letterale delle due norme. In conseguenza, partendo dal preciso dato testuale, è possibile ricavare il non detto implicito, ossia che questa autorizzazione rilasciata in deroga rispetto alla distanza dal confine intanto può essere legittima e non lesiva del diritto del proprietario finitimo in quanto tra i due proprietari sia previamente intervenuto un accordo per la ripartizione della compressione dello ius aedificandi come imposto dall’obbligo di distacco di m.20: in altri termini, intanto il preveniente potrà essere legittimamente autorizzato a costruire a distanza inferiore ai 10 metri dal confine in quanto abbia previamente ottenuto l’assenso dal proprietario confinante prevenuto;
quest’ultimo, infatti, in conseguenza dell’accordo in deroga e della posizione della prima costruzione, sarà costretto ad arretrare la sua costruzione dal confine ad una distanza maggiore di metri 10 perché comunque tenuto a Ric. 2018 n. 01885 sez. S2 - ud. 21-02-2023 -7- rispettare il distacco di 20 metri tra costruzioni come imposto dall’art. 15. 5. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, FI IS e NG IT hanno censurato la sentenza impugnata per violazione dell’art.2043 cod. civ., in relazione al n.3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., nonché, in riferimento al n. 5, per «motivazione contraddittoria e insufficiente» (così nell’atto), per avere la Corte d’appello riformato la statuizione della sentenza di primo grado di condanna al risarcimento del danno affermandone il difetto di prova, pur nel richiamo alla giurisprudenza di legittimità che riconosce come sussistente in re ipsa il pregiudizio da violazione delle distanze. 6. Il motivo è inammissibile, seppure la motivazione della Corte territoriale deve essere parzialmente corretta. In diritto, deve infatti considerarsi che, come è stato chiarito dalle S.U. di questa Corte con la sentenza n. 33645 del 15/11/2022 (che, seppure resa in materia di danno conseguente ad occupazione sine titulo, ha comunque sancito principi di diritto applicabili anche in materia di violazione delle distanze, attesa la sostanziale identità dell’evento lesivo) la problematica del danno in re ipsa involge l’individuazione dell’esistenza di un danno risarcibile rappresentato dalla perdita, quale conseguenza immediata e diretta della violazione cagionata dall’occupazione abusiva, della specifica possibilità di esercizio del «diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo». Le S.U. erano state chiamate a comporre il contrasto tra la nozione di danno in re ipsa mutuata dalla concezione normativa, elaborata dalla dottrina tedesca, secondo cui l’oggetto del danno coincide con il contenuto del diritto violato, per cui il pregiudizio sussiste per il sol fatto della violazione del diritto medesimo e la nozione ispirata alla teoria causale, secondo cui il pregiudizio risarcibile non è Ric. 2018 n. 01885 sez. S2 - ud. 21-02-2023 -8- dato dalla lesione della situazione giuridica, ma dal danno conseguenza derivato dall’evento di danno corrispondente alla detta lesione;
pur partendo dalla linea evolutiva della giurisprudenza secondo cui la locuzione «danno in re ipsa» è stata sostituita da quella di «danno presunto» o «danno normale», privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato, hanno affermato la necessità di salvaguardare, trovando un punto di mediazione, anche la teoria causale pure sostenuta dall’altra giurisprudenza, secondo cui il pregiudizio risarcibile non è dato dalla lesione della situazione giuridica, ma dal danno conseguenza derivato dall’evento di danno corrispondente alla detta lesione. A tale scopo le S.U. hanno inteso specificamente stabilire un nesso di causalità giuridica fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l’evento di danno condizionante il requisito dell’ingiustizia e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. Saldando il danno suscettibile di risarcimento alla concreta possibilità di godimento persa, infatti, per un verso, hanno identificato come risarcibile il contenuto del diritto violato, in ossequio alla teoria normativa del danno e, per altro verso, hanno voluto ancorare la violazione giuridica a una specifica perdita subita, in ossequio alla teoria causale: la distinzione fra evento di danno e danno conseguenza del godimento perso ha consentito allora di stabilire una discontinuità fra il fatto costitutivo dell’azione reale e quello dell’azione risarcitoria, preservando la necessaria distinzione fra le due tutele. La tutela accordata in risarcimento necessita dunque, nella causa petendi della relativa domanda, di un elemento costitutivo ulteriore e distintivo rispetto alla tutela reale pure accordata per la reintegrazione Ric. 2018 n. 01885 sez. S2 - ud. 21-02-2023 -9- nel diritto;
