Sentenza 29 gennaio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/2002, n. 1161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1161 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2002 |
Testo completo
IN NOME POPOLO IT LIAN0 1 1 6 1 /02 REPUBBLICA ITALIANA Couchtisus profein;
t LA CORTE SUPLI MADI ASSAZIONE iverf r oggetto pierffmm] inpsibiliti SEZIONE SECONDA CIVILE nelor framin(out ex malt. * 1 3 4 5 6 1 3 4 8 2 8, i fot Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: fumafus in exces tatanti ex vt-17992, R.G.N. 11621/99 - Presidente- Dott. Franco PONTORIERI M fills Pharma Cron. 2854 - Consigliere Dott. Ugo RIGGIO 326 - Rel. Consigliere Rep. Dott. Rosario DE JULIO Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Ud.19/06/01 - Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE ha pronunciato la seguente г The Jarlin Tharan, est S E N TEN ZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE NOVEGRO SRL, in persona del legale UFFICIO COPIE PARCO ESPOSIZIONI Richiesta JORE pro tempore e A.U. Arch. PAGLIUZZI rappresentante dal Sig. per diritti 30 domiciliato in ROMA VIAGabriele, elettivamente 2.9.GEL-2002 CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio dell'avvocato IL CANCELLIERE CONSOLO GIUSEPPE, che difende, giusta delega in : atti;
ANCELLE
- ricorrente -
contro
EDISPE S.N.C., di VACCARO CE in liquidazione, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSTANTINO MORIN 271 presso lo studio dell'avvocato CE GUTTEREZ, 2001 difeso dall'avvocato VALFREDO NICOLETTI, giusta delega 1022 -1- in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 1970/98 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 03/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/06/01 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito 1 'Avvocato RUGGIERI Gianfranco per delega dell'Avv.CONSOLO, depositata in udienza, difensore del che ha chiesto 1'accoglimento del ricorrente ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 18 ottobre 1990 la Edispe Snç conveniva in giudizio la Srl Parco Esposizioni Novegro per sentirla condannare al pagamento della complessiva Somma di £. 132.504.478 oltre rivalutazione e interessi ed in particolare di £. 33.757,528 E titolo di provvi- gioni residue, £ 38.746.950 a titolo di risarci - mento per anticipata risoluzione contrattuale pari alle provvigioni dell'anno 1989 e di £. 60.000.000 a titolo di risarcimento del danno per le lesioni gravissime all'immagine e alla credibilità commerciale. A sostegno della pretesa la società attrice esponeva che fra le parti, nel 1984, era intervenuto ЦП accordo di durata triennale col quale veniva conferito mandato alla Edispe snc di promuovere e concludere contratti di affitto di aree dell'esposizione di Novegro in occasione della rassegna annuale denominata "Festa della Birra" con l'obbligo а carico della proponente - mandante Società Parco Esposizioni di Novegro di corri- spondere provvigioni pari al 198 del monte canoni. Nel triennio indicato, e cioè negli anni 1985, 1986 e 1987, la manifestazione fieristica si era 1 puntualmente svolta secondo programma ed i contratti concernenti gli spazi espositivi conclusi dalla Edispe Snc erano stati regolarmente esequili, tant'è che il rapporto era stato confermato per un ulteriore periodo, fissando anche una provvigione più elevata (23% in luogo del 19%); che la Edispe aveva provveduto quindi a concludere, nel srl periodo dicembre 1988 gennaio 1989, contratti per - 1'ammontare di £. 156.465.000, maturando un creditc per provvigioni pari a £. 38.746.950; che, avendo ricevuto a titolo di anticipo la somma ċi £. 10.379.279, essa rimaneva creditrice, nei confronti della srl Parco Esposizioni di Novegro, della somma di £. 28.367.671 oltre IVA del 19% e quindi, complessivamente, di £. 33.357.528; che, contra- - riamente a quanto avvenuto per i tre anni prece- denti, - il comune di Segrate, cui era stata presentata tempestiva istanza il 21 aprile 1989, aveva negato "per motivi di ordine pubblico" la prevista autorizzazione per lo svolgimento della rassegna fieristica, programmata per il periodo 29 - -giugno 9 luglio 1989, in concreto per mancanza di adeguato numero di vigili urbani che garantis- sero l'ordinato svolgimento della manifestazione, rendendo così impossibile svolgimento della medesima;
che di conseguenza, la manifestazione s.r.l. Parco Esposizioni di Novegro aveva comunicato, con nota del 3 luglio 1989, alla Edispe Srl che nessuna provvigione le sarebbe stata corrisposta perché non spet ante а causa della sopravvenuta impossibilità di dare esecuzione ai contratti di affitto delle aree di esposizione. La Edispe srl, pertanto, adiva il Pretore del lavoro prima e, dichiaratosi quello incompetente, i1 Tribunale di Milano poi, per ottenere il pagamento delle residue provvigioni, oltre il risarcimento dei danni per la riscluzione anti- cipata del rapporto e per la lesione della propria immagine e credibilità commerciale. Si costituiva in giudizio la Srl Parco Esposizioni contestando la fondatezza della domanda attrice ė chiedendo, in via riconvenzionale, ia restituzione della somma di £. 10.379.279 versată all'Edispe snc ā Litolo di anticipazione provvi- gioni. Con sentenza in data 5.4.1993 il Tribunale di rigettava la domanda principale ea, inMilano accoglimento della domanda riconvenzionale, condan- пата la Edispe s.n.c. a restituire la somma di £. 10.379.270, oltre interessi legali, alla Parco Esposizioni Novegro s.r.l.. Proponeva appello la Edispe s.n.C., cui resisteva la s.r.
