Sentenza 8 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/02/2001, n. 1789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1789 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula B 0 1 7 8 9 /0 1 CORTE SUPREMA DICASSAZIONE UFFICIO COPIE REPUBBLICA ITALIANA Rilasciata copia legale IMPS Im nome del Popolo Italiano a Sig.. per diritti L. : La Corte Suprema di Cassazione 20.2.04 il IL CANCELLIERE Sezione Lavoro. Oggetto: Prev. soc. composta dai signori Magistrati: R. G.m. 13810/1998 dr. Giovanni Prestipino Presidente Cron. 3811 dr. Alberto Spand Consigliere dr. Donato Figurelli Consigliere rel. Rep. dr. IA Vigolo Consigliere Ud.25.10.2000 dr. Camillo Filadoro Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro CORTE SURR tempore prof. ing. Giovanni Billia, rappresentato Richiesta copla studio e difeso per procura in calce al ricorso dagli avv. IL SOLE 24 ORE dal Sig. Giuseppe Fabiani, Vincenza Gorga ed Umberto Luigi 3000 por diritti - 8 FEB. 2001 三 Picciotto, con i quali è elettivamente domiciliato IL CANCELLIÈRE presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso CANCELLERIA in Roma alla via della Frezza n. 17, ricorrente;
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CONTRO
MP TO, AN DO, MA IA, W- 1 - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE AT RI, RO MA,, ER Bruno, Rilasciata copia legale al sig. AC ZO TE, LO RG, ZO RG, per diritti L. ✓ il" 2 LEER 2001 LE IA, TO NA, NO NS, TI0270 RI, BO NO Cegiom, י ZZ MA, ZA RG, tutti elettivamente do- miciliati in Roma alla via Arno n. 47 presso lo studio dell'avv. Franco Agostini, che li rappresenta e difende per procura a margine del controricorso, controricorrenti;
NONCHE' TO Bruno,. بسوار intimato;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Ve- mezia in data 23 ottobre 23 dicembre 1997, n. 213/97, - n. 124/97 R. G.L.; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 25 ottobre 2000; udito l'avv. Giuseppe Fabiani per l'INPS; udito l'avv. Franco Agostini per i controricorrenti;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale dr. Antonio Buonajuto, che ha concluso per il ri- getto del ricorso.
2 - Svolgimento del processo. Com ricorso depositato il 28 aprile 1995 i signori TO PA ed altri adivamo il Pretore di Venezia per sentire loro riconoscere il diritto all'indennità di mobilità a decorrere dal 30 marzo 1993 fino alla cessazione dello stato di disoccupazione con conse- . guente condanna dell'INPS al pagamento delle presta- zioni per la parte nom riconosciuta com accessori di leg- Nel merito i ricorrenti esponevano di essere stati tutti dipendenti della A.T.P. s.p.a., che gestiva i trasporti extraurband mella provincia di Padova e che era stata dichiarata fallita dal locale Tribunale con sentenza del 9 gennaio 1993; erano state dunque avviate le procedure per il licenziamento delle maestranze che era avvenuto 11 30 marzo 1993 senza iscrizione nelle liste di mobilità senza attribuzione della relativa indennità. Peraltro l'art. 6, comma 17 bis, della legge n. 236/93, di con- versione del d.l. m. 148/93, aveva disposto una diretta integrazione della legge n. 223/91, estendendo le disposi- zioni in materia di mobilità ed il relativo trattamento anche al personale con rapporto disciplinato dal r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, e successive modifiche, "che sia stato licenziato da imprese dichiarate fallite, o poste im liquidazione successivamente all'entrata in vigore -- 3 della presente legge". Veniva ancora riferito che 1'INPS l'avevaa cui era stata inoltrata domanda di mobilità - accolta a decorrere dal 20 luglio 1993, ritenendo che la modifica avesse efficacia solo dall'entrata im vigore della legge m. 236/93. I ricorrenti contestavano siffatta interpretazione, osservando che l'estensione del tratta- mento di mobilità era avvenuto per estensione diretta ed immediata integrazione della legge n. 223 con conseguent te retroattività della legge più recente: sottolineavamo che tale interpretazione era avvalorata da numerosi decre- ti legge succedutisi in materia nel corso del 1993 e del 1994, tutti nom convertiti, e da ultimo con il decreto legge 25 febbraio 1995 n. 55, con cui l'espressione suc- cessivamente alla data di entrata im vigore della presente legge era stata sostituita com quella "successivamente al- la data del 1° gennaio 1993 " Si costituiva l'INPS, che contestava la portata retroattiva della legge n. 236/93. Can sentenza n. 240 del 18 marzo 1997 £l Pretore accoglie- va la domanda, accertando il diritto dei ricorrenti al trat- tamento di mobilità con le decorrenze richieste. Avverso detta sentenza proponeva appello l'INPS. Gli appellati ribadivano la propria tesi. Con sentenza in data 23 ottobre - S 23 dicembre 1997 il Tribunale di Venezia rigettava l'appello. - 4 Osservava il Tribunale che 1'esame della legge 19 luglio 1993 m. 236, di conversione del d.l. 20 mansio 1993 n. 148 dimostrava che il legislatore aveva scelto la stra- da dell'integrazione diretta della precedente legge;
