Cass. pen., sez. II, sentenza 14/01/2015, n. 4416
CASS
Sentenza 14 gennaio 2015

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Massime1

Il delitto di truffa aggravata ex art. 640 bis cod. pen. non è configurabile qualora le somme, costituenti il profitto del reato, vengano destinate all'ente pubblico di cui il soggetto agente faccia parte, in quanto uno degli elementi costitutivi del reato è il procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto e nella nozione di "altri" non può essere considerato lo stesso ente per il quale la persona fisica agisca ed operi. (Fattispecie relativa al sequestro preventivo di una somma di denaro nei confronti di un Comune, quale profitto del reato di truffa perpetrata dal Sindaco e dai Consiglieri ai danni della Regione).

Commentario1

  • 1Truffa: è aggravata se profitto del reato è destinato a società a partecipazione pubblica
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 25 settembre 2023

    La massima È configurabile il delitto di truffa aggravata di cui all' art. 640, comma 2, n. 1, c.p. - costituente reato-presupposto della responsabilità di una società per azioni a totale partecipazione pubblica incaricata della gestione di un servizio pubblico - nel caso in cui le somme che rappresentano il profitto del reato siano destinate a tale società, di cui l'autore del reato abbia la legale rappresentanza, atteso che quest'ultima, pur avendo natura di ente pubblico economico, è distinta dalla persona fisica che la rappresenta, in quanto non opera tra le due, diversamente da quanto avviene con riguardo agli enti pubblici territoriali rispetto ai soggetti che per essi agiscono, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 14/01/2015, n. 4416
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4416
Data del deposito : 14 gennaio 2015

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