1. Parco Esposizioni Novegro. La corte d'appello di Milano, con sentenza 3.7.1998, in parziale accoglimento del9.12.1997 gravame, condannava l'appellata al pagamento in favore dell'Edispe s.n.c., a titolo di saldo delle dovute provvigioni, la Somma complessiva di £. 33.757.528, con gli interessi legali C la rivalutazione monetaria, e rigettava la domanda riconvenzionale deila s.r.l. Parco Esposizioni Novegro di restituzione della Somma di 1. 10.379.279, già corrisposta alia Edispe s.n.c. а titolo di accorto sulle dovute commissioni. Avverso tale ultima sentenza ricorre рег cassazione la s.r.
1. Parco Esposizioni Novegro con unico motivo;
resiste con controricorso la חנך Edispe s.n.c.. Entrambe le parti hanno presentato note illustrative. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico articolato motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1749 cod. civ., jn relazione all'art. 2697 cod. Civ., nonché agli artt. 1418, 1463 e 1467 cod. e contradditzoria motivazione civ. nonché crrata Su un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere erroneamente la corte d'appello di Milano -, rel riformare la sentenza di affermato il diritto della società -primo grado, Edispe alle provvigioni relative ai contratti di affitto delle aree espositive nell'ambito della manifestazione fieristica "Festa della birra" nel comune di Segrate, avendo ritenuto la società Parco Esposizioni Novegro responsabile della mancata esecuzione dei contratti medesimi e quindi tenuta ex art. 1749 cod. civ. а corrispondere le provvigioni nella misura pattuita. Deduce la ricorrente che i giudici di appello hanno erroneamente ritenuto che, - pur avendo la società proponente avanzato due mesi primi della manifestazione fieristica regolare domanda per ottenre la necessaria autorizzazione e che questa fosse stata negata dal comune per motivi di ordine pubblico, la responsabilità dell'attuale ricorrente per la mancata esecuzione dei contratti, conclusi con lạ società Edispe, andava comunque affermata, perché il factum principis non faceva venir meno la colpa originaria della società Parco Esposizioni Novegro, consistita nell'avere conferito alla Edispe l'incarico di promuovere i 7 contratti di partecipazione alla festa della birra del 1989, in mancanza dell'autorizzazione ammini- indispensabile per organizzare la mani- strativa festazione fieristica pubblica e nonostante fosse "prevedibile la possibilità di diniegc della Buddet a autorizzazione". Sempre secondo la ricorrente la corte di merito ha altresì omes So di considerare che, dalla affermata impossibilità originaria della presta- zione, conseguiva la declaratoria di nullità, del contratto e quindi l'assoluta inidoneità dello stesso a produrre effetti per le parti contraenti (art. 1345 e 1348 cod. civ.); che la mancanza di autorizzazione comunale per lo svolgimento della manifestazione fieristica, al momento della stipula del contratto di agenzia, era e doveva essere non solo nota alle parti, ma anche "normale", perché il provvedimento autorizzatorio non poteva essere emesso che in prossimità della manifestazione, implicando conoscenza e valutazioni di elementi di -i motivi di ordine pubblico che per loro fatto - natura certamente non potevano essere anticipati di mesi o di anni rispetto al momento in cui doveva svolgersi la manifestazione fieristica;
che non era possibile per la ricorrente acquisire preventi- ☑ vamente l'autorizzazione per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche dell'anno 1989; che di consequenza nessun inadempimento era configurabile sicchésocietà proponente,a carico della ncn realizzata 1'ipotesi di cui all'art. risultava 1749, 1° comma, cod. civ. (cfr. Cass. sentt. n. 1142/1995, n. 925/1990, n. 3905/1968, n. 321/1984 e n. 5532/1986). Deduce, infine, la ricorrente che la successiva autorizzazione comunale, contrariamente a quanto assume il Tribunale, si configura più che come vera Ё propria condizione, come condizione non -sviluppata o inespressa presupposizione consi- stente in una determinata situazione di fatto o di diritto del tutto indipendente dalla volontà dei contraenti, та da questi tenuta presente nella formazione del loro consenso, come presupposto condizionante il negozio quindi assunto da entrambe le parti come elemento di rischio della inefficacia del contra to 它 delle rispettive attività imprenditoriali;