il proprietario è tenuto, perciò, comunque ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato); a fronte, quindi, della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza. Nella specie, dunque, è vero che la pronuncia impugnata non è conforme ai principi suesposti laddove è affermata la necessità di «dimostrazione» dell’«esistenza e la misura del pregiudizio effettivamente realizzatosi» senza distinguere tra pregiudizio subito e mancato guadagno, laddove, come riportato, per il riconoscimento del danno emergente sono sufficienti compiute allegazioni;
è vero altresì, tuttavia, che i ricorrenti incidentali non hanno adeguatamente censurato sul punto la motivazione, riportando nel motivo le allegazioni esposte in domanda e non considerate dal Giudice del merito;
per questo profilo, il motivo è inammissibile. 7. Sono perciò respinti il ricorso principale e il ricorso incidentale. Per la soccombenza reciproca le spese del giudizio di legittimità sono interamente compensate. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione principale e incidentale, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, compensando interamente le spese. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, sia da parte del ricorrente principale che del ricorrente incidentale, di Ric. 2018 n. 01885 sez. S2 - ud. 21-02-2023 -10- un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione
- ricorrenti e intimati incidentali- contro TA IO e BI LO, elettivamente domiciliate in Roma, via Cristoforo Colombo N. 185, presso lo studio dell'avv. Civile Sent. Sez. 2 Num. 25334 Anno 2023 Presidente: MNA FELICE Relatore: PAPA PATRIZIA Data pubblicazione: 28/08/2023 Ric. 2018 n. 01885 sez. S2 - ud. 21-02-2023 -2- Consuelo del Balzo, rappresentate e difese dall'avv. Giuseppe Corona come da procura in calce al controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 721/2017 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 20/07/2017; udita la relazione della causa svolta nell’udienza del 21/02/2023 dal consigliere PATRIZIA PAPA;
lette le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Giovanni Battista Nardecchia che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale;
lette le memorie delle parti. FATTI DI CAUSA 1. Dopo aver ottenuto provvedimento interdittale per denuncia di nuova opera, IE IS (dante causa delle attuali controricorrenti e ricorrenti incidentali) e NG IT, comproprietari di un fondo sito in Castel SA OR, convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore il proprietario del fondo confinante NT RE (dante causa dei ricorrenti principali), per ottenere la rimozione della costruzione da lui illegittimamente edificata sul confine, con condanna al risarcimento dei danni. Espletata c.t.u., con sentenza n. 980/2012 il Tribunale di Nocera Inferiore ordinò al convenuto di arretrare l'edificio edificato sul confine fino alla distanza di metri 10, condannandolo al risarcimento dei danni che liquidò in E.8.000. 2. Appellò RE, ribadendo, per quel che ancora qui rileva, la legittimità della costruzione realizzata, regolarmente assentita perché l’obbligo generale di costruire a 10 metri dal confine nella zona agricola, come prescritto dall’art. 15 delle NTA del P.R.G. del Comune di Castel Ric. 2018 n. 01885 sez. S2 - ud. 21-02-2023 -3- SA OR sarebbe stato derogato dal successivo art. 22 dov’era prevista la possibilità che «fino a diversa eventuale previsione dei piani esecutivi» potessero essere autorizzate costruzioni a confine «sempre nel rispetto degli indici e dei parametri prescritti»; chiedeva altresì fosse comunque rigettata la domanda di risarcimento per difetto di prova dei danni. 3. Con sentenza n. 181/2017 la Corte di Appello di Salerno accolse parzialmente l'appello principale e, in riforma della sentenza impugnata, rigettò la domanda di risarcimento, compensando le spese del grado. Sostenne la Corte territoriale che la possibilità di assentire le costruzioni sul confine come prevista all’art.22 delle NTA del Piano regolatore generale non implicava la derogabilità del diritto soggettivo del confinante al rispetto della distanza di m.10 dal confine;
