Sentenza 16 aprile 2004
Massime • 1
Sussiste l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, convertito nella legge n. 203 del 1991 (aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo), in relazione ai reati di cui all'art. 326 cod. pen. (rivelazioni ed utilizzazione di segreti d'ufficio) ed all'art. 615 ter cod. pen. (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico), qualora le condotte delittuose ivi previste siano tenute per apprendere notizie sulle sorti del procedimento penale in relazione al reato di associazione mafiosa (art. 416 bis cod. pen.) addebitato all'imputato, in quanto la captazione di dette informazioni non può essere preordinata alla salvaguardia di un interesse esclusivamente personale ma costituisce obiettivamente un vantaggio non solo per il soggetto che riceve l'informazione ma per tutta l'associazione, posto che la lesione della segretezza crea un vulnus nelle indagini di cui possono avvantaggiarsi gli associati contrastando con comportamenti o atti illegittimi i fatti destinati a restare segreti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/04/2004, n. 23134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23134 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 16/04/2004
Dott. PROVIDENTI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - N. 690
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo A. - Consigliere - N. 005460/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IE EL N. IL 02/09/1953;
avverso ORDINANZA del 27/11/2003 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. PROVIDENTI FRANCESCO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Giuseppe Cetrangolo per il rigetto;
udito l'avv. Sergio Monaco;
Il Tribunale di Palermo con ordinanza del 27-11-2003 rigettava la richiesta di riesame presentata da LL IC e confermava l'ordinanza emessa dal GIP presso il Tribunale di Palermo il 5-11- 2003, con la quale era stata applicata all'LL la misura cautelare della custodia in carcere, in ordine al reato di partecipazione esterna all'associazione mafiosa "Cosa Nostra".
Ha proposto ricorso l'LL sostenendo con il primo motivo che da una corretta disamina delle dichiarazioni rese da GI, il Tribunale avrebbe dovuto dedurre, in parte l'evidente non attendibilità delle stesse e per il resto evidenziare che l'indagato era una vittima della mafia e non già un associato. Con il secondo motivo censurava l'ordinanza per aver ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'articolo 7 della legge 203/91, per i due reati di cui all'articolo 326 (rivelazioni ed utilizzazione di segreti d'ufficio) ed all'articolo 615 ter c.p. (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico). Con il terzo motivo sosteneva che il tribunale, dopo aver preso atto delle dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di interrogatorio, avrebbe dovuto, considerare superata la presunzione di cui all'articolo 275 c.p.p.. Il primo motivo è infondato.
Il Tribunale con una lunga e complessa motivazione, movendo dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia GI Antonino, e BA TO, e dopo aver valutato i riscontri offerti dalle indagini di polizia giudiziaria, ha considerato raggiunti gravi indizi di responsabilità in ordine al reato di partecipazione esterna all'associazione mafiosa Cosa Nostra da parte dell'imprenditore LL, che si sarebbe avvalso dell'aiuto ed avrebbe dato sostanziali vantaggi all'associazione criminale, sia nella sua attività impegnata nel settore della realizzazione di strade poderali, sia in quella di gestore di una casa di cura. I giudici di merito hanno dato ampia ragione del proprio convincimento in ordine ai rapporti fra l'indagato e "Cosa Nostra". Le dichiarazioni rese da GI, indicate dalla difesa a sostegno della tesi contraria, in realtà, coordinate con quelle di BA TO e con i riscontri effettuati dalla polizia giudiziaria, consentono di escludere che l'LL sia una vittima della mafia, dato che il suo rapporto di imprenditore poteva essere attuato soltanto grazie all'aiuto dell'associazione criminale. Egli infatti, era il soggetto monopolista dei cantieri scuola di alcuni sacerdoti e soprattutto nel settore delle strade poderali. I proprietari di fondi agricoli, unendosi in associazione interpoderale, potevano trasformare le trazzere che collegavano i vari fondi, in strade, avvalendosi del contributo dell'assessorato regionale all'agricoltura. Di fatto però, i proprietari dei fondi per poter realizzare le opere stradali desiderate, dovevano rivolgersi all'imprenditore LL, che avrebbe certamente ottenuto, direttamente o attraverso società da lui controllate, i fondi ed eseguito le opere, visto che come ha chiarito il collaboratore di giustizia GI, aveva il lavoro facilitato da "Cosa Nostra", che si preoccupava di impegnare i suoi uomini in qualsiasi contrada per impedire che cosche locali creassero ostacoli. Ma il legame fra LL e l'associazione mafiosa, non si limitava al pagamento del "pizzo", ma era più ampio e reciprocamente più produttivo, perché univa le associazioni interpoderali, con LL e con "Cosa Nostra", in un rapporto operativo che aveva carattere permanente e totalitario. Il rapporto era coordinato e reso necessario dagli ordini impartiti dal gruppo mafioso, come opportunamente l'ordinanza evince, dai "bigliettini" provenienti da Provenzano nei quali si indica LL come impresa che deve eseguire i lavori di trasformazione di alcune trazzere.
