Sentenza 4 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/03/2003, n. 3201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3201 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2003 |
Testo completo
AULA 0 32 01/0 3 6156/2002 oggetto REPUBBLICA ITALIANA LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente Consigliere R.G.N. 19496/2000 Dott. Fernando LUPI Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere Cron.7317 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rel. Consigliere Dott. Franc. An. MAIORANO ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA sul ricorso proposto UD. 18.12.2002 da POSTE ITALIANE s.p.a. già Ente Poste Italiane, ente pubblico economico, in persona del Presidente prof. avv. Enzo Cardi, rapp.to e difeso dall'avv. Concetta Marrari, con la quale elett.te domicilia in Roma, viale Europa, n. 190, presso la Direzione Affari Legali della Poste Italiane s.p.a., giusta procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrente -
Z 5642 1
contro
SC AU
- intimato -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Piacenza n. 00523/1999 depositata il 1° dicembre 1999, R.G. n. 01379/98, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 dicembre 2002 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito l'avv. Concetta Marrari per la Poste Italiane s.p.a.. Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Alberto Cinque, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 17 ottobre 1997, TO AN dipendente dell'allora Ente Poste Italiane, oggi Poste Italiane s.p.a. (in appresso Poste), come operatore di esercizio ed addetto al recapito della posta ordinaria, chiedeva che il RE di Piacenza ingiungesse al predetto Ente di corrisponderle la somma (quantificata) di retribuzione aggiuntiva. Esponeva che, con circolare n. 2 del 7 aprile 1994, il servizio, precedentemente affidato in appalto a terzo (c.d. accollatari), di consegna delle stampe di peso superiore a 500 grammi veniva affidato ai portalettere, riconoscendo loro un compenso giornaliero ragguagliato a 10 minuti primi per ogni portalettere che effettuava il servizio. Aggiungeva che, poiché egli aveva provveduto ad effettuare, nell'espletamento della propria prestazione lavorativa, anche la consegna delle stampe di peso superiore a 500 grammi, riteneva di avere maturato il relativo diritto al pagamento del compenso previsto nella richiamata circolare. A 2 Il decreto ingiuntivo emesso dal RE veniva tempestivamente opposto dall'Ente Poste Italiane. L'adito RE rigettava la proposta opposizione, con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto. Tale decisione, appellata dal soccombente Ente, veniva confermata dal Tribunale della stessa città, che riteneva non condivisibile l'interpretazione data dall'appellante alla suddetta circolare, secondo la quale l'equiparazione dell'attività di recapito delle stampe pesanti a dieci minuti primi di lavoro serviva a distribuire equamente il lavoro dei portalettere entro diverse zone di recapito, costituendo semplice criterio di stima della gravosità del lavoro, senza alcuna valenza ai fini della determinazione del compenso, che, in caso contrario sarebbe dovuto essere pagato anche per i giorni in cui i portalettere non avessero recapitato alcuna stampa pesante, considerato che il datore di lavoro non aveva predisposto alcuno strumento di rilevamento delle consegne effettivamente compiute. L'attribuzione del nuovo compito, giustificava questo compenso aggiuntivo;
né poteva indurre ad opinare in senso contrario un telex proveniente dall'Ente del luglio 1994 e quindi successivo alla circolare prevedente il compenso aggiuntivo. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Poste Italiane S.p.A., già Ente Poste Italiane, con un unico motivo. AN TO non si è costituito. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso la S.p.A. Poste Italiane, denunciando sostanzialmente violazione delle regole ermeneutiche di interpretazione dei contratti in relazione, in particolare, alla interpretazione della circolare n.2 del 7 aprile 1994, e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di merito, la circolare in questione sarebbe stata erroneamente interpretata non conseguendo ad alcun accordo Q 3 collettivo e non vincolando l'Ente emanante ad alcuna prestazione economica in favore del lavoratori dipendenti. Deduce la ricorrente che con la legge 29 gennaio 1994 n. 71 l'Amministrazione delle Poste e delle telecomunicazioni è stata trasformata in ente pubblico economico denominato Ente Poste Italiane. Richiamato l'art. 8 della medesima legge, la società deduce che la circolare n. 2 del 1994, avente ad oggetto la “Riorganizzazione del servizio di recapito - Organici - Mobilità - Applicazione art. 33 della legge 104/92”, è stata emanata dall'Ente proprio nel quadro della generale riorganizzazione necessitata dalla predetta trasformazione;
che si è quindi previsto, attraverso la predetta circolare, che nel caso in cui la consegna delle stampe voluminose fosse stata effettuata dagli accollatari, oppure unitamente a quella dei recupero della pacchi, da quel momento in poi, per conseguire un generale produttività, alla consegna stessa si sarebbe provveduto tramite i portalettere, parametrando in 10 minuti il relativo impegno, ai fini della determinazione della prestazione complessiva;
