Sentenza 15 maggio 2001
Massime • 1
In tema di opposizione all'ordinanza - ingiunzione, l'art. 22, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 - per cui, nel giudizio di opposizione, le notificazioni al ricorrente, che non abbia indicato un suo procuratore e non abbia fatto la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune ove ha sede il giudice adito, vengono eseguite mediante deposito in cancelleria - opera con riguardo ai soli atti intermedi del procedimento ovvero alla sentenza che lo abbia definito, ma non anche rispetto all'impugnazione di quest'ultima. Pertanto la notificazione del ricorso per cassazione deve essere effettuata personalmente a norma degli artt. 137 seguenti e 330 cod. proc. civ., con la conseguenza che, ove eseguita presso la cancelleria, deve ritenersi inesistente, atteso che la chiusura del pregresso grado di giudizio comporta la rescissione di qualsiasi legame del destinatario con la cancelleria del giudice "a quo" e l'inidoneità di questa a configurarsi ulteriormente come luogo di consegna legittima dell'atto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/05/2001, n. 6657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6657 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PELLEGRINO SENOFONTE - Presidente -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -
Dott. LUIGI MACIOCE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE di VILLONGO in persona del Sindaco in carica, elettivamente domiciliato in Roma, via Giandomenico Romagnosi 1/B, presso l'avv. Giovanni F. Meliadò, che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. Adalberto Neri di Bergamo, per procura speciale a margine del ricorso
- ricorrente -
contro
AN RG n.q. di legale rapp.te della AN SE S.r.l.,
- intimato -
avverso la sentenza del Pretore di Bergamo. Sez. dist. di Grumello del Monte, n. 70 del 6/5/99. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/01 dal Relatore Cons. Dott. Luigi Macioce.
Udito l'avv. Giovanni F. Meliadò per il ricorrente Comune. Udito il P.M., in persona del Sostit. Proc. Gen. Dott. V. Gambardella che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21.12.98 e proposto ai sensi degli artt 205 C.d.S. e 22 L. 689/81 EB RG n.q. proponeva opposizione avverso il verbale n. 1245/98 con il quale la Polizia Municipale del Comune di Villongo gli aveva contestato violazione dell'art. 142 comma 8 del C.d.S. avvenuta in data 20.9.1998 e rilevata a mezzo di apparecchiatura elettronica di misurazione della velocità mod. autovelox 104 C/2. Deduceva l'opponente innanzi alla adita Pretura di Bergamo, sezione distaccata di Grumello Del Monte, l'illegittimità della contestazione, non effettuata immediatamente e con atto che non dava della addotta impossibilità di contestazione alcuna idonea motivazione, nonché l'illegittimità della stessa rilevazione, operata in assenza di alcun agente verbalizzante. Costituitosi il Comune opposto, che affermava l'equipollenza alla contestazione immediata della notificazione del verbale nonché l'irrilevanza della presenza fisica del verbalizzante rilevatore, il Pretore con sentenza del 6.5.99 accoglieva il ricorso annullando l'opposto verbale. Affermava il Giudicante in motivazione che ai sensi degli artt. 200/201 C.d.S. e 3 L. 241/90, l'impossibilità di procedere ad immediata contestazione si sarebbe dovuta specificamente motivare e che, d'altro canto, nessuna contestazione era legittima se l'infrazione era stata rilevata dalla sola apparecchiatura. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Comune di Villongo con atto dell'8.11.1999 fondato su di un solo motivo. L'intimato non si è costituito ne' ha espletato attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso il Comune denunzia la violazione degli artt. 200 e 201 C.d.S., 14 L. 689/81 e 3 L. 241/90 da un canto contestando la possibilità di considerare la notificazione del verbale di accertamento come generale equipollente della contestazione immediata e, dall'altro canto, rilevando che, in materia di accertamento della violazione dei limiti di velocità a mezzo apparato di rilevazione, l'art. 384 lett. E) del regolamento non richiede motivazione sulla mancanza di immediatezza della contestazione.
