Sentenza 14 novembre 2007
Massime • 1
In tema di estradizione verso l'estero, non sussiste la violazione del principio della doppia incriminabilità previsto dall'art. II del Trattato di estradizione tra Italia e Stati Uniti d'America, ratificato con L. 26 maggio 1984, n. 225, in relazione ad una domanda di estradizione fondata su un titolo di arresto emesso per il reato di inosservanza di un provvedimento del tribunale ("contempt of Court"), al fine di consentire la celebrazione del giudizio in relazione a reati previsti da entrambi gli ordinamenti penali. (Nel caso di specie, la persona richiesta in estradizione, dopo la scarcerazione su cauzione, si era sottratta alla celebrazione del processo per l'imputazione di associazione finalizzata al narcotraffico).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/11/2007, n. 5668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5668 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 14/11/2007
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 1979
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 022148/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AM OG JO, N. IL 25/08/1945;
avverso SENTENZA del 10/04/2007 CORTE APPELLO di VENEZIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MILO NICOLA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Selvaggi Eugenio, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. IORIO P., che ha concluso per l'accoglimento del ricorso o, in subordine, per l'acquisizione di ulteriore documentazione.
FATTO E DIRITTO
1 - La Corte d'Appello di Venezia, con sentenza 10/4/2007, dichiarava l'estradabilità verso gli Stati Uniti d'America del cittadino inglese OG JO SO, colpito da mandato di arresto n. CR97- 832 emesso, il 17/11/1998, dall'Autorità giudiziaria di La Piata (Maryland) per il reato di contempt of court, essendosi, dopo la scarcerazione su cauzione, sottratto al giudizio pendente a suo carico in relazione alle imputazioni di associazione per delinquere (conspiracy) finalizzata al narcotraffico e di detenzione a fine di spaccio di kg. 453,5 di marijuana.
Il Giudice distrettuale, dopo avere dato atto che il predetto cittadino inglese era stato tratto in arresto dalla Polizia - il 5/12/2006 - presso l'aeroporto di Venezia ed era stato sottoposto, con provvedimento presidenziale del giorno 7 successivo, alla misura cautelare della custodia in carcere, chiariva che la richiesta di estradizione era stata formulata con riferimento a cinque distinti capi d'imputazione, commessi tra il 25 ottobre e il 4 novembre 1997: 1) associazione finalizzata all'importazione di marijuana;
2) possesso di marijuana come sostanza pericolosa regolamentata, finalizzato allo spaccio;
3) avere svolto un ruolo primario nella detta associazione;
4) detenzione di marijuana a fine di spaccio;
5) possesso illecito della medesima sostanza considerata sostanza pericolosa regolamentata. Riteneva che, al di là dello strumento procedurale utilizzato per assicurare la presenza di SO OG JO nel processo pendente a suo carico negli Stati Uniti, la richiesta di estradizione era univocamente riferita ai reati in materia di droga, previsti dagli ordinamenti di entrambi gli Stati, puniti nello Stato richiedente con la pena della reclusione e non prescritti. Aggiungeva, però, che l'estradizione doveva essere limitata agli illeciti di cui ai citati punti 1, 2 e 3, in quanto quelli indicati ai punti 4 e 5 erano assorbiti nel più grave illecito sub 2, di cui ripetevano la stessa condotta.
2 - Ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il proprio difensore, l'estradando e ha lamentato: 1) violazione della legge penale, con riferimento all'art. 13 c.p., art. 700 c.p.p. e 2 del Trattato di estradizione 13/10/1983 tra gli Stati Uniti e l'Italia, reso esecutivo con L. 26 maggio 1984, n. 225, sotto il profilo che il mandato di cattura 17/11/1998 emesso dall'Autorità giudiziaria statunitense faceva riferimento alla mancata comparizione in giudizio dell'SO, cioè al reato di contempt of court, non previsto dal nostro ordinamento, con conseguente violazione del principio della doppia incriminabilità; 2) violazione della legge penale, con riferimento all'art. 700 c.p.p. e 10^ del Trattato di estradizione, per mancata allegazione alla richiesta della documentazione relativa ai testi nelle norme che disciplinano la descrizione dei reati, le corrispondenti pene e la prescrizione;
3) violazione della legge penale, con riferimento all'art. 705 c.p.p. e 11, 3^ par. lett. b), del Trattato di estradizione, per assenza di una base ragionevole di responsabilità e violazione del principio della doppia incriminabilità, quanto al reato di cospiracy;
4) violazione della legge penale, con riferimento agli art. 698 c.p.p. e 9^ del Trattato di estradizione, in quanto, vigendo nello Stato del Maryland la pena di morte, tale disumano trattamento sanzionatorio si poneva in aperto contrasto, sia pure in astratto, con i nostri principi costituzionali e doveva comunque essere evitato un sia pure "ridotto rischio" di tale genere. Con motivi aggiunti, depositati il 30/10/2007, la difesa del ricorrente ha altresì dedotto: 1) questione di legittimità costituzionale della legge italiana che ha dato esecuzione all'art. 16 del Trattato di estradizione, nella parte in cui consentirebbe di derogare al principio di specialità; 2) violazione della legge penale, con riferimento all'art. 13 c.p. e 2^ del Trattato di estradizione, per duplicazione dell'imputazione relativa al reato associativo (capi 1 e 3).
