Cass. civ., sez. I, sentenza 15/05/2001, n. 6657
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Sentenza 15 maggio 2001

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In tema di opposizione all'ordinanza - ingiunzione, l'art. 22, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 - per cui, nel giudizio di opposizione, le notificazioni al ricorrente, che non abbia indicato un suo procuratore e non abbia fatto la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune ove ha sede il giudice adito, vengono eseguite mediante deposito in cancelleria - opera con riguardo ai soli atti intermedi del procedimento ovvero alla sentenza che lo abbia definito, ma non anche rispetto all'impugnazione di quest'ultima. Pertanto la notificazione del ricorso per cassazione deve essere effettuata personalmente a norma degli artt. 137 seguenti e 330 cod. proc. civ., con la conseguenza che, ove eseguita presso la cancelleria, deve ritenersi inesistente, atteso che la chiusura del pregresso grado di giudizio comporta la rescissione di qualsiasi legame del destinatario con la cancelleria del giudice "a quo" e l'inidoneità di questa a configurarsi ulteriormente come luogo di consegna legittima dell'atto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 15/05/2001, n. 6657
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6657
    Data del deposito : 15 maggio 2001

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