L'interesse di LL alla cooperazione con "Cosa Nostra" è stato rilevante ed evidente, dato che non si è limitato alla possibilità di eseguire qualche lavoro pagando il "pizzo", ma consisteva nel monopolio dei lavori interpoderali, in tutta o quasi tutta la Sicilia. Soltanto la potente cosca mafiosa ha potuto garantirgli una così rilevante posizione di preminenza imprenditoriale, garantendo sia l'affidamento dei lavori (vedi "bigliettini" di Provenzano), sia l'esecuzione di essi. Il finanziamento regionale, pare fosse per legge automatico, secondo l'ordine delle richieste, ma è quantomeno strano che l'assessorato non abbia mai dubitato della regolarità di domande nelle quale veniva indicato come esecutore sempre lo stesso imprenditore, o comunque società da lui controllate. L'aiuto di "Cosa Nostra" ad LL, è stato quindi tale da ritenere che fra l'associazione criminale e l'imprenditore vi fosse un serio rapporto, idoneo a produrre rilevanti vantaggi anche all'associazione mafiosa. Ed in effetti, "Cosa Nostra", ha avuto la possibilità di gestire complessivamente affari di notevoli proporzione consistenti nella realizzazione di quasi tutte le strade interpoderali, e di controllare con il suo potere illegale un vasto territorio, sottoponendo ai suoi voleri le associazioni dei proprietari fondiari, e ricevendo dall'imprenditore somme di denaro ed altri servizi. Di non poco conto, sono infatti i servizi sanitari che l'LL offriva nella sua clinica agli affiliati alla mafia (v. conversazioni intercettate riferite nell'ordinanza).
L'ordinanza impugnata, ha offerto per tutti gli episodi e per le dichiarazioni dei collaboratori, riscontri puntuali, costituiti dalle pratiche evase dall'assessorato regionale, con l'attribuzione dei lavori ad LL o a società di suo riferimento, e con numerose ed evidenti conversazioni registrate fra adepti al clan mafioso e fra alcuni di essi e l'imprenditore indagato.
Opportunamente quindi il Tribunale ha ritenuto esistenti gravi indizi di responsabilità.
Il secondo motivo è infondato.
Il Tribunale ha ritenuto esistenti gravi indizi anche in ordine agli altri reati contestati, osservando che l'LL ha ammesso i fatti nell'interrogatorio di garanzia, e che deve ritenersi esistente l'aggravante di cui all'articolo 7 L. 203/91, dovendosi escludere il carattere esclusivamente personale delle condotte delittuose, dato che le stesse erano chiaramente funzionali anche ad apprendere notizie circa le sorti del procedimento penale che vedeva coinvolto l'LL proprio per l'ipotesi di cui all'articolo 416 bis c.p.. In realtà, la captazione di informazioni segrete in ordine al reato di associazione maliosa non può tendere a salvaguardare un interesse esclusivamente personale, dato che il reato nasce per il convergere di più persone su un programma criminale, e le azioni dei singoli associati, sono strettamente collegate fra di loro ed integrano il reato associativo. Quindi, la conoscenza di attività istruttorie, di acquisizione di prove o del semplice coinvolgimento di altri imputati, costituisce obiettivamente un vantaggio non soltanto per il soggetto che riceve l'informazione, ma per tutta l'associazione, perché la lesione della segretezza crea un vulnus nelle indagini di cui possono avvantaggiarsi gli associati contrastando con comportamenti, o atti illegittimi, i fatti destinati a restare segreti. Nè è pensabile che l'organizzatore ed il mandante della captazione di informazione possa distinguere escludendo ogni notizia che non si riferisca alla sua esclusiva posizione processuale. Peraltro, in fatto, le notizie captate dall'LL e dai suoi complici spesso erano rilevanti proprio per il coinvolgimento di altri soggetti.
Deve quindi ritenersi che nel caso sia applicabile l'aggravante prevista dell'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, e che l'indagato abbia agito con la consapevolezza di danneggiare l'istruttoria in corso, agevolando l'associazione mafiosa, se stesso, ed altri imputati dei reati fine commessi da singoli associati. Anche il terzo motivo va rigettato. Il Tribunale ha motivato sull'esistenza delle esigenze cautelari, sia pur succintamente, ritenendo di non poter superare la presunzione di cui all'articolo 275 terzo comma c.p.p.. Così operando ha fatto buon governo della norma citata, visto che l'indagato nell'interrogatorio non aveva ammesso la sua responsabilità in ordine alla partecipazione esterna all'associazione mafiosa, ma solo per la captazione di notizie istruttorie e per la violazione del segreto, e che dalla valutazione nel merito, il Tribunale aveva ritenuto esistenti gravi indizi di responsabilità dell'LL, per il reato associativo. Il ricorso va pertanto rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Va dato mandato alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 94 disp. Att. C.p.p..
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Quinta Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 16 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2004