Sentenza 23 marzo 2004
Massime • 1
Qualora, in pendenza di ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso ordinanza del Tribunale che, su appello del P.M., aveva disposto il ripristino della custodia cautelare in carcere in luogo degli arresti domiciliari, precedentemente sostituiti con il provvedimento appellato alla suddetta più grave misura, il giudice, ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen., abbia ulteriormente disposto la sostituzione degli arresti domiciliari con l'obbligo di dimora, tale ultimo provvedimento, una volta divenuto definitivo per mancata impugnazione, rimane fermo pur a fronte della sopravvenuta definitività della precedente ordinanza di ripristino della custodia cautelare, prodottasi in conseguenza del mancato accoglimento del summenzionato ricorso per cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/03/2004, n. 41150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41150 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 23/03/2004
Dott. BATTISTI Mariano - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. TUCCIO Giuseppe - Consigliere - N. 579
Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SPAGNUOLO Antonio - Consigliere - N. 042371/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO GIP TRIBUNALE di MESSINA;
nei confronti di:
1) AN IP, N. IL 28/09/1977;
avverso ORDINANZA del 14/10/2003 GIP TRIBUNALE di MESSINA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BATTISTI MARIANO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. FRATICELLI Mario che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Il giudice per le indagini preliminari dal tribunale di Messina, con ordinanza del 2 dicembre 2002, applicava a PP AN la misura della custodia cautelare in carcere, perché indagato per i reati di cui agli artt. 73 e 74 D.P.R. n. 309/1990. 2 - Lo stesso g.i.p., con provvedimento del 10 marzo 2003; disponeva "la trasformazione dell'attuale misura - custodia cautelare - cui è sottoposto AN PP in quella degli arresti domiciliari".
3 - Il p.m. impugnava l'ordinanza e il tribunale per il riesame, in accoglimento dell'appello, ripristinava la misura della custodia cautelare con ordinanza del 3 aprile 2003, avverso la quale veniva proposto ricorso per Cassazione.
4 - Il p.m., il 30 maggio 2003, nell'esprimere parere favorevole all'accoglimento delle istanze del difensore, chiedeva la revoca della misura degli arresti domiciliari e la sostituzione della stessa con quella dell'obbligo di dimora nel comune di residenza con il divieto di allontanarsi dall'abitazione in determinate ore e con facoltà di assentarsi per recarsi al lavoro.
5 - Il g.i.p., il successivo 4 giugno, revocava la misura degli, arresti domiciliari sostituendola, come da richiesta del p.m.
6 - La Corte di Cassazione, con sentenza del 21 ottobre 2003, dichiarava inammissibile il ricorso avverso l'ordinanza, in data 3 aprile 2003, del tribunale del riesame.
7 - Il difensore, in data 24 ottobre, premettendo che la misura degli arresti domiciliari era stata revocata e sostituita, anche su parere/richiesta del p.m., il precedente 4 giugno 2003, chiedeva al p.m. di revocare il provvedimento di esecuzione dell'ordinanza e, per l'effetto, di disporre la scarcerazione del AN. a - Il g.i.p.; con ordinanza del 24 ottobre 2003, rigettata la richiesta del difensore di revoca della misura dell'obbligo di dimora, disponeva la scarcerazione del AN e il ripristino dalla situazione precedente, rilevando che "la sussistenza delle esigenze cautelari deve essere valutata al momento della decisione" e che "non v'è dubbio che ben possa procedersi, da parte del g.i.p., ad un successivo pronunciamento di revoca degli arresti domiciliari senza essere vincolato all'appello del p.m. e alle successive vicende in Cassazione".
9 - Il procuratore della Repubblica ricorre per Cassazione denunciando "insussistenza di motivazione".
Deduce che, nella specie, "si tratta di ritenere o meno esecutiva l'ordinanza del tribunale del riesame a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione, indipendentemente dalle successive deliberazioni del g.i.p. in ordine alla opportunità di mantenere anche la misura egli arresti domiciliari", e che, "a parere dell'ufficio, l'ordinanza del tribunale per il riesame, applicativa della custodia cautelare in carcere, divenuta esecutiva, costituisce valido titolo per la carcerazione, mentre inefficace diviene, al contrario, il provvedimento del g.i.p. - successivo all'ordinanza del tribunale, seppure antecedente alla sua esecutività - che ulteriormente provvede in ordine allo status libertatis dell'indagato". "Non si vede, invero, in base a quale norma il provvedimento del tribunale, confermato dalla suprema corte, debba essere caducato da un successivo provvedimento del g.i.p.; ma, anzi, milita nel senso della sua eseguibilità ed efficacia il concetto di giudicato cautelare che verrebbe invece messo in non cale ove si accedesse alla tesi del giudice per le indagini preliminari, tesi che, se accolta, renderebbe assolutamente inutile ogni gravame proposto dal p.m. avverso le ordinanze del g.i.p.".
