Sentenza 7 gennaio 2002
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- 1. Edilizia e urbanistica: illegittima la giurisdizione esclusiva su tutta la materiaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 29 luglio 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/01/2002, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2002 |
Testo completo
0.009 7 /02 AULA "B" 470 REPUBB ITALIANA oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LAVORO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N.10695/99 Dott. Pietro CUOCO Consigliere R.G.N.11071/99 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere Cron.99 Dott. Attilio CELENTANO Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SE NT E NZA sul ricorso proposto UD 21.11.2001 da I. N. P. S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli avv.ti Patrizia Tadris, Antonio Todaro, Luigi Cantarini e Vincenzo Morielli, presso i quali elett.te domicilia in Roma, 4517 17, presso l'Avvocatura Centrale INPS,via della Frezza, n. giusta procura speciale in calce al ricorso, - ricorrente M contro 1 ANT ON I E T T I IU rapp.to e difeso dagli avv.ti Giuseppe Bersani e Paolo Boer, presso il quale ultimo elett.te domicilia in Roma, Via, PIAZZA Colo di Rienzo 69 33) giusta procura speciale a margine delAlberico II, n. controricorso, controricorrente e da NT I E T TI IU rapp.to e difeso dagli avv.ti Giuseppe Bersani e Paolo Boer, presso il quale ultimo elett.te domicilia in Roma, Vla Piazza Cole di Rienzo 69 Alberico II, n. 33] giusta procura speciale a margine del controricorso con ricorso incidentale, - ricorrente incidentale -
contro
I. N. P. S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, intimato avverso il ricorso incidentale per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Lodi n. 00073/99 del 12.02/01.03.1999, R.G. n. 00819/97, notificata il 24 marzo 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 novembre 2001 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Finocchi Ghersi Renato, che ha concluso per l'accoglimento 2 del secondo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale e per il rigetto del primo motivo del ricorso principale. Svolgimento del processo Con sentenza n. 75/97 del 25/30 giugno 1997 il Pretore di Lodi rigettava la domanda proposta da UL NI contro l'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (in appresso Inps), diretta al riconoscimento in suo favore del diritto al trattamento di fine rapporto а carico del Fondo di garanzia per accertata insolvenza del datore di lavoro, e dichiarava compensate tra le parti le spese del giudizio. I l Tribunale di Lodi, in accoglimento al pagamento indell'appello, condannava l'Inps favore dell'NI della somma richiesta а titolo accessori%;B di trattamento di fine rapporto, oltre spese del grado a carico dell'Istituto. Osservava il Tribunale: il lavoratore aveva provato di aver tentato un pignoramento mobiliare presso il domicilio del suo datore di lavoro, risultato negativo per assenza del debitore e mancato accesSO dell'ufficiale procedente nel detto domicilio (verbale 6 giugno 1994 con annotazione dell'ufficiale di avere in precedente occasione pignorato per conto dell'Inps tutti i beni ivi rinvenuti); pur in assenza di ulteriori tentativi di esecuzione forzata anche 3 immobiliare per mancanza di beni, doveva ritenersi provata l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore anche per la pendenza di altra procedura esecutiva mobiliare per crediti rilevanti, conclusa con la vendita dei beni sufficiente alla copertura delle sole spese dei creditori come da decreto di assegnazione;
irrilevante, pertanto, era la mancata insinuazione in quella procedura, sussistendo anche la prova, derivante dalla mancata soddisfazione dei crediti Inps, dell'assenza di altre garanzie patrimoniali;
la sentenza pretorile non riguardava ilriforma della regolamento delle spese di primo grado. Ricorre per cassazione avversO la predetta sentenza l'Inps con due motivi di censura. L'NI si è costituito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato ad unico motivo di censura. Motivi della decisione preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi, Va essendo essi proposti avverso la medesima sentenza. Con il primo motivo di ricorso l'Inps denunzia violazione dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e vizio di nn. 3 e 5, motivazione, il tutto in relazione all'art. 360, c.p.c.: il ricorrente aveva solo dedotto di aver tentato un pignoramento mobiliare risultato negativo per assenza del debitore, non aveva eseguito il pignoramento, e, all'esito di 4 esso, negativo, non era intervenuto in altre procedure nel termine concesSO all'uopo dal Pretore;