che, successivamente, in data 7 luglio 1994, erano state fornite le precisazioni applicative riguardanti la consegna delle stampe aventi peso superiore a 500 grammi. Secondo la ricorrente, i 10 minuti a cui fa riferimento la circolare rappresentano unicamente un parametro ai fini della valutazione della complessiva prestazione giornaliera e, cioè, un parametro predeterminato volto, alla individuazione del fabbisogno del personale ed alla riorganizzazione generale del servizio, ed in caso è stata individuata una somma aggiuntiva da corrispondere ai portalettere. nessun In sostanza, aggiunge la ricorrente, con la circolare n. 2/1994 e con le sue disposizioni volte ad attuarla, l'Ente ha inteso introdurre una nuova metodologia per la rilevazione del fabbisogno di personale addetto al recapito sul territorio. Non può, pertanto, ritenersi sussistente, secondo la ricorrente, il diritto vantato dai lavoratori nel presente giudizio e relativo alla corresponsione di una indennità a 4 dovuta per il solo fatto di avere recapitato stampe di peso superiore a 500 grammi, come invece affermato nella sentenza impugnata. Il motivo è fondato, alla stregua delle considerazioni che seguono, già espresse, del resto, da questa Corte in analoghe occasioni (v., in particolare, Cass. 12 giugno 2001, n. 07969, Cass.29 settembre 2000, n.12908). Oggetto della controversia è, come si è detto, l'interpretazione della circolare n. 2 citata, se cioè con essa si sia individuata una somma da corrispondere ai portalettere, ovvero un criterio di stima per la valutazione della complessiva prestazione giornaliera, e ciò al solo fine della determinazione del fabbisogno del personale. La prima tesi, sostenuta dai lavoratori intimati, è stata condivisa dal RE prima e dal Tribunale poi, mentre la seconda tesi è sostenuta dalla società, attuale ricorrente. Giova a tal punto rammentare che nel giudizio di legittimità le censure relative all'interpretazione del contratto collettivo offerta dal giudice di merito possono essere prospettate solo sotto il profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o della insufficienza e contraddittorietà della motivazione, mentre la mera contrapposizione fra l'interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata non riveste alcuna utilità ai fini dell'annullamento di quest'ultima (da ultimo, Cass. 10 marzo 1999, n. 02096). E' da aggiungere poi che le norme sull'interpretazione dei contratti si applicano anche ai negozi unilaterali nei limiti della compatibilità dei criteri stabiliti dagli artt. 1362 ss. c c. con la particolare natura e struttura della predetta categoria di negozi. Pertanto, nei negozi unilaterali non può aversi riguardo alla comune intenzione delle parti, che non esiste, ma si deve indagare soltanto quale sia stato l'intento proprio del soggetto che ha posto in essere il negozio senza far ricorso, per determinarlo, alla valutazione del comportamento dei destinatari del negozio stesso (Cass. 19 novembre 1998, n. 11712). 5 La circolare è un atto interno destinato ad indirizzare e disciplinare in modo uniforme l'attività degli organi inferiori. Precipuo compito del giudice del merito era, pertanto, quello di interpretare la circolare sulla base dell'intento del soggetto che l'aveva posta in essere. E l'interpretazione dell'atto da parte del Tribunale non risponde ai criteri legali di ermeneutica contrattuale, e presenta vistose omissioni nella motivazione. Per quanto concerne il mancato rispetto dei criteri di ermeneutica contrattuale va detto che il Tribunale non ha assolutamente spiegato in base a quale parte della circolare sia stata individuata una somma da corrispondere ai portalettere per il servizio di distribuzione delle stampe voluminose. Né può affermarsi, come sembra fare il Tribunale, che, trattandosi di una prestazione aggiuntiva, questa doveva comportare necessariamente una maggiorazione della retribuzione. Lo stesso Tribunale pone in luce, invero, che con la predetta circolare si intendeva riorganizzare le modalità del servizio di recapito delle stampe di peso superiore a gr. 500, ma la temporizzazione di tale servizio non comportava necessariamente un compenso in danaro - che, si ripete, non trova alcun riscontro nell'interpretazione letterale e logica della circolare da parte del Tribunale - ben potendo la temporizzazione di tale servizio integrare un criterio di stima per la valutazione della complessiva prestazione giornaliera. Il Tribunale ha poi omesso di considerare che la tesi da esso sostenuta non prevede criteri e modalità di erogazione dell'asserito compenso. In definitiva la motivazione del Tribunale non appare né congrua né logica, di tal che il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio -alla Corte d'appello - indicata in dispositivo che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
6 La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Milano. Così deciso in Roma il 18 dicembre 2002. Il Consigliere est. Giovanni Mazzarella Il Presidente сзсошений Профдилеева Giuseppe Ianniruberto imlents Vilana Bum' ма IL CANCELLIERE Depositate in Cancelleria gggi, 54 MAR 2003 IL CANCELLIERE MA RU ( D 7