"In realtà - aggiunge - la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dall'indagato nei confronti dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere adottata dal tribunale per il riesame, agisce ex tunc e rende, quindi, inefficaci i successivi provvedimenti del g.i.p. adottati in terna di libertà personale".
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il ricorso è infondato.
a - La norma "in base alla quale il provvedimento del tribunale della libertà può essere caducato da un successivo provvedimento del giudice" è la norma dell'art. 299 c.p.p.. Il comma 1 di questa norma dispone, invero, che "le misure coercitive e interdittive sono immediatamente revocate quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'art. 273 o delle disposizioni relative alle singole misure ovvero le esigenze cautelari previste dall'art. 274", il comma 2 aggiunge che, "salvo quanto previsto dall'art. 275, comma 3, quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, il giudice sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravi" e il comma 3, infine, prevede che "il pubblico ministero e l'imputato richiedono la revoca e la sostituzione delle misure al giudice il quale provvede con ordinanza entro cinque giorni dal deposito della richiesta". b - L'interpretazione delle norme in questione è nel senso che "la revoca delle misure coercitive o interdittive di cui all'art. 299 c.p.p. - c. 3 può aggiungersi, la sostituzione delle stesse - trova il proprio presupposto nell'esigenza della perdurante legittimità della misura imposta, con conseguente, costante ed aggiornato adeguamento dello status libertatis dell'indagato, o a seguito a 'fatti sopravvenutì o ad eventuali modifiche della situazione processuale nonché dei presupposti o condizioni di legge, ovvero a fatti preesistenti e non conosciuti o non valutati dal giudice, avendo riguardo sia ai fatti sopravvenuti, sia quelli originare coevi all'ordinanza impositiva (Cass., 3 marzo 1995, rv. 2.1072). E, ancora: "Nei provvedimenti concernenti le misure cautelari coercitive, condizionate dal principio rebus sic stantibus, la regiudicata si atteggia in modo particolare, per la necessità di adeguare costantemente lo status libertatis alle modifiche sostanziali e/o processuali che intervengono nel corso delle indagini, sicché il venir meno del gravi indizi di colpevolezza o della ravvisate esigenze cautelari impone la revoca o la modifica del precedente provvedimento coercitivo, ancorché definitivo in quanto non impugnato o in quanto si siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge (Cass., 8 giugno 1993, n. 1887, rv. 194241; 15 luglio 1993, n. 2296, rv. 194735). Questi principi sono stati ribaditi, recentemente, dalla sentenza delle ss.uu. 31 marzo 2004, Donelli. Le sezioni unite, nel risolvere in senso affermativo la questione - in ordine alla quale v'era contrasto nella giurisprudenza della corte - se le parti, nell'appello in tema di misure cautelari personali, possano produrre elementi probatori, nuovi sia sopravvenuti, che preesistenti, acquisiti anche all'esito di investigazioni difensive, hanno anche affermato che, "al pari delle decisioni di riforma extra o ultra petita consentite nell'appello cognitivo in deroga all'effetto devolutivo e ispirate al favor rei - basti pensare all'obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità ai sensi degli artt. 152, camma 1, c.p.p. abrogato e 129, comma 1, vigente c.p.p. -, anche il giudica dall'appello ex art. 299, che sia nello stesso tempo investito di una domanda cautelare del p.m., è, da un lato, vincolato al rispetto delle disposizioni di cui al comma e 3 dell'art. 299, le quali, nella logica del favor libertatis, esigono il costante e necessario adeguamento dello status libertatis dell'imputato alle risultanze del procedimento, mentre, dall'altro, non è in alcun modo legato allo specifico petitum dell'impugnativa di parte ed è, comunque, abilitato, oltre i confini del devolutum, ad intervenire anche d'ufficio pro libertate".
2 - Applicando questi principi al caso di specie, non può non osservarsi che l'ordinanza, in data 4 giugno 2003, che ha disposto la revoca della misura degli arresti domiciliari e la sostituzione della stessa con la misura dell'obbligo di dimora in un certo comune con il divieto di allontanarsene, è stata emessa su richiesta del difensore confortata dal parere, assolutamente favorevole del p.m., il che sta a significare che il p.m. e il g.i.p. hanno convenuto, con l'indagato, che le esigenze cautelari non fossero tali da rendere necessari gli arresti domiciliari, ma potessero essere adeguatamente soddisfatte con la revoca della relativa misura e con la sostituzione della stessa con altra meno afflittiva.
