Sentenza 14 luglio 2010
Massime • 1
Non integra il reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico (art. 479 cod. pen.), né quello di abuso d'ufficio (art. 323 cod. pen.), la condotta del segretario comunale che con ordine di servizio, nel quale sia falsamente riportato di avere effettuato le opportune verifiche presso i responsabili dei servizi, trasferisca un dipendente comunale dai servizi demografici a quelli socio assistenziali, trattandosi di atto di gestione concernente la mobilità interna del singolo dipendente e da adottare in base ai parametri utilizzabili per i privati datori di lavoro, posto che il potere amministrativo autoritativo si è trasformato in potere privato che si esercita mediante atti di natura negoziale, in quanto tale, al di fuori delle materie conservate al diritto pubblico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/07/2010, n. 37262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37262 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 14/07/2010
Dott. CARROZZA Arturo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 1881
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - N. 43352/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) \T IU, N. IL *09/03/1958*;
avverso la sentenza n. 9178/2007 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 21/05/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/07/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CARROZZA;
Udito il Procuratore Generale, dott. Angelo Di Popolo, che conclude per l'annullamento senza rinvio, perché i fatti non sussistono. Udito, per la difesa, l'Avv. Del Basso De Caso Umberto che si associa.
FATTO E DIRITTO
1.- Il TO, con doppia conforme, è stato dichiarato colpevole del reato continuato di cui all'art. 323 e 479 c.p., per avere nella qualità di segretario comunale e direttore generale, in violazione delle norme regolamentari, effettuato lo spostamento del dipendente comunale EL A\ dai servizi demografici del Comune di *S. Nicola Manfredi*, ai servizi socio-assistenziali dislocati presso il CEP, siti in una struttura riadattata solo in parte, arrecando alla stessa danno con esautoramento dalle funzioni presso i servizi demografici e falsamente attestando di avere effettuato le opportune verifiche presso i responsabili dei servizi, fatto non rispondente al vero.
2.- L'imputato propone ricorso, deducendo:
a.- Violazione della legge penale, in quanto il regolamento comunale relativo alla mobilità aveva efficacia interna e non poteva includersi tra quelli previsti dall'art. 323 c.p.. b.- Mancanza di dolo, in quanto il trasferimento era meramente esecutivo di un indirizzo di Giunta espressivo della volontà di decentrare i servizi, superato peraltro dalla Delib. 7 novembre 2002 di includere la EL\ nei servizi socio-assistenziali, ed obiettivo principale della condotta dell'agente.
c.- Inesistenza del delitto di falso, in quanto le attività esercitate sarebbero collegate direttamente ad istituti privatistici d.- Mancanza di dolo nel delitto predetto in quanto l'atto non aveva alcuna natura attestativa ma atteneva a rapporti di lavoro privatizzati.
e.- Nullità dell'atto di costituzione di parte civile contenendo solo la sottoscrizione del difensore e non della parte. 3.- Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Anzitutto in fatto va evidenziato che la contestazione riguardava lo spostamento, con ordine di servizio, della dipendente comunale dai servizi demografici ai servizi socio assistenziali presso il CEP. Tale atto emesso dal segretario comunale era un semplice atto di gestione, riguardante la mobilità interna, che aveva riguardato esclusivamente la posizione individuale di una dipendente e non aveva efficacia di atto di portata generale.
Orbene, la sezione lavoro di questa Corte ha già avuto modo di affermare ripetutamente che "gli atti e procedimenti posti in essere dall'amministrazione ai fini della gestione dei rapporti di lavoro subordinati devono essere valutati secondo gli stessi parametri che si utilizzano per i privati datori di lavoro, secondo una precisa scelta legislativa, nel senso dell'adozione di moduli privatistici dell'azione amministrativa, che la Corte costituzionale ha ritenuto conforme al principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., (sentenze nn. 275 del 2001 e 11 del 2002)" (Cass., 17 settembre 2008 n, 23741, Cass., 18/02/2005, n. 3360).
Di conseguenza legittimamente il potere amministrativo autoritativo si è trasformato in potere privato, che si esercita mediante atti di natura negoziale, versandosi, nella specie, fuori delle materie conservate al diritto pubblico a norma di cui alla L. 23 ottobre 1992, n. 421, art. 2, comma 1, lett. c), nn. da 1 a 7, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 68, comma 1, e, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, art. 69, comma 1.
Non vertendosi in presenza di un atto autoritativo, ma di semplice ordine di servizio interno, non si riscontra il reato di falso in atto pubblico ne' di abuso di ufficio, mancando il presupposto:
l'esercizio di attività pubblicistica.
I reati, pertanto, non sussistono.
Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i fatti non sussistono.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2010