Sentenza 17 ottobre 2002
Massime • 1
In tema di patteggiamento, qualora l'accordo sulla pena intervenga nella fase delle indagini preliminari, la persona offesa non è legittimata ne' a costituirsi parte civile ne' ad essere citata, poiché, ai sensi dell'art. 419 cod. proc. pen., tale diritto sorge solo all'udienza preliminare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/10/2002, n. 3564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3564 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Bruno FOSCARINI Presidente
Dott. Giuseppe SICA Consigliere
Dott. Pasquale PERRONE Consigliere
Dott. Aniello NAPPI Consigliere
Dott. Pier Francesco MARINI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
IN IO, nato il [...];
Avverso la sentenza 27.9.2001 emessa dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Perugia.
Letti il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Pasquale Perrone;
lette le conclusioni della Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte di Cassazione che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il difensore dell'imputato ricorre avverso la sentenza di patteggiamento e deduce i vizi di motivazione per l'eccessiva onerosità della liquidazione delle spese e degli onorari a favore della parte offesa e chiede, nella successiva memoria, l'annullamento del capo relativo essendo precluso, ex artt. 79/1 e 477 c.p.p., la costituzione della parte civile prima dell'udienza preliminare.
Il ricorso è fondato.
Anche dopo la sentenza 12 ottobre 1990 n. 443, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 444 c.p.p., nella parte in cui non prevede che l'imputato non venga condannato a rifondere le spese sostenute dalla parte civile, siffatta pronuncia è subordinata alla costituzione di parte civile, nelle forme e nei termini prescritti dal codice di rito, la quale deve avvenire, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 33/1 lett. a) Legge 16 dicembre 1999 n.479, all'udienza preliminare, ex artt. 421, 422 c.p.p. e, al più tardi, fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, nel giudizio direttissimo.
Prima di questi momenti, il soggetto offeso dal reato ha limitati spazi di intervento in quanto ha soltanto il diritto di far valere la notitia criminis nella speciale procedura di archiviazione e non può azionare la sua istanza, in un processo caratterizzato prevalentemente dalla pretesa punitiva dello Stato, in posizione paritaria con le altre parti. Invero, il suo ruolo è potenzialmente riconosciuto dall'ordinamento giuridico che gli attribuisce il potere di costituirsi parte civile soltanto quando il procedimento sia pervenuto alla fase indicata dagli artt. 79 e 416 e segg. c.p.p.. Consegue che, qualora l'accordo in ordine alla pena intervenga tra le parti, il pubblico ministero e l'imputato, prima dell'udienza preliminare e, in particolare, nella fase delle indagini preliminari, ex art. 477 c.p.p., la persona offesa non è legittimata né a costituirsi parte civile né ad essere citato, sorgendo tale diritto, ex artt. 419 c.p.p.,soltanto all'udienza preliminare. Di conseguenza, in quella pregressa fase, poiché non è prevista la citazione della persona offesa né, quindi, e per maggior ragione, la costituzione di parte civile, la mancata comparizione del soggetto non ha alcuna incidenza né sul rapporto processuale né sulla sentenza che non è assolutamente aggredibile sul punto dal danneggiato.
Va osservato, per completezza, che il principio è stato già affermato, sia pure ad altri fini e, in parte, con altre prospettazioni, dall'elaborazione giurisprudenziale della Suprema Corte che, da una parte, per la fase delle indagini preliminari ha ritenuto non dovuta la citazione della persona offesa ed ha escluso, dall'altra parte, come è ovvio, la costituzione della parte civile (Cass., Sez. 5, 14.11.1954, RV 196623; Cass., sez. 5, sent. 27.2.2002,RV 221249). Il principio comporta, comunque, l'illegittimità della statuizione relativa agli interessi civili con conseguente dichiarazione di nullità, senza rinvio, del relativo capo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alle spese di costituzione e difesa della parte civile. Così deciso all'udienza in camera di consiglio del 17 ottobre 2001. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 24 GENNAIO 2003 .