Cass. pen., sez. V, sentenza 16/04/2004, n. 23134
CASS
Sentenza 16 aprile 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Sussiste l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, convertito nella legge n. 203 del 1991 (aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo), in relazione ai reati di cui all'art. 326 cod. pen. (rivelazioni ed utilizzazione di segreti d'ufficio) ed all'art. 615 ter cod. pen. (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico), qualora le condotte delittuose ivi previste siano tenute per apprendere notizie sulle sorti del procedimento penale in relazione al reato di associazione mafiosa (art. 416 bis cod. pen.) addebitato all'imputato, in quanto la captazione di dette informazioni non può essere preordinata alla salvaguardia di un interesse esclusivamente personale ma costituisce obiettivamente un vantaggio non solo per il soggetto che riceve l'informazione ma per tutta l'associazione, posto che la lesione della segretezza crea un vulnus nelle indagini di cui possono avvantaggiarsi gli associati contrastando con comportamenti o atti illegittimi i fatti destinati a restare segreti.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 16/04/2004, n. 23134
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23134
    Data del deposito : 16 aprile 2004

    Testo completo