Sentenza 9 febbraio 2000
Massime • 1
Poiché l'elemento che connota il reato di deviazione di acque è la modificazione del naturale equilibrio idrico di un corso d'acqua con il mutamento della precedente destinazione che si attua spostandone il corso in altro invaso o distogliendone il percorso anche a mezzo di massiva derivazione, il prelievo di acque pubbliche effettuato da un soggetto non titolare di autorizzazione o concessione non integra, di per sè, il reato di cui all'art. 632 cod. pen., ma ricade sotto la previsione dell'art. 17 r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, come modificato dall'art. 23 d.lg. 11 maggio 1999 n. 152, il quale prevede, per il caso di derivazione o utilizzazione di acque pubbliche senza un provvedimento autorizzativo o concessorio, una sanzione amministrativa pecuniaria, oltre che l'immediata cessazione dell'utenza abusiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/02/2000, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Sirena Pietro Presidente del 9.2.2000
1. Dott. Besson Michele Consigliere SENTENZA
2. " D'IC PP " N.767
3. " AR ON " REGISTRO GENERALE
4. " IN ZO " N.45628/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal difensore d'AR LV avverso l'ordinanza (23.9.1999) del Tribunale del riesame di Frosinone
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. V. IN udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. V. Moretti che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Udito il difensore, che ribadito i motivi del ricorso e le relative conclusioni.
Considerazioni in fatto e in diritto
Contro la decisione (23.9.1999) del Tribunale del riesame di Frosinone, confermativa del provvedimento del G.I.P. presso la Pretura di Cassino - che aveva disposto il sequestro preventivo sulle 'opere di derivazione realizzate dalla Soc. S.E.R. lungo i fiumi Rio Secco e Rapidò, sigillando i misuratori di prelievo '... per il pericolo che la libera disponibilita' del bene potesse aggravare o protrarre le conseguenze del reato p.ep. dagli artt. 632 e 639 bis c.p.' - proponeva ricorso per cassazione il difensore di AR
LV, legale rappresentante della S.E.R. (S.R.L.). Eccepiva la violazione di legge osservando come il provvedimento impugnato fosse incorso nella manifesta trasgressione dell'art. 321 e ss. c.p.p.; e come la ritenuta presupposizione di reati edilizi e ambientali, ai fi della disposta misura cautelare reale costituisse violazione anche del giudicato (art. 649 c.p.p.). Veniva, altresì, fatto rilevare come il prelievo di acque pubbliche, effettuato da un soggetto non titolare di concessione non integrasse più il reato di cui all'art.632 c.p. - anche perché non vi sarebbe stata alterazione della fisionomia topografica dello stato dei luoghi -, ma esclusivamente l'illecito amministrativo di cui all'art. 23 del d.lgs. 152/99 (... che, disciplinando un caso più specifico di quello considerato dall'art. 632 c.p., avrebbe carattere di genere a specie richiamando l'ipotesi del concorso apparente di norme, dall'art. 9 della L.689/81 risolto in favore della disposizione che, rispetto all'altra,
dovrebbe ritenersi speciale).
Il Tribunale, nel rigettare l'appello di AR LV - imputato nel procedimento penale n.2324/98 quale legale rappresentante della detta società -, aveva collegato la presupposta ipotesi accusatoria, oltre che al reato di cui all'art.632 c.p., alle violazioni di cui agli artt. 20. lett. c) L. 47/85; 1 sexies L. 431/85, 734 c.p., argomentando come la derivazione di acque fosse comunque, conseguita grazie alla predisposizione e all'utilizzo di apposito impianto, nel quale risultavano comprese infrastrutture, ... sostanzialmente modificative dello stato dei luoghi: da cui l'irriducibilità della prospettiva accusatoria ad un semplice prelievo non autorizzato di acque, dovendosi ritenere la derivazione frutto di una consistente immutazione del territorio.