che La mancata condizione per il verificazione di tale Suo carattere oggettivo e del tutto autonomo rispetto alla volontà dei contraenti assume rilievo ai fini dell'efficacia del contratto, risolvendone ex tunc 9 gli effetti, per cui i giudici d'appello avevano errato nel ΠΟΠ ritenere la ricorrente stessa liberata dalle obbligazioni assunte e quindi поп tenuta ad alcun risarcimento dei danni per la sopravvenuta impossibilità di dare esecuzione al contratto concluso con la Edispe s.n.c.. Il motivo è infondato. Va innanzitutto precisato che non risulta daçli atti cel giudizio е dall'esame della senterza impugnata che la Edispe s.n.c. fosse a conoscenza della mancanza di autorizzazione da parte del Comune all'atto della stipula del contratto. E anche dato incontroverso che doveva essere la ricorrente a munirsi di autorizzazione comunale prima del contratto o quanto meno successivamente. Sicchè il rischio della mancata autorizzazione rendeva responsabile la stessa di tutti i danni provocati alla controparte che confidava incolpe- volmente nell'esistenza dell'autorizzazione stessa, conseguita dalla società Parco Esposizioni Novegro. Correttamente la sentenza impugnata ritiene che non avendo, sia al momento del mandato, che successivamente £ fino alla conclusione dei la società preponente, mai fatti contratti, - menzione del fatto di non essere in possesso per la 10 manifestazione fieristica della necessaria autorizzazione del Comune di Segrate, ha così reso legittimo il comportamento dell'agente che, confi- dando nell'impegno contrattuale della preponente, aveva concluso i contratti di partecipazione allegati nel fascicolo con il versamento da parte dei contraenti della somma corrispondente al 50% di quella contrattualmente dovuta;
2 che gli stessi erano stati stipulati in nome e per conto della società mandante dal dicembre 1988 al gennaio 1989, effettuando i relativi versamenti nelle casse della preponente. La società preponente, peraltro, solo in data 21.4.1989 aveva presentato istanza per ottenere la autorizzazione comunale, negata dal Comune di Segrate con decisione notificata in data 26.5.1989: sicchè, giustamento, l'agente ritenuto il comporta- mento della proponente contrario a buona fede per avere dolosamente tenuto nascosto il mancato inoltro della richiesta di autorizzazione ed avere ritardato la richiesta stessa in tempi successivi alla conclusione dei contratti, aveva chiesto il pagamento delle provvigioni ed il risarcimento dei danni. L'oggetto del rapporto di agenzia è quello di 11 promuovere contro retribuzione la conclusione di contratti. E poiché la Edispe s.n.c. ha svolto, la propria opera in completa ed assoluta buona fede, confidando nella regolarità della proposta da parte dell'attuale ricorrente e nell'esistenza dell'auto- rizzazione comunale, esattamente la Corte di merito ha ritenuto dovute le provvigioni. ΙΠ ordine all'ultima censura Tossa calla ricorrente, che ha prospettato la successiva autorizzazione comunale come condizione non sviluppato o inespressa cd. presupposizione - vā TORT 129.11 rilevato che la Censura stessa è nuova ė non stata dedotta nei procedenti giudizi di merito;
che 2011Y essa pertanto è inammissibile in questa sede di [TOT: 160,10 legittimità. Rigettato il ricorso e poiché ricorrono giusti motivi, vanno compensate le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa spese. Così deciso in Roma il 19 giugno 2001 Pentower se complire est. Педней Прижий franc IL CANCELLIERE C1 Valeria Ner! 7002 DEPOSITA GF 12