ritenne invece non sufficientemente provata la sussistenza di un danno risarcibile conseguente alla violazione. 4. Avverso questa decisione gli eredi di NT RE hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;
FI IS e NG IT hanno resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale per un unico motivo rispetto a cui gli eredi RE non hanno svolto ulteriori difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, gli eredi RE hanno sostenuto, in riferimento al n. 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la nullità della sentenza o del procedimento conseguente all’errore processuale della mancata valutazione di prove documentali e delle risultanze della CTU espletata in primo grado;
la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che mancasse, nella fattispecie, la specifica autorizzazione del Comune a derogare alla regola del rispetto dei 10 m. dal confine e non avrebbe considerato neppure le conclusioni della Ric. 2018 n. 01885 sez. S2 - ud. 21-02-2023 -4- consulenza espletata, secondo cui la costruzione è pienamente conforme all’autorizzazione in deroga rilasciata. 2. Con il secondo motivo, i ricorrenti hanno lamentato, in riferimento al diverso profilo del n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il vizio della motivazione per omesso esame del fatto decisivo costituito dalla specifica autorizzazione comunale alla realizzazione dell’opera. 3. Con il terzo motivo, infine, hanno prospettato, in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 2700 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. per avere la Corte d’Appello non considerato il valore probatorio della concessione edilizia rilasciata ai ricorrenti – costituente atto pubblico munito di fede privilegiata e dell’attestazione proveniente dal Comune dell’avvenuto rilascio di ulteriori provvedimenti identici alla data del 25/8/2005. 4. I tre motivi – che possono essere trattati congiuntamente per continuità di argomentazione – sono infondati, seppure la motivazione della sentenza impugnata deve essere corretta. Deve premettersi che l’immobile per cui è giudizio si trova in zona E agricola;
le norme tecniche di attuazione del Piano regolatore generale del comune di Castel SA OR, già vigenti all’epoca della costruzione dell’immobile per cui è giudizio e del rilascio della concessione, prevedono due prescrizioni sulle distanze che, in quanto integrative del codice civile, hanno valore di norme giuridiche, seppure di natura secondaria, sicché sono conoscibili d’ufficio dal Giudice per il principio iura novit curia (Cass. Sez. 2 - , n. 2661 del 05/02/2020). La prima norma è l’art. 15 che, nelle zone E, destinate esclusivamente all'attività agricola e direttamente connesse con l'agricoltura, prescrive che gli interventi ammessi siano «quelli Ric. 2018 n. 01885 sez. S2 - ud. 21-02-2023 -5- strettamente attinenti alla predetta utilizzazione e alla necessità abitative dei conduttori dei fondi» e si attuino «con concessione edilizia diretta che deve rispettare le seguenti norme: […] distanza dai confini metri lineari 10; distanza tra i fabbricati metri lineari 20; non è consentita l'aderenza.». Il successivo art. 22, invocato dai ricorrenti per sostenere la legittimità della loro costruzione edificata ad una distanza inferiore di 10 metri dal confine dei resistenti, prevede quindi che «fino a diverse eventuale previsione dei piani esecutivi possono autorizzarsi, sempre nel rispetto degli indici e parametri consentiti e prescritti, costruzioni a confine o in aderenza per quelli ricadenti nelle aree del tipo A B e C e, limitatamente al confine, per le zone omogenee E». Ciò precisato, deve allora considerarsi in diritto che, per principio ormai consolidato (Cass. S.U. n. 