In sostanza, il Tribunale assume l'immutazione dei luoghi, e quindi l'applicabilità dell'art. 632 c.p., alla stregua della realizzazione di manufatti funzionali all'impianto di derivazione delle acque, con pregiudizio per l'equilibrio ambientale e paesaggistico. Senonché quei manufatti e quelle infrastrutture erano risalenti nel tempo (1993) e, come risulta dagli atti richiamati dal ricorrente , i conseguenti reati dal Tribunale ipotizzati a suo carico - in relazione agli stessi fatti di cui al caso di specie - erano stati già oggetto di contestazione nell'ambito di altro procedimento penale a carico dell'AR e dichiarati estinti per prescrizione:
per cui non è configurabile il reato di cui all'art. 632 c.p. - sub specie immutazione dei luoghi (... che non è una modalità costitutiva del reato di deviazione di acque come erroneamente ritenuto nell'ordinanza impugnata e nello stesso ricorso , ma una delle ipotesi integranti il medesimo reato) -, perché la condotta di illecito prelievo di acque pubbliche contestata successivamente alla revoca della relativa concessione (1998), non essendo coeva all'immutazione dello stato dei luoghi (... trattandosi che i reati contestati in relazione ai pregressi manufatti sono stati dichiarati estinti) non può sussistere che secondo l'autonoma e speciale qualificazione di semplice prelievo di acque pubbliche senza una relativa concessione. Viene da sè, invero, come non possa considerarsi la sussistenza del reato di modificazione dello stato dei luoghi, collegando la condotta d'immutazione ad un fatto - reato pregresso ed estinto -, e quindi ad una condotta non in rapporto di attualità con la contestazione del reato stesso. Nè, d'altra parte, è normalmente rappresentabile il reato di deviazione di acque sulla base del semplice prelievo effettuato da chi non è provvisto di concessione (... come pure qualche lontano riferimento giurisprudenziale aveva ritenuto), perché l'elemento che connota il reato di deviazione di acque è la modificazione del naturale equilibrio idrico di un corso d'acqua con il mutamento della precedente destinazione;
e quindi, spostandone il corso in altro invaso, o distogliendone il percorso anche a mezzo di massiva derivazione.
In ogni caso non è in relazione alle predette considerazioni, comunque, configurabile l'ipotesi del sequesto concervativo ex art.321 c.p.p., perché il richiamo normativo, costante e reiterato al reato, rende evidente che il presupposto perché possa essere disposto il sequestro preventivo è che un reato sia stato commesso:
mentre, nel caso di specie l'illecito prelievo di acque non sarebbe contestuale alla presupposta immutazione dei luoghi La ovvia conseguenza sarebbe che, in tema di sequestro preventivo, il pericolo che la libera disponibilità di cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso deve essere attuale e mai riferirsi ad un reato già perfezionato o, come nel caso in esame, decorso e ed estinto. Qualora, infatti, il reato sia estinto ed, eventualmente, permangano gli effetti permanenti, il provvedimento di sequestro con finalità preventive non può che essere inibito: essendo venuta meno proprio la necessità della prevenzione.
Se, allora, l'ipotesi configurata non è altrimenti caratterizzabile che come illecito prelievo di acque, questa condotta, con la novella di cui al D.L. 11.5.1999 n. 152 - modificativa dell'art. 17 del R.D. 11.12.1933) n. 1775 - prevede per il caso di derivazione o utilizzazione di acque pubbliche senza un provvedimento autorizzativo o concessorio una sanzione amministrativa pecuniaria, oltre che l'immediata cessazione dell'utenza abusiva... Pertanto, il prelievo di acque pubbliche effettuato da un soggetto non titolare di concessione - che non integra di per sè il reato di cui all'art. 632 c.p. per una diversa caratterizzazione dell'oggettività giuridica,
allo stato rientra nella disposizione di cui all'art. 23 del d.lgs.152/99 uso di acqua pubblica senza titolo, per l'avvenuta revoca del provvedimento concessorio che qualifica quella condotta come illecito amministrativo. Di conseguenza, con l'ordinanza impugnata, che va annullata senza rinvio va, altresì, annullato il decreto del G.I.P. del Tribunale di Cassino che aveva disposto il sequestro preventivo.
P. T. M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro preventivo del G.I.P, presso il Tribunale di Cassino del 30.7.1999. Si provveda ai sensi dell'art. 28 del d.m. 30.9.1989 n. 333. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2000