Sentenza 29 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/2002, n. 1131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1131 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2002 |
Testo completo
0 1 1 51/02 AULA "A" REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 9729/99 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Giuseppe Ianniruberto Presidente Dott. Cron. 2824 Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Rep. Figurelli Consigliere Dott. Donato Ud. 7 no- Dott. Giovanni Mazzarella Consigliere vembre 2001 Dott. Guido Vidiri Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Società Ferrovie dello Stato S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma, via Sesto Rufo n. 23, presso l'avv. Nicola Corbo, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente ·
contro
AN RT, elettivamente domiciliato in Roma, via Agri n. 1, presso l'avv. Pasquale Nappi, che, unitamente all'avv. Renato Speran- zoni, lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
controricorrente 4254 avverso la sentenza n. 2001/98, decisa il 13 novembre 1998 e pub-- blicata il 27 novembre 1998, resa dal Tribunale di Verona nel pro-- cedimento n. 93/98 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 novembre 2001 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito l'avv. Nicola Corbo per la società ricorrente;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, ha concluso per l'accoglimento del ri- corso per quanto di ragione;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 9 settembre 1993 AN RT conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Verona la società Ferrovie dello Stato al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto ad essere inquadrato nel profilo professionale di Capo Tecnico Supe- riore di settima categoria. Il Giudice adito, con sentenza n. 307/97 in data 15 maggio 1997, accoglieva la domanda. Interponeva appello la società Ferrovie dello Stato e in esito il Tribunale di Verona, con sentenza n. 2001/98, emessa in data 13 27 novembre 1998, respingeva il gravame e così, per quanto rileva in questa sede, motivava la decisione. Osservava che dalle deposizioni assunte era emerso che l'attore provvedeva a realizzare disegni tecnici degli schemi elettrici di impianti, effettuare le prove degli stessi, verificare la corret- tezza dei collegamenti;
collaudava le varie apparecchiature, cura- 2 n va l'abilitazione e disattivazione di impianti, dirigendo apposite squadre;
curava la realizzazione di stazioni dotate di telecoman- do, l'adeguamento di impianti alle nuove tecnologie. Considerava tale attività tecnica tale da comportare capacità pro- fessionale ed autonomia di iniziativa, nell'ambito delle direttive particolari del proprio settore, così come richiesto dalla norma- tiva contrattuale vigente per la classificazione nel settimo li- vello. Avverso la sentenza, notificata in data 18 marzo 1999, propone ri- corso per cassazione la società Ferrovie dello Stato con atto no- tificato in data 14 maggio 1999 deducendo un unico complesso moti- vo. AN RT. resiste con controricorso notificato in data 23 giugno 1999. La società ricorrente deposita memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico complesso motivo si denuncia, con riferimento ai nume- ri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione de- gli artt. 2103, 2697, 1362, 1363 cc e del DM 14 maggio 1985 n. 1085, nonché il vizio di motivazione. 17 Si osserva che la declaratoria contrattuale della VI categoria, attribuita all'AN, prevede lo svolgimento di attività tecni- che, amministrative e contabili con particolare preparazione pro- fessionale, specializzata, con autonomia operativa e responsabili- tà diretta, con facoltà di iniziativa, nei limiti delle norme del- 3 M la funzionalità e regolarità del servizio. Il lavoratore inquadrato nella settima categoria svolge invece at- tività amministrativa, contabile, tecnica anche con funzioni di coordinamento e controllo richiedenti particolare preparazione, capacità professionale ed autonomia di iniziativa, nei limiti del- le direttive proprie del settore. Si rileva che il Tribunale non ha chiarito quali siano stati i compiti di coordinamento e controllo e quali le manifestazioni dell'autonomia amministrativa, tali da rientrare nella declarato- ria della qualifica superiore rivendicata. Si richiama la definizione dei profili di categoria del personale ferroviario e dei relativi contenuti professionali essenziali ri- portati nel DM 14 maggio 1985, n. 1085, tuttora vigente perché detti profili sarebbero "implicitamente richiamati dai successivi ccnl"; si osserva che il Tribunale ha attribuito alla settima ca- tegoria mansioni che risultano invece proprie della sesta. Si lamenta l'insufficienza dell'indagine svolta in ordine ai com- piti di coordinamento e controllo eventualmente svolti dal lavora- tore, nonché in ordine all'autonomia di iniziativa propria della qualifica rivendicata. Le censure così riassunte non appaiono fondate. Si premette che per il noto principio dell'autosufficienza del ri- corso per cassazione la parte che denuncia l'erronea interpreta- zione di un atto di autonomia privata deve riportarlo integralmen- te, non essendo consentito alla Corte di legittimità, per i limiti propri della funzione ad essa attribuita, procedere alla ricerca ed all'esame del contenuto dei fascicoli di parte al di fuori dell'ipotesi di denuncia di error in procedendo. A tale principio non si è pienamente attenuta la società ricorren- te poiché le declaratorie dei due profili in esame sono riportate in parte e avulse dal contesto in cui devono essere lette e so- prattutto non vengono indicate le clausole dei contratti colletti- vi dalle quali si dovrebbe desumere un implicito richiamo, quanto alle mansioni della VI categoria professionale, all'enunciazione dei compiti del capo tecnico contenuta nel DM 14 maggio 1985 n. 1085. Tale rilievo non preclude l'esame della doglianza avanzata dalla società ricorrente ma limita la verifica di questa Corte di legit- timità ai soli aspetti che si possono desumere anche da quanto ri- ferito, in ordine alla disciplina contrattuale, nella denunciata sentenza e nel controricorso. In particolare, si osserva che la ricorrente non indica gli atti della fase di merito ove sarebbe stata introdotta la problematica relativa all'implicito richiamo operato dalla disciplina contrat- tuale alle disposizioni dettate dal DM 14 maggio 1985,n. 1085. Per ་ effetto del noto principio di autosufficienza, nel ricorso per cassazione deve essere offerto ogni elemento idoneo alla decisione al Giudice di legittimità, che, per i limiti della sua cognizione, non può accertare direttamente la verità delle affermazioni delle parti о il contenuto degli atti (memorie о documenti) ove 5 نهام l'argomento sarebbe stato introdotto ○ trattato. Si deve dunque considerare la problematica come nuova e introdotta per la prima volta nel giudizio di legittimità. Il rilievo non può quindi tro- vare ingresso in questa sede poiché "nel giudizio di cassazio- ne, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni proponibili nuove questioni di di diritto proposte, non sono diritto о temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, tranne che non si tratti di questioni rileva- bili di ufficio 0, nell'ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti" (Cass. civ., sez. II, 13 luglio 1996, n. 6356, conformi ex pluribus, Cass. civ., sez. I, 22 gennaio 1998, n. 570, Cass. civ., sez. I, 12 febbraio 1998, n. 1496, Cass. civ., sez. II, 15 maggio 1998, n. 4900, Cass. civ., sez. II, 13 luglio 1996, n. 6356, Cass. civ., sez. lav., 29 marzo 1996, n. 2905, Cass. civ., sez. lav., 29 marzo 1996, n. 2905, Cass. civ., sez. II, 13 febbraio 1996, n. 1084, Cass. civ., sez. lav., 25 novembre 1996, n. 10446, Cass. civ., sez. lav., 19 novem- bre 1996, n. 10111, Cass. civ., sez. II, 30 marzo 1995, n. 3810, Cass. civ., sez. lav., 17 dicembre 1994, n. 10834, Cass. civ., sez. I, 24 aprile 1993, n. 4841). della volontà delle parti Si Osserva ancora che l'accertamento contraenti in relazione al contenuto di un negozio impone un'in- dagine di fatto affidata al potere discrezionale del giudice di 6 N merito, sindacabile in sede di legittimità solamente sotto il pro- filo di una inadeguatezza della motivazione tale da non consen- tire la ricostruzione dell'iter logico seguito dal giudice per 1 giungere alla decisione adottata e nella violazione delle regole di ermeneutica;
