Sentenza 25 settembre 2009
Massime • 1
È nullo il decreto con cui la Corte d'appello confermi la misura di prevenzione della sorveglianza speciale nei confronti del proposto - che abbia espressamente richiesto di partecipare all'udienza, ancorché detenuto in luogo posto al di fuori della circoscrizione del giudice - disponendone l'avviso in ordine alla facoltà di essere sentito dal locale magistrato di sorveglianza, in quanto, in tal caso, sussiste l'obbligo del giudice di disporne d'ufficio l'audizione da parte di quest'ultimo, considerato che nella tempestiva richiesta di partecipare all'udienza formulata dal proposto deve considerarsi compresa quella di partecipare in ogni caso al procedimento con proprie dichiarazioni da raccogliersi ai sensi dell'art. 664, comma quarto, cod. proc. pen., senza necessità di una ulteriore e nuova iniziativa del prevenuto, la cui volontà sia già, come nella specie, inequivocabilmente espressa. Ne deriva che tale omissione determina la nullità, ove, come nella specie, tempestivamente dedotta, dell'udienza e del provvedimento conclusivo.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/09/2009, n. 45342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45342 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 25/09/2009
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - N. 1131
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SAVANI Piero - rel. Consigliere - N. 2305/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AS VA N. IL 07/07/1971;
avverso il decreto n. 92/2008 CORTE APPELLO di CATANIA, depositata il 31/10/2008;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SAVANI Piero;
lette le conclusioni del PG Dott. GIALANELLA A. che ha chiesto annullamento con rinvio.
IN FATTO E DIRITTO
AS LV ricorre per cassazione tramite il difensore avverso il decreto emesso il 31 ottobre 2008 dalla Corte d'appello di Catania, di conferma del decreto in data 13 maggio 2008 del locale Tribunale con cui gli era stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per anni tre, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza. Deduce violazione di legge ed in particolare degli art. 178 c.p.p., lett. c), art. 127 c.p.p., comma 3, art. 606 c.p.p., comma 4, in relazione alla L. n. 1423 del 1956, art. 4, in quanto la Corte territoriale aveva deliberato sul ricorso in sua assenza quando invece, essendo detenuto presso la Casa Circondariale di Napoli-Secondigliano, aveva avanzato espressa domanda di partecipare all'udienza. La Corte aveva quindi avvisato il proposto che avrebbe potuto rendere dichiarazioni al Magistrato di sorveglianza del luogo di detenzione, ma non aveva disposto la sua traduzione, rigettando poi in udienza l'eccezione di nullità tempestivamente avanzata dal difensore. Ritiene il Collegio che il ricorso vada accolto.
Secondo la L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 6, sulla proposta di applicazione di misura di prevenzione il Tribunale provvede in camera di consiglio con l'intervento del Pubblico Ministero e dell'interessato, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 636 e 637 c.p.p.(1930), richiamo da intendersi riferito all'art. 678 c.p.p. vigente, relativo al procedimento di sorveglianza che a sua volta richiama l'art. 666 c.p.p., sul procedimento di esecuzione. L'art. 666 c.p.p., comma 4, prevede che l'udienza si svolga con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero e che l'interessato il quale ne faccia richiesta venga sentito personalmente e, nel caso in cui sia detenuto o internato in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice, venga sentito prima del giorno dell'udienza dal Magistrato di sorveglianza del posto, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione. La giurisprudenza di questa Corte - sia pure con talune pronunce discordanti secondo cui sarebbe necessaria in ogni caso la traduzione all'udienza, che il Collegio ha valutato ed alle quali non aderisce - ritiene (cfr. per tutte, Sez. 6^, 2 luglio 2003 n. 36779, Ignazzi) che l'intervento nel procedimento di prevenzione del proposto, che sia detenuto, dipenda dalla sua richiesta, e che, nel caso di detenzione fuori circoscrizione, una tale richiesta comporti la necessità per il giudice della prevenzione di attivarsi, ove non ritenga di disporre la traduzione, affinché venga assicurata la sua audizione da parte del Magistrato di sorveglianza del luogo di detenzione. Risulta dagli atti che il AS, con dichiarazione resa l'8 ottobre 2008 presso la Casa circondariale di Napoli- Secondigliano, aveva chiesto di partecipare all'udienza del 16 ottobre successivo;
non essendo stata disposta la traduzione, il difensore aveva tempestivamente eccepito la nullità del procedimento e la Corte aveva rigettato l'eccezione disponendo che il AS fosse avvisato che poteva chiedere di essere sentito dal locale Magistrato di sorveglianza. Alla successiva udienza la Corte aveva definito il procedimento senza che fossero state raccolte le dichiarazioni del prevenuto.
Ritiene il Collegio che, a fronte di una richiesta di partecipazione all'udienza tempestivamente avanzata dal proposto, la Corte avesse l'obbligo di disporne d'ufficio l'audizione da parte del Magistrato di sorveglianza, posto che nella richiesta di partecipazione all'udienza deve considerarsi compresa quella di partecipare in ogni caso al procedimento con proprie dichiarazioni da raccogliersi secondo la previsione del citato art. 666 c.p.p., comma 4, senza che fosse necessaria una nuova iniziativa del prevenuto, la cui volontà era stata inequivocabilmente espressa. Una tale omissione determina quindi la nullità, tempestivamente dedotta, dell'udienza e del provvedimento conclusivo.
Ne consegue l'annullamento del decreto impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catania.
P.Q.M.
La Corte annulla il decreto impugnato con rinvio alla Corte d'appello di Catania per un nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2009