10318 del 19/05/2016, Sez. 2, n. 5146 del 21/02/2019, Sez. 2, n. 14705 del 29/05/2019), in tema di distanze tra edifici, il principio della prevenzione è escluso quando le norme tecniche di attuazione del piano regolatore prescrivano non soltanto una distanza minima dal confine, ma anche una distanza tra fabbricati con riguardo al confine. In tal caso, infatti, la norma è diretta da un canto a salvaguardare l’ampiezza prefissata del distacco tra le costruzioni, dall’altro a ripartire equamente tra i proprietari confinanti la compressione dello ius aedificandi di ciascuno come imposta dall’obbligo di distacco: se la fabbrica realizzata per prima sia stata posta sul confine o a distanza inferiore alla metà del prescritto distacco tra fabbricati, il prevenuto, allora, non potrà utilizzare il principio della prevenzione e costruire in aderenza. Nella specie, per l’art. 15, le costruzioni devono essere realizzate a distanza dai confini di metri lineari 10, in modo che la distanza tra i fabbricati sia di metri lineari 20 e «non è consentita l'aderenza» (così Ric. 2018 n. 01885 sez. S2 - ud. 21-02-2023 -6- testualmente); è evidente allora, che le norme di attuazione hanno inteso garantire la fascia obbligatoria di distacco non soltanto prefissandola, ma esplicitamente vietando la costruzione in aderenza: in tal senso la distanza dal confine è certamente prescritta allo scopo suesposto dell’equa ripartizione della limitazione imposta ai proprietari finitimi, risultando esclusa l’operatività della prevenzione. Il successivo art. 22, quindi, non consente affatto di derogare all’obbligo di distacco suindicato, perché esplicitamente prevede soltanto, per le zone E a vocazione agricola – quale, come detto, quella in cui si trova l’immobile per cui è giudizio – che, «sempre nel rispetto degli indici e parametri consentiti e prescritti», sia autorizzata la costruzione in deroga, ma soltanto «limitatamente al confine». In questo quadro, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, in conformità delle prescrizioni delle NTA di piano, la deroga unicamente consentita è allora soltanto rispetto alla distanza di 10 metri dal confine, ma non certamente al distacco tra costruzioni: ne risulterebbe altrimenti violato il significato letterale delle due norme. In conseguenza, partendo dal preciso dato testuale, è possibile ricavare il non detto implicito, ossia che questa autorizzazione rilasciata in deroga rispetto alla distanza dal confine intanto può essere legittima e non lesiva del diritto del proprietario finitimo in quanto tra i due proprietari sia previamente intervenuto un accordo per la ripartizione della compressione dello ius aedificandi come imposto dall’obbligo di distacco di m.20: in altri termini, intanto il preveniente potrà essere legittimamente autorizzato a costruire a distanza inferiore ai 10 metri dal confine in quanto abbia previamente ottenuto l’assenso dal proprietario confinante prevenuto;
quest’ultimo, infatti, in conseguenza dell’accordo in deroga e della posizione della prima costruzione, sarà costretto ad arretrare la sua costruzione dal confine ad una distanza maggiore di metri 10 perché comunque tenuto a Ric. 2018 n. 01885 sez. S2 - ud. 21-02-2023 -7- rispettare il distacco di 20 metri tra costruzioni come imposto dall’art. 15. 5. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, FI IS e NG IT hanno censurato la sentenza impugnata per violazione dell’art.2043 cod. civ., in relazione al n.3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., nonché, in riferimento al n. 5, per «motivazione contraddittoria e insufficiente» (così nell’atto), per avere la Corte d’appello riformato la statuizione della sentenza di primo grado di condanna al risarcimento del danno affermandone il difetto di prova, pur nel richiamo alla giurisprudenza di legittimità che riconosce come sussistente in re ipsa il pregiudizio da violazione delle distanze. 