Osserva il Collegio che osta alla cognizione delle sintetizzate censure la inammissibilità del ricorso, per essere radicalmente inesistente la sua notificazione: l'atto di impugnazione è stato infatti "notificato", ad istanza del Comune, in data 8.11.1999 mediante deposito presso la Cancelleria del Tribunale di Bergamo, sez. dist. di Grumello Del Monte "ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 comma quinto della legge 24.11.1981 n. 689". L'art. 22 - che il ricorrente ha ritenuto di utilizzare per la notificazione dell'atto di impugnazione avverso la sentenza resa dal V.P.O. di Bergamo (sez. dist. di Grumello Del Monte) - dispone che il ricorso debba contenere, quando l'opponente non abbia indicato suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel Comune ove ha sede il Giudice adito. Il quinto comma statuisce, poi, che se manca l'indicazione del procuratore o la dichiarazione od elezione, "..le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria". Tale normativa costituisce sostanziale applicazione - in materia di opposizione a s.a. - di quella stabilita dal testo originario del codice in relazione ai giudizi innanzi al Pretore nei quali la parte si difendesse di persona. L'art. 314 c.p.c. stabiliva infatti che la parte dovesse dichiarare la propria residenza od eleggere il proprio domicilio nel Comune sede della Pretura: in mancanza del ché, l'art. 58 disp. att. c.p.c. disponeva (e dispone) che le notificazioni e comunicazioni durante il procedimento potessero farsi "presso la cancelleria" salvo contrarie disposizioni di legge. E tale disposizione di attuazione continua ad applicarsi se pur con riguardo alla previsione attualmente vigente di cui all'art. 319 comma 2 c.p.c. afferente le cause innanzi al Giudice di Pace. Ed entrambe le previsioni (quella abrogata e quella vigente, raccordate all'art. 58 c. 2 d. att. c.p.c.) erano affatto coerenti con il disposto generale dell'art. 170 c.p.c.. Orbene, la giurisprudenza formatasi in relazione al processo pretorile, oltre a consolidarsi nel senso dell'operare delle menzionate disposizioni nei soli confronti della parte che stesse in giudizio di persona (Cass. S.U. 5665/91 e 2945/90), ha poi assegnato alle disposizioni stesse una valenza procedimentale restrittiva e cioè comprensiva degli atti intermedi del procedimento - ivi compresa la notificazione della sentenza che lo avesse definito - ma non mai riferibile alla impugnazione di tale sentenza, che doveva essere indefettibilmente effettuata alla parte a norma degli artt. 137 e segg. c.p.c. e come imposto dall'art. 330 comma 3^ c.p.c.
(Cass. 4627/96 e 3421/92). E tale interpretazione della normativa codicistica deve ritenersi valida anche con riguardo alla specifica disciplina dettata dall'art. 22 delle L. 689/81, ivi riproducendosi, quanto a possibilità di difesa personale della parte, una situazione identica a quella già prevista nel processo di pretura e per la quale vigeva l'art. 58 disp. att. c.p.c.. Ed è del resto significativo il chiaro tenore del comma 6 dell'art. 22 che fa riferimento alle notificazioni e comunicazioni "nel corso del procedimento", formula che questa Corte ha sempre interpretato come comprensiva degli atti interni del procedimento e non estensibile alla impugnazione della sentenza che lo abbia concluso. Per essa, infatti, vige il sistema generale del codice di rito nel cui ambito il luogo di notificazione dell'impugnazione alla parte che non si sia costituita a mezzo di procuratore è specificamente disciplinato dall'art. 330 c.p.c. a mente del quale la notificazione deve essere effettuata nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio o, in difetto, personalmente a norma degli artt. 137 e segg. c.p.c. dovendosi a tal parte assicurare l'effettività del diritto di difesa che l'art. 24 Cost. rende obbligo inderogabile per il legislatore e parametro primario di interpretazione per il Giudice.
E non è chi non veda come una interpretazione dell'art. 22 comma 5^ della legge 689/81 che intendesse assegnare alla previsione del deposito degli atti in cancelleria una attitudine non endoprocessuale ma, addirittura, ed in totale eversione dei principi processuali, applicabile al modo di comunicazione al destinatario della impugnazione della sentenza, sarebbe fortemente sospetta di incostituzionalità.
Ne deriva che la notificazione del ricorso per cassazione in tal modo effettuata deve ritenersi - come nella specie - affatto inesistente (con la conseguente inammissibilità del ricorso).
Nulla per le spese in difetto di alcuna controparte del ricorrente Comune.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2001