Il g.i.p., in altri termini, su richiesta del difensore, fatta ampiamente propria dal p.m., ha ritenuto, avvalendosi dei poteri riconosciutigli dall'art. 299 c.p.p., di dovere adeguare lo status libertatis alle risultanze del procedimento, adeguamento avverso il quale non v'è stata, com'era prevedibile, alcuna impugnazione. È in questo contesto che è intervenuta la sentenza della Corte di Cassazione che, dichiarando inammissibile il ricorso, ha fatto sì che divenisse definitiva l'ordinanza, in data 3 aprile 2003, del tribunale del riesame, il quale, in accoglimento dell'appello del p.m., aveva ripristinato la misura della custodia cautelare in carcere, revocata, una prima volta, dal g.i.p. con l'ordinanza del 10 marzo 2003, e sostituita, contestualmente, con la misura degli arresti domiciliari.
La sentenza della Corte di Cassazione, che, come rilava correttamente il ricorrente, agisce ex tunc, cioè a quel particolare stato degli atti oggetto dell'ordinanza divenuta definitiva, è intervenuta, dunque, in un contesto, successivo all'ordinanza avverso la quale il ricorso era stato proposto;
mutato, nuovo, in un contesto in cui "l'esigenza del costante e necessario adeguamento dello status libertatis" e, quindi, l'esigenza di adeguare costantemente le esigenze cautelari, ricorrendone le condizioni;
avevano imposto al p.m. di chiedere e ai g.i.p. di disporre la revoca della misura degli domiciliari sostituendola con altra meno afflittiva. L'esecutività dell'ordinanza, che ha ripristinato la misura della custodia cautelare in carcere, non ha, pertanto, alcun potere di incidere su una situazione, in tema di libertà, creata da un provvedimento definitivo perché non impugnato - previsto dalla legge e previsto come successivo ad altri provvedimenti di segno diverso o parzialmente diverso - con il quale il giudice, ravvisata l'esigenza di adeguare lo status libertatis alle modifiche sostanziali e/o processuali, ha revocato la misura degli arresti domiciliari sostituendola con quella dell'obbligo di dimora.
Nè può invocarsi, come fa il ricorrente, il giudicato cautelare, che di efficacia preclusiva del giudicato cautelare - limitata allo stato degli atti e alle questioni dedotte - può parlarsi, a ragione, quando, divenuto definitivo, perché non impugnato, il provvedimento del tribunale del riesame o, se impugnato, a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione, venga emessa, ex art. 299 c.p.p., c. 3 quindi, successivamente, un'ordinanza di revoca o di sostituzione della precedente misura fondandola sugli stessi elementi già presi in considerazione e disattesi dalla precedente, definitiva, ordinanza, ma non quando, come nel caso di specie, il provvedimento impugnato con la richiesta di riesame diventi definitivo dopo l'emissione dell'ordinanza di revoca o di sostituzione e dopo che questa ordinanza sia divenuta anch'essa definitiva per mancanza di impugnazione.
Nè si obietti, infine, come obietta il ricorrente che, se così fosse, sarebbe assolutamente inutile ogni gravame proposto dal p.m. avverso le ordinanze del g.i.p..
Per cogliere i limiti dell'obiezione è, invero, sufficiente considerare sia che l'impugnazione è, ontologicamente, gravame avverso un provvedimento emesso allo stato degli atti, rebus sic stantibus, che potrebbe essere superato dall'evolversi della situazione sostanziale e processuale, di cui potrebbe convincersi lo stesso p.m., sia che questi, ove ritenga che l'impugnazione sia fondata e che, invece, non abbiano consistenza giuridica il successivo o i successivi provvedimenti del g.i.p., può avvalersi, di nuovo, della facoltà di impugnarli, per ottenerne l'annullamento.
3 - Si perviene, peraltro, allo stesso risultato - al rigetto del ricorso - facendo applicazione dell'affermazione secondo cui "il principio dal giudicato cautelare comporta l'applicazione in via analogica dell'art. 669, comma 7, c.p.p., in virtù del quale, nel caso di due sentenze irrevocabili, una di condanna e una di proscioglimento, viene eseguita solo quest'ultima e revocata quella di condanna, con la conseguenza che, in presenza di due provvedimenti de libertate irrevocabili, basati sugli stessi elementi di fatto, deve essere eseguito il provvedimento più favorevole" (cfr. Cass., 18 aprile 1994, n. 15823 rv. 198002).
4 - Ciò premesso, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2004