6. Il motivo è inammissibile, seppure la motivazione della Corte territoriale deve essere parzialmente corretta. In diritto, deve infatti considerarsi che, come è stato chiarito dalle S.U. di questa Corte con la sentenza n. 33645 del 15/11/2022 (che, seppure resa in materia di danno conseguente ad occupazione sine titulo, ha comunque sancito principi di diritto applicabili anche in materia di violazione delle distanze, attesa la sostanziale identità dell’evento lesivo) la problematica del danno in re ipsa involge l’individuazione dell’esistenza di un danno risarcibile rappresentato dalla perdita, quale conseguenza immediata e diretta della violazione cagionata dall’occupazione abusiva, della specifica possibilità di esercizio del «diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo». Le S.U. erano state chiamate a comporre il contrasto tra la nozione di danno in re ipsa mutuata dalla concezione normativa, elaborata dalla dottrina tedesca, secondo cui l’oggetto del danno coincide con il contenuto del diritto violato, per cui il pregiudizio sussiste per il sol fatto della violazione del diritto medesimo e la nozione ispirata alla teoria causale, secondo cui il pregiudizio risarcibile non è Ric. 2018 n. 01885 sez. S2 - ud. 21-02-2023 -8- dato dalla lesione della situazione giuridica, ma dal danno conseguenza derivato dall’evento di danno corrispondente alla detta lesione;
pur partendo dalla linea evolutiva della giurisprudenza secondo cui la locuzione «danno in re ipsa» è stata sostituita da quella di «danno presunto» o «danno normale», privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato, hanno affermato la necessità di salvaguardare, trovando un punto di mediazione, anche la teoria causale pure sostenuta dall’altra giurisprudenza, secondo cui il pregiudizio risarcibile non è dato dalla lesione della situazione giuridica, ma dal danno conseguenza derivato dall’evento di danno corrispondente alla detta lesione. A tale scopo le S.U. hanno inteso specificamente stabilire un nesso di causalità giuridica fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l’evento di danno condizionante il requisito dell’ingiustizia e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. Saldando il danno suscettibile di risarcimento alla concreta possibilità di godimento persa, infatti, per un verso, hanno identificato come risarcibile il contenuto del diritto violato, in ossequio alla teoria normativa del danno e, per altro verso, hanno voluto ancorare la violazione giuridica a una specifica perdita subita, in ossequio alla teoria causale: la distinzione fra evento di danno e danno conseguenza del godimento perso ha consentito allora di stabilire una discontinuità fra il fatto costitutivo dell’azione reale e quello dell’azione risarcitoria, preservando la necessaria distinzione fra le due tutele. La tutela accordata in risarcimento necessita dunque, nella causa petendi della relativa domanda, di un elemento costitutivo ulteriore e distintivo rispetto alla tutela reale pure accordata per la reintegrazione Ric. 2018 n. 01885 sez. S2 - ud. 21-02-2023 -9- nel diritto;
il proprietario è tenuto, perciò, comunque ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato); a fronte, quindi, della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza. Nella specie, dunque, è vero che la pronuncia impugnata non è conforme ai principi suesposti laddove è affermata la necessità di «dimostrazione» dell’«esistenza e la misura del pregiudizio effettivamente realizzatosi» senza distinguere tra pregiudizio subito e mancato guadagno, laddove, come riportato, per il riconoscimento del danno emergente sono sufficienti compiute allegazioni;
è vero altresì, tuttavia, che i ricorrenti incidentali non hanno adeguatamente censurato sul punto la motivazione, riportando nel motivo le allegazioni esposte in domanda e non considerate dal Giudice del merito;
per questo profilo, il motivo è inammissibile. 7. Sono perciò respinti il ricorso principale e il ricorso incidentale. Per la soccombenza reciproca le spese del giudizio di legittimità sono interamente compensate. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione principale e incidentale, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, compensando interamente le spese. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, sia da parte del ricorrente principale che del ricorrente incidentale, di Ric. 2018 n. 01885 sez. S2 - ud. 21-02-2023 -10- un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione