Sentenza 2 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/07/2001, n. 8919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8919 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOME DEL8919/0 1 REPUBBLICA ITALIAN / CASSAZIONE LA CORTE SUPRE T Ogget to SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI Presidente - R.G.N. 8315/00 Dott. Guglielmo SCIARELLI Consigliere 10706/00 ..20379 Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Cron. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Rel. Consigliere Rep. Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere Ud. 05/04/01 ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: OT UN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AGRI 1, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE NAPPI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
FFSS SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI;
intimato e sul 2° ricorso n° 10706/00 proposto da: FFSS SPA- FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI 2001 E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale 1636 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato -1- in ROMA VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE CONSOLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
OT UN;
intimato avverso la sentenza n. 7349/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 23/04/99 R.G.N. 59244/89; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/04/01 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato RUGGIERI per delega CONSOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso accoglimento previa riunione principale e rigetto incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Roma, per quanto rileva nella presente sede, ha, con sentenza del 23.4.99, sulla pretesa di rideterminazione del compenso per lavoro straordinario - prestato dal 1976 sino al 1986 dal sign. Bruno Mariotto, dipedente della spa Ferrovie dello Stato che aveva, per tale ragione, adito il Pretore in data 2.1.89-ritenuto che :
1- fossero estinti per prescrizione i crediti maturati nel quinquennio anteriore all'atto interruttivo (lettera ) del 25.3.87, mentre nessuna efficacia poteva riconoscersi alla circolare in atti che aveva carattere meramente organizzativo e che non contiene alcuna ammissione in ordine al credito per cui è causa;
2- la sopravvenienza della l.n.42/79 non ha comportato abrogazione dell'art.4 c.p.r. n.1188/77 e del collegamento ivi disposto con il trattamento ordinario del primo dirigente;
collegamento sempre esperibile sulla base del quadro di equiparazione allegato alla legge stessa, giusta il costante indirizzo della S.C.; 3- sono computabili, ai fini della determinazione dello straordinario, gli aumenti concessi al I dirigente per effetto delle 1. n.283/81 e 432/81, limitandosi solo a questi la non operatività degli aumenti stessi ai fini del compenso per lavoro straordinario. Il sign. Mariotto chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso sostenuto da un unico motivo. Resiste la spa Ferrovie dello Stato con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale sorretto da un solo motivo;
essa ha presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti attenendo alla medesima decisione. Entrambi vanno rigettati. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicaz one dell'art.2941 n.8, 2944 e 2948 cc., 1362 e ss. cc.con riferimento alla circclare 15.10.80 della Direzione Generale delle Ferrovie;
insufficienza, incongruenza e contraddittorietà della motivazione. Egli si duole si duote che il Tribunale, nel determinare il quinquennio per il quale operava la prescrizione, violando le più elementari norme di ermeneutica contrattuale, e con ragionamento monco, illogico e fuorviante, ha attribuito alla volontà dell'ente, espressa nella circolare stessa, un significato del tutto distorto effettuandone una lettura superficiale, senza penetrarne il contenuto e le finalità :esso non ha considerato i documenti che viceversa, esprimono chiaramente la volontà delle Ferrovie di considerare le richieste come interruzione della prescrizione. Si premette, che nell'esame di tale censura, non ha alcun rilievo la parte della motivazione della sentenza impugnata, concernente la questione in esame, scritta a penna in quanto illeggibile. Tanto premesso, essa va dichiarata inammissibile. 2 Essa infatti non individua con precisione il canone ermeneutico violato dal Tribur ale nell'interpretazione della circolare stessa, facendo generico riferimento a documenti ,il cui contenuto è omesso, che avrebbero consentito di riconoscere efficacia interruttiva della prescrizione, mentre non viene denunciato alcun vizio della motivazione (efficacia meramente organizzativa della circolare). Trattasi in realtà di una mera diversa interpretazione rispetto a quella del Tribunale e ,pertanto, inammissibile nella presente sede. Con l'unico motivo del ricorso incidentale si denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 10 e 11 dl n,283/81 conv.nella 1.n. 432/81 nonché del d.l. 681/81 conv. nella 1. 869/92. Con esso si denuncia la erroneità della decisone del Tribunale concernente il computo, ai fini della determinazione dello straordinario per i dipendenti delle Ferrovie, degli aumenti previsti dalle leggi 432/81 e 869/82 per il dirigente dello Stato (punto 3 dello svolgimento del processo). Entrambi tali provvedimenti legislativi si caratterizzano per la temporaneità e provvisorietà del trattamento economico disposto in favore dei dirigenti statali con conseguente assurdità di un intento legislativo che mentre con la legge n.312/80 escludeva che degli aumenti con essa concessi potessero beneficiare sui compensi per lavoro straordinario effettuato dai dirigenti e da tutte le altre categorie del personale ad essi agganciate, con la legge del 1981, pur confermando detto intento con riferimento ai dirigenti, abbia invece voluto aumentare il compenso per lo straordinario spettante agli altri dipendenti. 3 In tal modo prevedendo, in violazione dell'art.36 Cost., un trattamento economico per i dirigenti deteriore rispetto alle altre categorie di livello inferiore. -che non prospetta alcuna nuova argomentazione rispetto a quelle già La censura oggetto di esame da parte di questa Corte sulla questione è infondata essendo la decisione impugnata conforme, su tale punto, al costante indirizzo di questa Corte secondo cui ai fini della determinazione dei compensi per lavoro straordinario dei ferrovieri mentre non può tenersi conto dell'aumento del trattamento retributivo ordinario del primo dirigente statale- concesso dalla legge n.312/80, in virtù della tassativa disposizione dell'art. 134 della legge stessa, ma deve invece, tenersi conto, in difetto di contrarie disposizioni, degli ulteriori aumenti stabiliti dalle leggi n.432/81 e 869/82. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Roma 5 aprile 2001 D E L L A Il Consigliere es. Cossado Sughelina Il Presidente мально Санторами IL CANCELLIERE Depositate in Cancelleria 89% -2 LUG 2001 M L E R P U S IL CANCELLIERE the