3 - Il ricorso non è fondato.
3a - Correttamente la Corte territoriale ha disatteso il primo motivo di ricorso, rilevando che la verifica circa l'osservanza del principio della previsione bilaterale del fatto, vale a dire la previsione di questo come reato in entrambi gli ordinamenti coinvolti nella procedura, va riferita alla vicenda relativa all'ingente quantità di sostanza stupefacente sequestrata e non già all'oggetto (contempt of court) del mandato di arresto 17/11/1998 emesso dall'Autorità giudiziaria straniera come strumento necessario e legittimo - secondo la legislazione americana - per consentire la celebrazione del giudizio a carico di OG JO SO in relazione all'imputazione originaria di traffico illecito di sostanze stupefacenti.
Negli Stati Uniti, il procedimento penale inizia - di norma - con l'arresto della persona, la quale ha diritto di essere rimessa in libertà previo versamento di una cauzione, con l'obbligo però di presentarsi dinanzi al giudice per il giudizio;
la violazione di tale obbligo comporta la emissione del mandato di cattura. Tanto è accaduto nel caso in esame. Il provvedimento restrittivo adottato strumentalmente nei confronti dell'SO, come chiaramente si evince dalla documentazione trasmessa, fa espresso riferimento all'imputazione originaria di associazione delittuosa relativa a sostanza pericolosa regolamentata (marijuana) e tale indicazione sintetica non lascia margini di dubbio circa il riferimento ai cinque capi di imputazione meglio specificati nel provvedimento di rinvio a giudizio.
Non sussiste, pertanto, alcuna violazione del principio della doppia incriminazione, che deve essere apprezzato in relazione ai reati in materia di droga, sanzionati sia dalla legge italiana che da quella dello Stato richiedente.
3b - L'azione penale per i reati per i quali è stata sollecitata l'estradizione non è prescritta secondo le leggi della Parte richiedente (art. 8 del Trattato di estradizione). La documentazione trasmessa contiene esaustivi elementi informativi al riguardo. Limitando l'analisi ai soli reati per i quali si è ritenuta l'estradabilità, devesi rilevare che i capi d'imputazione sub 2 e 3 sono reati c.d. maggiori, non soggetti - secondo la Legge del Maryland - a prescrizione, nel senso che possono essere perseguiti senza limiti di tempo;
il capo d'imputazione sub 1 è reato c.d. minore, per il quale, se isolatamente considerato, il procedimento deve essere iniziato entro un anno dall'accertamento e tanto è comunque avvenuto, considerato che il rinvio a giudizio risulta essere stato disposto in data 1/12/1997 (reati commessi tra il 25 ottobre e il 4 novembre 1997); in ogni caso, anche il reato minore, in quanto strettamente connesso all'importazione di droga, considerata reato maggiore, non è soggetto a prescrizione. Anche in base alla disposizione di cui alla sez. 3282 Penal Code and Crimes, richiamata dal ricorrente, i reati non sono prescritti, considerato che l'azione penale, attraverso il provvedimento di rinvio a giudizio in data 1/12/1997, risulta essere stata esercitata tempestivamente. La mancata produzione dei testi legislativi di rilievo, che sono stati però dettagliatamente riassunti nella documentazione allegata alla domanda di estradizione, non può determinare una pronuncia sfavorevole all'estradizione, posto che tale conseguenza non è espressamente prevista dall'art. 700 c.p.p. e 10^ del Trattato di estradizione e considerato che l'alternativa modalità d'informazione è comunque idonea allo scopo.