non aveva, pertanto, provato di avere agito in executivis al fine della prova della insufficienza del patrimonio del debitore per la soddisfazione del credito vantato, sicché non sussistevano le condizioni per l'intervento del Fondo di garanzia. Il motivo è infondato. Va premesso il principio di questa Corte (Cass. 09 marzo 2001, n. 03511), dal quale questo Collegio non ha motivo di discostarsi, secondo cui a norma dell'art. 2, commi dal " primo al settimo, 1. 29 maggio 1982 n. 297, qualora il imprenditore commerciale soggetto datore di lavoro sia un alle disposizioni di cui al r.d. 16 marzo 1942, n. 267, il lavoratore, per potere ottenere l'immediato pagamento (nel rispetto del termine di sessanta giorni dalla domanda dalla legge) del trattamento di fine rapportoprevisto da parte del Fondo di garanzia istituito presso l'INPS, deve provare, oltre alla cessazione del rapporto di lavoro all'inadempimento, in tuttoe in parte, posto in in cuiessere dal debitore, anche lo stato di insolvenza verte quest'ultimo, utilizzando, a tal fine, la presunzione legale prevista dalla legge (l'apertura del fallimento о della liquidazione coatta amministrativa о del concordato preventivo nei confronti del medesimo debitore); viceversa, qualora non sia possibile l'applicazionę 5 della legge fallimentare perché non ricorre la condizione soggettiva prevista dall'art. 1 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, il lavoratore, allo scopo sopra indicato, oltre alla prova della avvenuta conclusione del rapporto di lavoro e all'inadempimento, in tutto o in parte, posto in essere dal datore di lavoro, deve fornire anche l'ulteriore prova che quest'ultimo non é soggetto alle procedure esecutive concorsuali e deve, inoltre, dimostrare, in base alla diversa presunzione legale pure prevista dalla legge (l'esperimento di una procedura che ne sia necessario ilesecutiva individuale, senza compimento), che mancano ○ sono insufficienti le garanzie patrimoniali del debitore". caso in esame è in discussione la fattispecie Nel dal quinto comma dell'art. 2 della legge n. 297 prevista del 1982. Il Tribunale ha ritenuto sussistenti, in via implicita o esplicita, che ricorrono nel caso di specie tutte e quattro le indicate. L'esistenza delle prime trecondizioni condizioni (la cessazione del rapporto di lavoro, l'inadempimento dell'obbligazione inerente al trattamento di fine rapporto da parte del datore di lavoro, la mancanza in quest'ultimo della qualità di imprenditore commerciale soggetto alle procedure esecutive concorsuali) implicitamente accertata dal primo giudice, non risulta 6 su di essa si è neanche contestate in questa sede, sicché anche formato il giudicato. l'accertamento che da parte E' invece contestato promossa l'esecuzione forzata dell'NI fosse stata individuale in modo serio ed adeguato quale requisito previsto dal citato art. 2 della legge n. 297 del 1982. In realtà, anche tale ultimo accertamento risulta compiutamente accertato, ed altrettanto correttamente motivato, dal giudice di appello. Premesso, infatti, che non potendo il lavoratore ottenere nei confronti del proprio datore di lavoro, per dimostrarne l'insolvenza, l'apertura fra quelliuno dei procedimenti esecutivi concorsuali di sopra indicati, il creditore doveva solo provare la parte, dellaintervenuta insussistenza, anche solo in garanzia patrimoniale generica della quale fa menzione c.c., dimostrando di avere proceduto in modo l'art. 2740 - serio e adeguato, ancorché, eventualmente, senza alcun all'esecuzione forzata individuale in danno del risultato - debitore (verbale di pignoramento negativo), e presentare, anche senza attendere il compimento della procedura esecutiva stessa, la domanda all'Inps, quest'ultimo per legge abilitato a sostituirsi al creditore procedente per il prosieguo della procedura esecutiva e alla (eventuale) soddisfazione del credito (Cass. n. 03511/2001, citata). Nel caso di specie l'accertamento del Tribunale circa l'avvenuto 7 esperimento della procedura esecutiva risulta solo contrastata genericamente da parte dell'Istituto ricorrente, che sembra invece introdurre un obbligo a carico del creditore di insistere nella esecuzione con ulteriori impulsi al pignoramento (tentato, come da verbale negativo per assenza del creditore) о con alternativi esperimenti esecutivi (intervento in altre procedure) di improbabile successo, se non proprio di sicuro insuccesso (la procedura esecutiva in corso era rimasta pressoché infruttuosa e altri beni da pignorare non esistevano, come da attestazione dell'ufficiale giudiziario), non previsto da alcuna disposizione di legge. Come accertato dal Tribunale, 1'NI ha regolarmente proceduto all'esecuzione forzata, benché, come si è detto, infruttuosamente, sicché la pretesa dell'Istituto di ulteriori tentativi non trova alcuna legittima introduzione a norma dell'art. 360 c.p.c., essendo essa formulata senza la minima indicazione di un qualche possibile fondamento. In tal senso, pertanto, deve ritenersi la sentenza impugnata non meritevole della censura proposta. Con il secondo motivo di ricorso l'Inps denunzia degli artt. 429, 442 c.p.c., 22, comma 36 della violazione legge 23 dicembre 1994, n. 724 e vizio di motivazione, il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: ai sensi dell'art. 22 citato, dopo il 31 dicembre 1994, sull'eventuale credito maturato era dovuta la sola liquidazione degli interessi. Il motivo è fondato. Già questa Corte ha avuto modo di affermare (Cass. 27 "1febbraio 2001, n. 02877) che con riferimento ai crediti dei lavoratori nei confronti del Fondo di garanzia per il pagamento del trattamento di fine rapporto in caso di insolvenza del datore di lavoro, ex art. 2 legge n. 297 del interessi e 1982, il divieto di cumulo fra monetaria, introdotto per i crediti rivalutazione legge22, comma trentaseiesimo, di lavoro dall'art. 1994, persiste anche successivamente n. 724 del alla sentenza della Corte costituzionale n. 459 del 2000, che ha dichiarato illegittimo il citato art. 22 comma trentaseiesimo limitatamente all'estensione del divieto ai dipendenti privati in attività di servizio e in quiescenza, atteso che l'intervento abrogativo della Corte costituzionale non interviene sui crediti che, come quello nei confronti del Fondo di garanzia, pur storicamente riconnessi ad emolumenti spettanti a lavoratori privati, assumono, tuttavia, piena tutela e totale garanzia di certezza e tempestività di adempimento, per effetto dell'accollo ex lege dell'Inps" . Si legge nella sentenza sopra citata, dalla quale questo va premesso che il Collegio non ha motivo di discostarsi: " 9 meccanismo, descritto dall'art. 2 della legge 29 maggio 1982 n. 297, in forza del quale il Fondo di Garanzia istituito presso l'Inps è tenuto al pagamento del trattamento di fine rapporto in caso di insolvenza del datore di lavoro, è stato costantemente qualificato da questa Corte (Cass. 09766/97, 12074/1995, 09233/95, 05043/94, 05606/94) come una ipotesi di accollo ex lege, che dà luogo ad un'obbligazione solidale tra il Fondo stesso ed il datore di lavoro insolvente. Orbene, l'intervento dell'Istituto previdenziale è stato voluto dal legislatore per una sicura tutela del trattamento di fine rapporto, ancorché non condizionata dalla funzione prevalentemente previdenziale dell'Inps, assicurando la certezza dell'adempimento della relativa obbligazione del datore di lavoro in stato di insolvenza. Tale certezza è realmente assicurata dalla particolare del coobbligatonatura di ente pubblico e previdenziale solidale, in linea con la Direttiva CEE 20 ottobre 1980, n. 80-987, - altrettanto certamente influente sulle scelte del legislatore italiano del 1982 e realizza in pieno lo scopo di proteggere i lavoratori subordinati in caso d'insolvenza ei in particolare, di garantire il del datore di lavoro pagamento dei diritti non pagati>, così accordandosi sicura tutela alle voci retributive derivanti da contratti O rapporti di lavoro pubblici e privati, cui gli Stati membri avrebbero dovuto poi stabilirne limiti temporali: al 10 trattamento di fine rapporto (anche) di dipendenti privati veniva così accordata una tutela, che, pur mutandone la natura e la funzione, non ne alterava, tuttavia, la genesi lavoristica. In tale contesto va riletta la normativa di cui all'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e la successiva sentenza della Corte Costituzionale n. 0459 del 02 novembre 2000, nel senso che l'intervento abrogativo della Corte limita il divieto di cumulo ai crediti di lavoro derivanti dai rapporti privati, ma non interviene sui crediti che, per effetto dell'accollo ex lege, abbiano come accollanti e coobbligati solidali gli enti