tale inadeguatezza deve essere dedotta precisando, articoli di legge in materia, al di là della indicazione degli in qual modo il ragionamento del giudice del merito abbia devia-- to da dette regole, perché, in caso diverso, la critica della operata dal giudice del ricostruzione della volontà contrattuale interpretazione costituisco- merito e la proposta di una diversa no una censura inammissibile in cassazione (ex pluribus Cass., 4 marzo 1983 n. 726, Cass., 13 novembre 1981 n. 6021, Cass., 11 feb- braio 1989 n. 861, Cass., 1 marzo 1990 n. 1615, Cass., 30 gennaio 1995 n. 1092, Cass., 3 giugno 1998 n. 5468). Richiamati tali principi, la Corte osserva che il Tribunale ha in- dicato le ragioni per le quali ha ravvisato nei compiti svolti dall'AN proprio quelle "funzioni di coordinamento e control- lo richiedenti particolare preparazione, capacità professionale e autonomia di iniziativa" indispensabili, secondo quanto assume la società ricorrente, per l'inquadramento nella settima categoria. In particolare il Collegio ha accertato una funzione di controllo ed una "corrente responsabilità ed autonomia di iniziativa” sulla base di deposizioni testimoniali, sinteticamente richiamate, che hanno riferito circa l'esecuzione di disegni tecnici degli schemi elettrici, la verifica di prove una volta realizzato il disegno, 7 la verifica della correttezza dei collegamenti lo svolgimento di corsi di aggiornamento, e ancora il collaudo di varie apparecchia- ture, l'abilitazione e disattivazione di impianti da parte di squadre da lui dirette, la realizzazione, tramite disegni, di sta- zioni dotate di telecomando. A tale ricostruzione del quadro offerto dalle deposizioni testimo- niali la ricorrente contrappone una sua diversa lettura, fondata sul richiamo a circostanze che sarebbero state riferite dagli stessi testi nel senso che gli interventi eseguiti dall'AN erano solo quelli preordinati dalla sede centrale di Roma ed in caso di modifiche agli impianti lo stesso doveva segnalare al pro- prio superiore tale necessità e questi doveva a sua volta chiedere autorizzazione ai propri superiori. È agevole osservare che il ricorso è ancora una volta carente di autosufficienza dal momento che il richiamo a quanto i testi avrebbero riferito è del tutto generico ed impedisce di verificare se vi è stato un difetto di motivazione in ordine a circostanze decisive. D'altro canto la circostanza che l'AN doveva operare in base della sede centrale e riferire ai propri superioria direttive diretti non è di per sé significativa poiché non sono state riven- ovviamente, mansioni di tipo dirigenziale di vertice edicate, quindi l'inserimento del lavoratore ha avuto luogo ad un livello intermedio. La verifica di tale livello è appunto un giudizio di merito che il Tribunale ha svolto con un ragionamento immune da vizi argomenta- tivi e quindi sottratto al vaglio del Giudice di legittimità. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositi- vo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, li - quidate in lire 34.00017(17,55€) oltre a lire 3.000.000 (Eu 1549,37) per onorario. Roma, 7 novembre 200; IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Alberto سمه I D Hellis A , S O S L A 0 L T 1 3 , O . 3 B A IL CANCELLIERE T 5 S I R E D . Depositato In Cancelleria P 'A S N A L I T L 29 GEN. 2002 S N 3 E G 7 O D - oggi,... P O I 8 S - M A I 1 N D 1 E IL CANCELLERE A E S D , E I O E A G R T T G N O S E I E T S L G T I E E R R I A L D L E O D a