Cass. pen., sez. II, sentenza 09/02/2000, n. 767
CASS
Sentenza 9 febbraio 2000

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Poiché l'elemento che connota il reato di deviazione di acque è la modificazione del naturale equilibrio idrico di un corso d'acqua con il mutamento della precedente destinazione che si attua spostandone il corso in altro invaso o distogliendone il percorso anche a mezzo di massiva derivazione, il prelievo di acque pubbliche effettuato da un soggetto non titolare di autorizzazione o concessione non integra, di per sè, il reato di cui all'art. 632 cod. pen., ma ricade sotto la previsione dell'art. 17 r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, come modificato dall'art. 23 d.lg. 11 maggio 1999 n. 152, il quale prevede, per il caso di derivazione o utilizzazione di acque pubbliche senza un provvedimento autorizzativo o concessorio, una sanzione amministrativa pecuniaria, oltre che l'immediata cessazione dell'utenza abusiva.

Commentari3

  • 1Foglio di giurisprudenza.
    Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/

  • 2Foglio di giurisprudenza.
    Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/

  • 3Sottrazione d'acqua: furto o illecito amministrativo? (Tr. Trento, 17/2/2015)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 09/02/2000, n. 767
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 767
Data del deposito : 9 febbraio 2000

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