Sentenza 26 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/01/2004, n. 1315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1315 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALFAPIETRA Vincenzo - Presidente -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. DE JULIO Rosario - Consigliere -
Dott. CIOFFI RL - Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI LO LI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUCIO PAPIRIO 6, presso lo studio dell'avvocato SEBASTIANO CARNEVALE, difeso dall'avvocato FEDERICO DE MUTIIS, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DI LO IA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 8/01 del Giudice di pace di CASTIGLIONE MESSER MARINO, depositata il 25/05/01;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 02/07/03 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTORE Antonio con le quali ha concluso che la Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, dichiari inammissibile il ricorso con le conseguenze di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 17.1.2001 IL Di RL conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Castiglione Messer Marino EL Di RL chiedendo dichiararsi l'obbligo di quest'ultimo di consentire alla esponente la raccolta delle olive da due alberi insistenti su un terreno comune ed indiviso fino al 21.1.1989 tra le parti ed altri soggetti (tutti aventi causa per diritto successorio dai precedenti proprietari) e pervenuto in proprietà al Di RL per divisione ereditaria;
l'attrice assumeva che, anche dopo tale divisione, le olive erano state raccolte in comune con ripartizione dei frutti in parti uguali fino all'ultima annata agraria, nella quale il Di RL si era opposto a tale prassi.
Nella contumacia del convenuto il Giudice di Pace adito, in accoglimento della domanda attrice, dichiarava l'obbligo di EL Di RL di consentire ad IL Di RL di raccogliere le olive prodotte dalle due piante esistenti sul terreno di sua proprietà congiuntamente agli altri condividenti, così come accaduto continuamente e pacificamente nei precedenti anni. Per la cassazione di tale sentenza EL Di RL ha proposto un ricorso articolato in due motivi;
IL Di RL non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Il Pubblico Ministero ha chiesto ai sensi dell'art. 375 c.p.c. la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione dell'art. 832 c.c., censura la sentenza impugnata per aver ritenuto sussistente il diritto della Di RL a raccogliere le olive nel fondo di proprietà dell'esponente in base ad argomentazioni giuridiche non evidenziate.
Il Di RL sostiene che, se era ipotizzabile un godimento dei frutti da parte di tutti i comproprietari dei fondi ad essi pervenuti per successione "mortis causa", un tale diritto era sicuramente venuto meno dopo la divisione ereditaria conclusa il 21.1.1989, poiché il ricorrente da allora era divenuto l'unico ed esclusivo proprietario del fondo assegnatogli e delle piante di ulivo ivi esistenti.
Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo violazione ed erronea applicazione degli articoli 1102 e 1158 seguenti c.c., rileva che il Giudice di Pace di Castiglione Messer Marino, dopo aver sostenuto che la pratica della raccolta delle olive si era verificata continuamente e pacificamente nei precedenti anni, contraddittoriamente ha aggiunto che doveva presumersi una tacita e pacifica intesa tra le parti per la raccolta delle olive dalle due piante site nel fondo originariamente comune con la successiva divisione dei frutti tra i compartecipi, posto che, in tal modo, il giudicante ha riconosciuto come provata l'esistenza della prassi di raccogliere olive, salvo poi presumerla;
il Di RL contesta poi l'attendibilità dei testi escussi, e afferma che nella specie anche dopo l'atto di divisione ereditaria il raccolto delle olive era stato diviso equamente tra i germani Di RL solo per concessione dell'esponente e non quindi per l'esistenza di un suo preteso obbligo.
Le enunciate censure, da esaminare contestualmente in quanto connesse, sono inammissibili.
Premesso che l'impugnata sentenza è stata pronunciata dal Giudice di Pace secondo equità ai sensi dell'art. 113 secondo comma c.p.c. (causa di valore inferiore a lire 2.000.000), deve rilevarsi che tali sentenze non sono impugnabili per cassazione per violazione di legge se non in casi di inosservanza di norme costituzionali, comunitarie (ove di rango superiore a quelle ordinarie) e processuali;
ne consegue che tali sentenze non sono invece impugnabili per violazione di norme ordinarie di diritto sostanziale ne', sotto altro profilo, per vizi della motivazione che non si concretino in mancanza assoluta di essa ovvero in una motivazione solo apparente o del tutto illogica (Cass. S.U. 15.10.1999 n. 716). Alla luce di tale indirizzo i motivi di ricorso, tendenti a prospettare la violazione di norme sostanziali ordinarie, sono inammissibili, ed alla medesima conclusione deve pervenirsi anche per quel profilo di censura sollevato nell'ambito del secondo motivo relativo ad una pretesa contraddittorietà della motivazione;
in realtà la sentenza impugnata ha esposto in modo esauriente e logico che tra le parti vi era da sempre la pratica di raccogliere in comune, con divisione in parti uguali, le olive prodotte dai due alberi insistenti su un terreno originariamente comune ed indiviso, e che tale pratica si era protratta per molti anni anche dopo la divisione ereditaria con la quale era stata assegnata al Di RL la proprietà del suddetto terreno.
Il ricorso deve quindi essere rigettato per manifesta infondatezza;
non occorre procedere alla pronuncia sulle spese non essendosi l'intimato costituito.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2004