3 c - L'art. 10, par. 3 lett. b), del Trattato di estradizione tra l'Italia e gli Stati Uniti prevede che la richiesta di estradizione non esecutiva sia accompagnata da "una relazione sommaria dei fatti, delle prove pertinenti e delle conclusioni raggiunte, che forniscano una base ragionevole per ritenere che la persona richiesta abbia commesso il reato per il quale viene domandata l'estradizione". Dalla documentazione allegata emerge chiaro il quadro di gravità indiziaria da cui è raggiunto l'estradando in relazione ai reati per i quali si procede nello Stato richiedente e si ritengono sussistenti le condizioni per l'estradizione: circostanze dell'arresto, esiti della perquisizione, sequestro di kg. 453,5 di marijuana e della somma di 89.000 dollari, esiti delle intercettazioni e dei pedinamenti, verifica della legittimità dell'arresto da parte di un giudice, rinvio a giudizio dell'imputato nel logico presupposto dell'esistenza di una base probatoria a conforto dell'accusa, ammissioni dell'SO circa la sua responsabilità. Non è violata la regola della doppia incriminabilità, con riferimento al reato di cospiracy. La mancata corrispondenza tra il reato di cospiracy, previsto dalla legislazione nordamericana, e il reato di associazione per delinquere disciplinato dal nostro ordinamento (art.416 c.p. o D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74) è irrilevante allorché
la cospiracy sia finalizzata al compimento di reati per cui è prevista l'estradizione. A norma, infatti, dell'art. 2, par. 2, del Trattato di estradizione Italia-USA, "ogni forma di associazione per commettere reati di cui al paragrafo 1 del presente articolo, così come previsto dalle leggi italiane, e la cospiracy per commettere un reato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, così come previsto dalle leggi statunitensi, è altresì considerato reato che da luogo all'estradizione". Rimane così superato il raffronto diretto tra il reato associativo previsto dalla nostra legislazione e la cospiracy, nel senso che la regola della previsione bilaterale viene comunque rispettata sia pure indirettamente, attraverso il riferimento ai reati-fine. Priva di consistenza è anche l'ulteriore doglianza circa la duplicazione, nei capi d'imputazione sub 1 e 3 (partecipazione all'associazione delittuosa finalizzata all'importazione di droga e ruolo primario e di promozione nella stessa associazione), dello stesso fatto materiale. Ed invero, al di là di quanto testè precisato in ordine alla estradabilità per il reato di cospiracy, deve sottolinearsi che, costituendo la regola della previsione bilaterale del fatto uno strumento di verifica dell'accettabilità dell'ordinamento del Paese richiedente, deve convenirsi nel ritenere non necessaria - ai fini del rispetto della regola- l'identità del modello descrittivo astratto, ma sufficiente la stringente somiglianza delle fattispecie penali previste nell'uno e nell'altro ordinamento, a prescindere dalla tecnica di costruzione delle stesse, considerato che i meccanismi propri di un sistema giuridico straniero non possono essere parametrati e valutati sulla base delle previsioni del nostro sistema. Ciò che interessa è che le condotte prese in considerazione abbiano rilievo penale per gli ordinamenti di entrambi gli Stati, laddove la scelta di considerarle reato autonomo o circostanza aggravante del reato è rimessa alla discrezionalità legislativa di ciascun ordinamento e non si pone in contrasto con il richiamato principio della doppia incriminazione. 3d - Fuori luogo è il richiamo alla circostanza che nello Stato del Maryland vige la pena di morte, considerato che tale pena non è comunque prevista per i reati per i quali viene concessa l'estradizione, così come si evince dalle complete informazioni fornite sui limiti edittali di pena per ogni reato che viene in esame. Nessun elemento può fare temere che l'SO sia esposto al rischio della pena capitale.
3e - La corretta lettura dell'art. 16 del Trattato di estradizione induce a escludere che in esso sia contenuta una qualsiasi deroga al principio di specialità, con l'effetto che si rivela manifestamente infondata la prospettata questione di costituzionalità. Detta norma, anzi, consacra il principio di specialità e lo esplicita in termini non equivoci: una persona estradata cioè non può essere detenuta, giudicata o punita dallo Stato richiedente, salvo che per il reato per cui l'estradizione è stata concessa (o per lo stesso fatto anche se diversamente qualificato, sempre che la diversa figura di reato possa dare luogo all'estradizione), per un reato commesso dopo la consegna o per un reato per cui lo Stato richiesto consenta, a seguito di regolare procedura estradizionale suppletiva, la detenzione, il giudizio o la punizione, a meno che non ricorrano le condizioni indicate alle lettere a) e b) del terzo paragrafo dell'art. 16 del Trattato per la purgazione dell'estradizione.
4 - Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2008