Sentenza 25 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/07/2001, n. 10133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10133 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 10133 IN NOME DEL POPOLO ITAL NO SSAZIONE LA CORTE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Locazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DUVA - Presidente R.G.N.12044/98 Dott. Vittorio 15296/98 Dott. Ugo FAVARA Rel. Consigliere 22741 Cron. Dott. Roberto PREDEN Consigliere Rep. 3386 Dott. Renato PERCONTE LICATESE Ud. 07/02/01 Consigliere MALZONE ConsigliereDott. Ennio CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA per diritti L. Be Заев sul ricorso proposto da: 11251118 IL CANCELLIÈRE AR SPA, in persona dell'Amministratore Unico e 155 13000 legale rappresentante pro tempore dott. Antonio CANCELLERIA Spadaccini, elettivamente domiciliato in ROMA VIA D. CHELINI 5, presso lo studio dell'avvocato VERONI FABIO, BFD21899 che lo difende unitamente agli avvocati MENZA CARLO, FARINA SALVATORE, giusta delega in atti;
- ricorrente www
contro
POMONA SECONDA SPA, MONTEVENERE SRL IN LIQ.; 2001 intimati · 254 e sul 2° ricorso n'1° 15296/1998 proposto da: 1 S.P.A. POMONA SECONDA, in persona del legale rappresentante pro tempore l'Amm.re Unico dott. Domenico Lo Presti, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CIRO MENOTTI N. 4 presso l'avvocato FERDINANDO ALBISINNI la difende giusta delega a margine;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
S.P.A. AR -intimata- avversO la sentenza n. 54/98 della Corte d'Appello di Roma, IV Sezione Civile, emessa il 18/12/97 e depositata il 14/1/98 (R.G. 1576/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/01 dal Consigliere Dott. Ugo FAVARA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE, che ha concluso per l'accoglimento 2° motivo p.q.r. del ricorso principale, l'accoglimento del ricorso incidentale ed il rigetto del 1° motivo del ricorso principale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 30.1.1991 la soc. AR conveniva dinanzi al Tribunale di Roma la soc. NA Seconda per sentire dichiarare la risoluzione del contratto di 10- cazione avente ad oggetto un magazzino per deposito merci per inadempimento della locatrice in riferimento 2 ad un incendio verificatosi il 24.7.90 che aveva reso inservibile la rampa di accesso. Con lo stesso atto di citazione veniva chiamata in giudizio anche la SOC. 14.12.1989 aveva acquistato Montevenere che in data l'immobile dalla NA. Radicatosi il contraddittorio, la NA eccepiva difetto di legittimazione passiva per essersi il il fatto verificato dopo la vendita dell'immobile mentre in via riconvenzionale chiedeva la condanna dell'attrice al pagamento della somma di lire 18.945.620 e della metà dell'importo versato per regi- strare il contratto. Asseriva la NA che si era resa inadempiente la parte locataria alle obbligazioni as- sunte, in particolare aveva versato con ritardo il ca- none trimestrale Ottobre-Dicembre 89. Con sentenza n. 14742/95 il Tribunale di Roma, ri- tenuto che l'inadempimento dedotto dalla AR fosse riconducibile alla Montevenere per essersi il fatto ve- rificato dopo l'acquisto dell'immobile e che i danni chiesti in via riconvenzionale dalla NA fossero anch'essi maturati dopo la vendita dell'immobile riget- tava entrambe le domande per difetto di legittimazione. Avverso detta sentenza proponeva appello la NA deducendo che i fatti da essa denunziati si erano veri- ficati prima della vendita dell'immobile e, di conse- 3 guenza, i relativi diritti si erano già maturati prima della vendita stessa. Resisteva la AR mentre rimane- va contumace la SOC. Montevenere. Con sentenza del 14.1.1998 la Corte di Appello di Roma accoglieva in parte la impugnazione della NA condannando la AR al pagamento della somma di lire 18.993.120, oltre in- teressi e spese del doppio grado. Osservava, tra l'altro, la Corte che il diritto al ma-rimborso della somma spesa per la registrazione era turato appena 19 giorni dopo l'inizio della locazione. In pari