previdenziali, cui si riconnette, per la loro particolare struttura pubblica, la dell'adempimento, alla quale, pertanto, noncertezza è In tal caso, estraneo l'intervento finanziatore dello Stato. in rapporto ad essi, assume piena rilevanza l'osservazione motiva della Corte delle leggi allorché legittima l'intervento legislativo sul divieto di cumulo con la necessità di una più adeguata ponderazione dell'interesse collettivo al contenimento della spesa pubblica, necessità costituente, come reso evidente anche dal suo inserimento nella legge finanziaria, ratio autonoma della norma in quella sede censurata>, sicché l'intervento abrogativo della Corte non può ritenersi esteso a quei crediti che, pur, ma solo, storicamente riconnessi ad emolumenti spettanti ai h 11 dipendenti privati>, assumono, tuttavia, piena tutela e totale garanzia, per effetto dell'accollo ex lege dell'Inps, di certezza e di tempestività di adempimento”. Con l'unico motivo di ricorso incidentale NI UL denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., nonché omessa e contraddittoria motivazione in ordine alla liquidazione delle spese del primo grado del giudizio, violazione e falsa applicazione del d.m. 5 ottobre 1994, n. 585 e delle tabelle ivi allegate in ordine alla liquidazione delle spese del secondo grado del giudizio (art. circa il 360, n. 3, c.p.c.): non vi era motivazione mantenimento della decisione di primo grado in ordine alle spese di lite, tenuto conto della sostanziale modifica della sentenza nel merito della domanda, nei confronti della quale il capo della sentenza sulle spese si poneva in termini stante l'esito della causa, l'Inps dovevacontraddittori;
essere gravata anche delle spese del primo grado di giudizio, il tutto per lire 1.285.500 come da specifica;
quanto alle spese del secondo grado, la sentenza illegittimamente non aveva operato la specificazione della liquidazione dei diritti da quella degli onorari, che comunque nel loro a quella prevista dalle insieme erano in misura inferiore tabelle applicabili. Il motivo è fondato. J 12 Con riferimento al profilo della censura relativo al regolamento delle spese processuali di primo grado, va rilevato che il Tribunale, finanche completamente ribaltando la decisione della controversia, per aver accolto, per intero, la domanda proposta dall'NI, già, invece, rigettata dal Pretore, conferma il regolamento delle spese processuali di primo grado senza fornire su tale punto alcuna spiegazione. Orbene, nel caso di specie, proprio l'avvenuto ribaltamento della decisione pretorile rimuove qualsiasi (eventuale) motivo alla decisione del Pretore di compensare per intero le spese processuali di primo grado, sicché la conferma della medesima decisione da parte del Tribunale, appare, ove non sostituita da altra (e diversa) motivazione, evidentemente illogica e irrazionale. Quanto al secondo profilo della censura per la eccepita violazione dei minimi tariffari nella liquidazione delle spese del secondo grado, ancora una volta deve rilevarsene la fondatezza per la evidente violazione del d.m. 05 ottobre 1994, n. 585, senza che la decisione fosse anche assistita da un qualsiasi motivo о supportata da una qualche espressa spiegazione della violazione dei minimi tariffari. Conclusivamente, riuniti i ricorsi, e rigettato il primo motivo del ricorso principale, vanno accolti il secondo motivo del medesimo ricorso e il ricorso incidentale, la sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa 13 va rimessa ad altro giudice di merito, che si designa nella Corte di Appello di Brescia, il quale provvederà al riesame delle relative questioni alla luce della osservazioni di cui sopra, nonché, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, c.p.c., al regolamento anche delle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
la C o r te riunisce i ricorsi, rigetta il primo motivo del ricorso principale, accoglie il secondo motivo del medesimo ricorso nonché il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Brescia. Così deciso in Roma il 21 novembre 2001. Il Consigliere est. Giovanni Mazzarella Il Presidente Mjuz ja ulk Guglielmo Sciarelli CubeThe Scanselle A IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi GEN. 2002 D G E G L L L E 1 A E - 3 - N 1 7 8 3 3 5 . D R T I I O A T E N I O S E ' S L I L D A 1 0 . R T ADCANCELLIERE Contre finishe I S A G S I S P , G S O , T N E E R A A D E A O S R T D O , L I L I O D A S B T O P E I S M E D A E T N 14