che comunque ogni ulteriore discussione im punto appa- riva superflua giacchè l'art. 7 della legge 23 dicembre 1996 n. 649, di conversione del decreto legge 23 otto- bre 1996 n. 542, aveva disposto che le parole di cui al dell'art. 3 della legge 23 luglio 1991 n.comma 4 bis 223,, introdotto dall'art. comma 177 bis del d.l. 20 maggio 1993 n. 148, introdotto com modificazioni dalla legge 19 luglio 1993 n. 236, "successivamente alla data di entrata im vigore della presente legge" somo sosti- tuite dalle seguenti "successivamente alla data del 1° gennaio 1993". Avverso detta sentenza, con atto notificato il 18 luglio 1998, l'INPS Ha proposto ricorso per cassazione, affi- dato ad unico motivo. Gli intimati hanno resistito con controricorso notificato ül 22 dicembre 1998, ad eccezione di IE RU,. che mom si è costituito in giudizio,, ed hanno depositato memoria. Motivi della decisione. Deve essere pregiudizialmente rilevata l'inammissibilità del controricorso, im quanto, come esposto im narrativa, - 5- nom stato notificato nel termine di cui all'art. 370 C.p. .. consegue anche l'inammissibilità della memoria. Com l'unico motivo, demunziando violazione e falsa appli- cazione dell'art. 4 bis della legge 23 Iuglio 1991 n.. 223, introdotto dall'art. 6, comma 17 bis del d.l. 20 maggio 1993 m. 148, a sua volta aggiunto im sede di com- verafone dalla legge 19 luglio 1993 m. 236, com riferi- mento all'art. 11, comma 1°, delle disposizioni sulla legge in generale, il tutto in relazione all'art. 360 m. 3 c.p.c., l'Istituto ricorrente deduce che il Tribu nalle ha accolto un'interpretazione letterale della dif sposizione che si assume violata, rivolta a privilegiare la portata integrativa, e quindi l'implicito riconosci- mento dell'efficacia retroattiva della stessa;
che la motivazione offerta dal Tribunale nom appare convincente;
che l'indennità di mobilità, quale misura a sostegno del reddito definitivamente perduto per effetto del licenzia- mento, rientra tra le prestazioni dell'assicurazione con- tro la disoccupazione involontaria, è correlata ad umo stato di disoccupazione attuale, ed è destinata a sovve- mire ad un perdurante stato di bisogno del lavoratore;
che l'innovazione legislativa appare riferita ad un ben determinato e cirocoscritto momento storico;
B: che suscita perciò serie perplessità l'applicazione retroattiva del trattamento di mobilità a periodi anteriori all'epoca 6 in cui il Parlamento ha ritenuto sussistere le magioni di negessità e di urgenza, che hanno portato all'emanazio- ne della disposizione estensiva. Il ricorso deve essere rigettato. Ed invero questa Corte resta esentata dal controllo sulla fondatezza dei rilievi svolti dall'ente ricorrentex the per effetto della modifica che, con l'art. 7 del d.l. 23 ottobre 1996 m. 542 (iterativo di altri preceden- ti e convertito nella legge 23 dicembre 1996 m. 649 che ha fatto salvi gli effetti ed i rapporti sorti im forza рушк di quelli precedenti), è stata apportata - proprio in re lazione all'ambito temporale dei limiti circa la sua appli- cabilità e com portata incontestabilmente retroattiva alla previsione di cui al comma 4 bis dell'art. 3 della legge n. 223 del 1991, essendosi stabilita l'applicabilità del tratta mento in materia di mobilità per il personale il cui rap- porto di lavoro sia disciplinato dal regio decreto m. 148 del 1931 (nel quale evidentemente debbono farsi rientrare gli intimati, avendo il Tribunale ritenuto e sul punto non è stata svolta contestazione alcuna che, nella specie, dovesse aversi riguardo proprio alla disciplina da questo dettata), licenziato da imprese dichiarate fallite, "succes- Ne sivamente alla data del 1° gennaio 1993". Vderiva che ricadendo gli intimati nella situazione personale descritta nella disposizione normativa come per ultimo così modificata, -7. essendo stato dichiarato il fallimento dell'impresa, alle cui dipendenze lavoravano, con sentenza del 9 gennaio 1993 ed essendo stati essi licenziati il successivo 30 marzo, proprio a causa di tale evento nei loro confronti deve ricevere applicazione, im ogni caso, la disposizione in questione. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono li- quidate come in dispositivo nei confronti delle parti costi- tuite, com distrazione in favore del difensore avv. Franco Agostimi;
mulla per le spese nei confronti dell'intimato nom costituito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate im lire 17.000 oltre lire 2.000.000 per omorario, nei confronti delle parti costituite, da distrarsi in favore dell'avv. Franco Agostini;
mulla per le spese nei confronti dell'intimato nom costit Così deciso in Roma il 25 ottobre 2000. Il Presidente (dr. Giovanni Prestipi wStill e IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA il Consigliere estensof Depositata in Cancelleria -8 FEB. 2001 (dr. Donato Figurelli) oggi, Amets Figender IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA 8.