tempo, il diritto al pagamento del canone nella misura intera (152 milioni per anno) contrattualmente stabilita per inefficacia "ex tunc" del bonifico (42 milioni) concesSO si era perfezionato anch'esso prima della vendita dell'immobile locato col mancato pagamen- to nel termine pattuito del 5.10.1989 della rata trime- strale di canone relativa ai mesi di ottobre a dicembre 1989 per cui l'appellante andava ritenuta legittimata ad agire. Riteneva, ancora, la Corte che l'avveramento dell'evento futuro ed incerto previsto dalle parti come condizione risolutiva del contratto о di una clausola producesse effetti a prescindere da ogni indagine sul comportamento colposo delle parti in ordine al verifi- carsi dell'evento stesso. La Corte di Appello, da ultimo, accordava gli inte- ressi di mora nella misura del 2% mensile sulle somme rivalutate mese per mese come pattuiti, con riferimento al ritardato pagamento degli oneri accessori e dei ca- noni dal 6.10.1989 ed il 23.1.1990 e quindi, sulla som- ma di lire 8.445.620, mentre con riferimento alle altre somme andavano accordati dalla domanda gli interessi legali sulle somme rivalutate in mancanza di una diver- sa pattuizione. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cas- sazione la soc. AR affidandolo a due motivi. Ha resistito con controricorso la SOC. NA Se- conda che, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale affidato ad unico motivo. La soc. Montevenere non ha svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Vanno preliminarmente riuniti i ricorsi ex art. 335 c.p.c. trattandosi di impugnazioni avversO la stessa sentenza. Con il primo mezzo di annullamento la SOC. AR, denunziata la violazione degli artt. 1362, 1382 C.C., nonché la insufficiente motivazione della sentenza con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., lamenta che la Corte di Appello abbia tra- scurato di considerare che, nella specie, non si versa- 5 va in un caso di inadempimento ma solo di ritardato adempimento onde il danno da ritardo andava calcolato ex art. 1223 C.C. Assume, ancora, la ricorrente che la Corte territoriale, al contrario, pur ammettendo che vi era stato un semplice ritardo nel pagamento ha ritenuto non necessario indagare sulla gravità del ritardo del pagamento e sulla colpa delle parti. Assume, da ultimo, la AR di non dovere pagare 18.993.120, oltre rivalutazione ed interessi su lire somma rivalutata, ma solo interessi sulla somma pagata in ritardo (8.445.620), oltre lire 47.500 quale metà della tassa di registrazione del contratto di locazio- ne. Con il secondo mezzo di annullamento la SOC. AR, denunziata la violazione degli artt. 1219, 1223, 1224, 2056 C.C., nonché la insufficiente motivazione della sentenza con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., lamenta che la Corte di Ap- pello abbia omesso di considerare che non vi era stato inadempimento ma solo ritardo nel pagamento del trime- stre ottobre-dicembre 1989, onde può competere solo un risarcimento pari agli interessi legali sull'importo dei canoni dal 5 novembre 1989 al 23.1.1990, nonché in- teressi legali su questa somma dal 24.4.1991 alla data del pagamento, esclusa ogni rivalutazione trattandosi 6 di debito di valuta e non di valore. Le perdette censure da esaminarsi congiuntamente per connessione sono da accogliere. I motivi sono, invero, fondati nella parte che in- carenza di motivazione della sentenza impu-vestono la gnata. Quest'ultima afferma: la corresponsione dell'interesse di mora del 2% mensile sulle somme riva- lutate mese per mese è stata prevista nel contratto per il ritardo nel pagamento dei canoni e degli oneri ac- cessori come stabiliti per effetto del bonifico conces- so;
