Sentenza 24 novembre 2017
Massime • 1
In tema di reati edilizi, il giudice che ordini la demolizione del manufatto abusivo può fissare un termine per adempiere al relativo obbligo in misura diversa, sia inferiore sia superiore, rispetto a quello di novanta giorni richiamato dall'art. 31, comma 3, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che, invece, opera nel caso in cui in sentenza non sia stato fissato alcun termine. (Nell'enunciare tale principio, la Corte ha osservato che l'art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001 non prevede uno specifico termine per la demolizione ordinata dal giudice penale, esplicazione di un potere autonomo rispetto a quello dell'autorità amministrativa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/11/2017, n. 15134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15134 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2017 |
Testo completo
massimario 15 134-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 24/11/2017 -· Presidente - Sent. n. sez. ALDO FIALE 1502/2017 LUCA RAMACCI - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE GASTONE ANDREAZZA N.25465/2017 STEFANO CORBETTA EMANUELA GAI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PALERMO nel procedimento a carico di: h VO GI RM nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 10/03/2017 del TRIBUNALE di AGRIGENTO sentita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA;
lette le conclusioni del PG Sante Spinaci che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Palermo ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento che ha applicato a LP GI AR, su sua richiesta, per i reati di cui agli artt. 44 lett. c), e 95, 93, 64 e 71 del d.P.R. n. 380 del 2001 nonché 181 del d. lgs. n. 42 del 2004, la pena di mesi due di arresto ed euro 12.000 di ammenda, ordinando altresì la demolizione delle opere abusive entro un anno dal passaggio in giudicato della sentenza.
2. Con un unico motivo lamenta la violazione dell'art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 per avere la sentenza stabilito un termine per la demolizione di un anno e dunque superiore a quello massimo di novanta giorni previsto dalla norma con riferimento all'ordine impartito in sede amministrativa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, basato sull'implicito presupposto che, ai fini della individuazione del termine per la demolizione dell'opera abusiva ordinata dal giudice penale, debba trovare applicazione la disposizione dell'art. 31, comma 4, del d.P.R. n. 380 del 2001, è infondato. Occorre in primo luogo por mente al fatto che, mentre il comma 3 dell'art. 31 cit., specificamente dedicato alla demolizione ingiunta in sede amministrativa, prevede che il responsabile dell'abuso, a seguito dell'ingiunzione di cui al comma 2, deva provvedere alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni, il comma 9, dedicato invece all'ordine impartito dal giudice penale, si limita a disporre che il giudice deva ordinare, con la sentenza di condanna la demolizione delle opere, senza altro aggiungere, in particolare con riguardo anche al termine per l'adempimento. In secondo luogo, quanto ai rapporti tra demolizione disposta dall'autorità amministrativa e demolizione disposta dal giudice penale, questa Corte ha in più occasioni sottolineato che la demolizione ordinata dal giudice penale ai sensi dell'art. 31, comma 9, del d.P.R. n. 380 del 2001 costituisce atto dovuto ed è esplicazione di un potere autonomo rispetto a quello dell'autorità amministrativa, con il quale può peraltro essere coordinato nella fase di esecuzione (cfr. Sez. 3, n. 3685 del 11/12/2013 (dep. 2014), Russo, Rv. 258518; Sez.3, n.37906 del 22/5/2012, Mascia ed altro, non massimata;
Sez. 6, n. 6337 del 10/3/1994, Sorrentino Rv. 198511 ed altre prec. conf. Ma si vedano anche Sez. Un., n. 15 del 19/6/1996, P.M. in proc. Monterisi, Rv. 205336; Sez. U, n. 714 del 20/11/1996 (dep.1997), Luongo, Rv. 206659). Si è poi aggiunto che l'ordine del giudice prescinde del tutto dagli effetti ablatori e sanzionatori dell'inadempimento all'ingiunzione nel termine di novanta giorni di cui al terzo comma dell'art. 31 cit., del tutto indipendenti dal giudicato penale. Ne consegue che nessun "obbligo" di conformazione al termine di novanta giorni di cui al comma 3 predetto può sussistere in capo al giudice penale laddove abbia ad ordinare la demolizione del manufatto abusivo, potendo questi determinarsi sia per un termine inferiore sia, come nella specie, per un termine superiore. E, se pure è vero che questa Corte, nel caso in cui il giudice, disponendo la demolizione, ometta la indicazione di un termine, ha affermato, evidentemente sul presupposto di norma comunque di "chiusura" dell'art. 31 comma 3 (in tal senso Corte Cost., ord. n. 33 del 18/1/1990; ord. n. 308 del 9/7/1998; Sez. fer. n. 14665 del 30/08/1990, Di Gennaro, Rv. 185699), che debba trovare applicazione quello di novanta giorni (tra le altre, Sez. 3, n. 22258 del 28/04/2016, dep. 27/05/2016, Leone, Rv. 267358; Sez. 3, n. 7046 del 04/12/2014, dep. 18/02/2015, Baccari, Rv. 262419), ha invece affermato che, in caso di fissazione del termine, tale disposizione non possa, per le ragioni già sopra esplicitate, trovare applicazione (Sez. 3, n. 22258 del 28/04/2016, dep. 27/05/2016, Leone, Rv. 267358), dovendo evidentemente ciò valere sia laddove il termine indicato sia inferiore sia laddove, come nella specie, il termine indicato sia superiore. Il ricorso va dunque rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del P.G.. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 novembre 2017 Il Consigliere est. Il Presidente helGastone Andreazzaeazza Aldo Fiale Aerofale 2013 IL