Sentenza 17 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/04/2002, n. 5504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5504 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2002 |
Testo completo
LA CORTE SUPREMA055 04 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO TAL CASSAZIONE Oggetto a dear to unpient. SEZIONE SECONDA CIVILE fiudicio offerto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario Presidente SPADONE R.G.N. 20520/99 Cron.16542 Dott. Alfredo Consigliere- MENSITIERI Rep. 1255 Dott. Rosario DE JULIO Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Ud. 06/02/02 Rel. Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti € 155 sul ricorso proposto da: 17 CANCELLIE CONDOMONIO VIA TRENTO IS 72 PAL. A MESSINA, in persona dell'Amm.re p. t.PULEIO NUNZIO, elettivamente A domiciliato in ROMA VIA LUNIGIANA 6, presso lo studio CANCELLER dell'avvocato CARMELO D'AGOSTINO, difeso dall'avvocato PIETRO INTILISANO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ABATE GIUSEPPINA;
intimata avverso la sentenza n. 740/98 del Tribunale di 2002 MESSINA, depositata il 17/09/98; 188 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 06/02/02 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- I SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 28 marzo 1996, IN BA il decreto ingiuntivoproponeva opposizione avverso del 30 gennaio 1996, con cui il Giudice di pace di Messina le aveva ingiunto di pagare al Condominio di via Trento isol. 72 pal. A, in Messina, la somma oltre interessi legali, qualedi lire 2.132.000, contributo a suo carico delle spese di riparazione del tetto dell'edificio. avevaAssumeva l'opponente che il Condominio ripartito quelle spese soltanto a carico di sei condomini della scala A, essa opponente compresa, con ingiustificata esclusione degli altri sei della stessa scala, pure interessati alla riparazione del tetto. Il Condominio di via Trento si costituiva e resi- steva all'opposizione, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo ovvero la condanna della oppo- nente al pagamento del credito azionato. In particolare, deduceva che l'opponente aveva riconosciuto il suo debito, approvando il bilancio spese di riparazione consuntivo del 1984, ove le erano riportate, e partecipando del tetto condominiale, che, nel marzo 1996, all'assemblea all'unanimità, aveva deliberato la ripartizione di 3 quelle spese. Precisava, inoltre, che identici criteri di ripartizione erano stati adottati alcuni anni prima in occasione di analogo intervento di manutenzione. Con sentenza del 10 marzo 1997, il Giudice di pace di Messina rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite. IN BA interponeva gravame, cui resisteva la controparte. Con sentenza del 5 giugno/17 settembre 1998, il Tribunale di Messina, in riforma della decisione di primo grado, revocava il decreto ingiuntivo oppo- sto, con condanna del Condominio di via Trento al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio. A motivo della decisione, segnatamente esponeva che, a fronte della contestazione sollevata dalla BA avversO il criterio di ripartizione adottato di riparazione del tetto per le spese dell'edificio, suddividendone l'importo solo tra sei dei dodici e interessati condomini della scala A, il Condominio di via Trento non aveva chiarito, né provato la correttezza di quel criterio e tale mancanza rendeva il credito azionato, né liquido, né esigibile, così privando di fondamento legale il decreto ingiuntivo opposto. 4 Per la cassazione di tale sentenza, il Condominio di via Trento ha proposto ricorso in forza di tre motivi. IN BA non ha svolto alcuna difesa. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1123, comma terzo, e 1126 C.C., nonché omessa, insufficiente e contradditto- ria motivazione su punto decisivo della controver- sia, il ricorrente si duole che la sentenza impu- gnata non abbia considerato che le spese di ripara- zione in oggetto dovessero essere ripartite tra i soli condomini, traenti utilità dal bene comune riparato, così come erano state appunto ripartite nel passato, in occasione di riparazioni analoghe. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1988 C.C., nonché omessa motivazione su punto decisivo della
contro
- versia, il ricorrente si duole che la sentenza impugnata abbia trascurato l'avvenuto riconoscimen- to del debito, ad opera della controparte, la quale aveva partecipato all'assemblea condominiale del 10 marzo 1996 e in quella sede approvato il piano di riparto delle spese di riparazione del tetto, attributivo а suo carico della quota di contribu- 5 zione posta a base del decreto ingiuntivo opposto, in precedenza richiesto e concesso. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia viola- zione dell'art. 112 c.p.c. e contraddittorietà di motivazione su punto decisivo della controversia. Al riguardo, deduce che la sentenza impugnata, dopo aver affermato di non voler disattendere il princi- pio secondo cui dalla attività gestionale concreta- A mente compiuta insorge l'obbligo del condomino di di manutenzionepagare i contributi per le spese delle parti comuni, si sarebbe poi limitata a disporre la revoca del decreto ingiuntivo opposto, per supposta nullità della delibera di approvazione senza decidere la pur proposta domandadella spesa, di condanna della controparte al pagamento, nella misura indicata ovvero in altra inferiore, del contributo dovuto per le riparazioni del tetto dell'edificio. Dei motivi esposti va accolto il terzo, prioritario sul piano logico, e tale accoglimento, cui consegue la cassazione della sentenza impugnata, assorbe gli altri, che involgono questioni dipendenti. Ed invero, contravvenendo alla natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che è giudizio ordinario di cognizione, il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammis- sibilità e validità del decreto, ma si estende all'accertamento della pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (v. ex plurimis Cass. 10704/99, n. 12331/97 e n. 1410/92), la sentenza impugnata ha omesso di decidere la domanda di pagamento di contributo di spesa condominiale, proposta dal ricorrente, essendosi limitata -per supposta illiquidità e inesigibilità del relativo credito- a revocare il decreto ingiuntivo opposto, richiesto e concesso per quel pagamento. In effetti, non valutando l'effettiva sussistenza o insussistenza del credito in oggetto, riconosciuto in sede monitoria e fatto valere dal ricorrente anche in sede di giudizio di opposizione, laddove aveva espressamente chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto ovvero la condanna della
contro
- parte al pagamento dello stesso credito, la senten- za impugnata ha segnatamente rilevato che quel credito non era liquido, né esigibile, tanto da privare il decreto opposto di fondamento legale"; e ciò, nella considerazione, che "per la concreta esigibilità del credito relativo alle quote di contribuzione dei singoli condomini, è necessaria preventivo di spesa e deil'approvazione del f criteri seguiti per la sua ripartizione", e sul rilievo, poi, che la delibera di approvazione di spesa Wfosse nulla 0, in ogni caso, inidonea a fondare la pretesa creditoria, monitoriamente azionata". Conclusivamente, quindi, per quanto esposto, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio. Il giudice del rinvio, che si designa in altra sezione del Tribunale di Messina, deciderà del credito fatto valere con la domanda di ingiunzione e regolerà le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiarati assorbiti il primo e il secondo, e, per sentenza impugnata con rinvio l'effetto, cassa la della causa, anche per le spese, ad altra sezione del Tribunale di Messina. . p Così deciso il 6 febbraio 2002, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. 1 (cons.DI1 ·fest. Il presidente French dal fine Правни IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania 109T 129,11 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 17 APR. 2002. 456T 20,66 IL CANCELLIERE C1 TOT. 14977 Francesco Catania