tale interesse va riconosciuto alla NA dalla domanda e per il periodo 6.10.1989 al 23.1.1990, data del pagamento, solo in relazione al ritardato pagamento della somma di lire 8.445.620 riguardante il periodo locatizio ottobre-13.12.1989. Su tale importo, ma per il periodo successivo al 23.1.1990, nonché in relazione agli altri importi indicati, lire 47.500 (tassa di re- gistro) e lire 10.500.000 quale differenza dovuta per il periodo luglio-settembre 89 spettano alla NA dalla domanda gli interessi legali sulle somme rivalu- tate anno per anno, quanto precede in assenza di diver- sa pattuizione. Ora, non appare sufficientemente motivato il perché pur essendo previsto per il solo caso di inadempimento 7 l'obbligo per la AR di pagare alla NA una somma pari a quella versata in meno per effetto della accor- data condizionata riduzione, sia stata ritenuta, inve- ce, applicabile tale pattuizione anche per il caso di ritardo nell'adempimento essendo stato il canone di lo- cazione del quarto trimestre 1989 versato il 23.1.1990 e non il 5.10.1989. La sentenza presta, altresì, il fianco ai rilievi della ricorrente ove quest'ultima viene condannata al pagamento della somma complessiva di lire 18.993.120, parte di tale somma gravata, pur essendo debito di va- luta, di interessi legali sulle somme rivalutate di an- no in anno. Occorre, quindi, che la Corte del merito torni ad esaminare la portata delle clausole contrattuali alla luce delle predette considerazioni ed all'uopo la sen- tenza gravata va cassata sussistendo i denunziati vizi motivazionali integranti, come tali, violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. Gli atti vanno, pertanto, ri- messi al giudice del rinvio, che si indica in disposi- tivo, che riesaminate le risultanze processuali provve- derà ad emettere nuova decisione in relazione al lamen- tato difetto di motivazione sui punti sopra evidenzia- ti. Con l'unico mezzo del ricorso incidentale la SOC. 8 NA, denunziata la violazione degli artt. 1362, 1219, 1224, 1282 e 1284 C.C., nonché la insufficiente motivazione della sentenza con riferimento, rispettiva- mente, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., lamenta che la Corte di Appello abbia erroneamente riconosciuto i soli interessi legali dalla domanda per il periodo successivo al 13.12.1989 sulla somma di lire 8.445.620 e, per l'intero ritardo sugli altri importi liquidati, lire 47.500 e lire 10.500.000, rispettivamente per rim- borso spese di registrazione e differenza periodo 1.7.89-30.9.89. In particolare, la AR è stata condannata a ver- sare ad essa NA la somma di lire 18.993.120, oltre interessi al tasso convenzionale del 2% mensile sulle somme rivalutate mese per mese su lire 8.445.620 per il periodo tra il 6.10.89 ed il 23.1.90, al tasso legale sulla medesima somma per il periodo successivo al 23.1.90, al tasso legale su lire 10.500.000 e su lire 47.500 a fare data dalla domanda. Assume, infine, la ricorrente che su tutte le somme dovevano essere accordati gli interessi contrattuali ed a far tempo dalla data di maturazione delle stesse. La doglianza va accolta. La sentenza della Corte distrettuale non resiste, infatti, alle critiche della parte ricorrente laddove 9 omette di spiegare il perché vengono accordati gli in- teressi contrattuali solo fino al 23.1.90 e non anche successivamente, del pari non spiega in modo sufficien- te la decisione sulla decorrenza degli interessi mede- 109T 250.000 simi, dalla domanda e non dalla maturazione, come re- 456T 60000 clamati dalla ricorrente in via incidentale ed infine TOT. 3,10000 il perché non sia stato applicato per ogni voce il tas- SO convenzionale, del pari richiesto dalla NA Se- conda. La sentenza della Corte di Appello è incorsa quindi in tutte le contraddizioni logiche denunciate con il ricorso incidentale, onde annullata per i dedotti vi- zi motivazionali;
la causa va rimessa al giudice del rinvio per nuovo esame sulla base delle svolte conside- 1 0 0 2 razioni. Allo stesso giudice del rinvio è demandata la li- quidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale nonché il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le T R O spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Roma. Così deciso in Roma il 7.2.2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Ug. Javan Victoria fuva 10 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista