Sentenza 5 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/02/2003, n. 1667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1667 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2003 |
Testo completo
E N A IO L Z L A E R D , T 9 IS . 317 G T E R R . 'A N L A L D 3-5-1967 E REPUBBLICA ITALIANA D E T N E M S E "E E S IN NOME DEL POPOLO ITALIANO G I EG A L Dott. Rosario 0 1 6 6 7 / 03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SANZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE AMMINISTRATIVA Composta dagli Ill Presidente R.G.N. 10730/00 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Cron.3865 Consigliere Dott. Donato PLENTEDA FELICETTI Rel. Consigliere Rep. Dotti Francesco Ud. 16/10/2002 Dott Aniello NAPPI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FA IO, elettivamente domiciliato in ROMA presso 1'Avvocato "NICOLAgoffreds Marke PIAZZA DEL PARADISO 55, Barbantini dels insillue e diferte i Avvocato STARFA, rappresentato ANGELO SASSELLA giusta procura speciale per Notaio Schianta di Tirano, rep. 80607 del 28.06.2000 je fer procura cuargine del ill ricorso il 2° - - ricorrente
contro
PREFETTO DI SONDRIO;
intimato avverso la sentenza n. 154/00 del Tribunale di SONDRIO, 2002 depositata il 24/03/00; 1884 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/2002 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato BARBANTINI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri motivi. Svolgimento del processo 1 In data 18 settembre 1998 il Comune di Sondrio notificava a FA IO verbale di accertamen- to di una violazione (art. 157, comma 5) del codice della strada. Con ricorso al Prefetto in data 26 set- tembre 1998 il FA contestava la legittimità del verbale sotto vari profili. Il Prefetto rigettava il ricorso con ordinanza 28 maggio 1999, che il FA impugnava dinanzi al Tribunale di Sondrio con ricorso depositato il 29 ago- sto 1999. Instauratosi il contraddittorio il Tribunale di Sondrio, con sentenza depositata il 24 marzo 2000, ri- gettava l'opposizione. Avverso tale sentenza il FA ricorre a questa Corte, con atto notificato al Prefetto di Son- drio il 17 maggio 2000, formulando tre motivi di impu- 2 gnazione. La parte intimata non ha contro dedotto. Motivi della decisione 1 Con il primo motivo si denuncia la violazione de- gli artt. 203 e 204 del d. lgsl. 30 aprile 1992, n. 285, per avere il Tribunale erroneamente ritenuto la legittimità dell'ordinanza prefettizia impugnata nono- stante che fosse stata emanata dopo il decorso del ter- mine di novanta giorni previsto sall'art. 203 del codi- ce della strada. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 17, comma 132, della legge n. 127 del 1997, per essere stato l'accertamento compiuto da un ausilia- rio del traffico fuori dalla competenza attribuitagli. Con il terzo motivo si denunciano vizi motivazio- in ordine alla esistenza di segnalazione idonea nali del divieto di sosta. 2 Il primo motivo del ricorso é assorbente e fonda- to. Va premesso che, nel caso in cui il trasgressore di norme del codice della strada per le quali è previ- sta una sanzione amministrativa pecuniaria proponga ri- corso al Prefetto ex art. 203 di quel codice, come è incontroverso essere avvenuto nel caso di specie, il Prefetto, ricevuti gli atti così come previsto da tale articolo (comma 2), а norma dell'art. 204, nel testo 3 come modificato dall'art. 106 del d. lgs. n. 360 del 1993 applicabile alla fattispecie ratione temporis se riteneva fondato l'accertamento, doveva emettere, entro sessanta giorni, ordinanza motivata di ingiunzio- ne di pagamento della sanzione amministrativa da esso determinata secondo i criteri ivi indicati;
ove invece non ritenesse fondato l'accertamento, nello stesso ter- mine doveva emettere ordinanza motivata di archiviazio- ne degli atti, comunicandola all'ufficio o comando cui apparteneva l'organo accertatore, in quale ne deve dare notizia ai ricorrenti. Al riguardo questa Corte ha affermato, con giuri- sprudenza ormai consolidata, che 1' emanazione dell'ordinanza-ingiunzione dopo il decorso del su detto termine, rende il relativo provvedimento viziato da violazione di legge e, pertanto, invalido e annullabile (Cass. 12 dicembre 2001, n. 15709; 18 luglio 2000, n. 9447; 27 aprile 1999, n. 4204; 17 aprile 1999, n. 3848). Con la precisazione, peraltro, che ai sessanta giorni previsti dall'art. 204 vanno aggiunti i trenta assegnati dall'art. 203 all'ufficio о comando cui ap- partiene l'organo accertatore ai fini dell'istruttoria, per cui il termine complessivo doveva ritenersi di no- vanta giorni (Cass. 25 febbraio 1998, n. 2064), a meno che l'opponente provasse che il Prefetto aveva ricevuto 4 il ricorso prima della scadenza dei trenta giorni (Cass. 27 maggio 1999, n. 4204). Dalla sentenza impugnata risulta che il ricorso fu presentato dall'opponente al Prefetto in data 26 set- tembre 1998 e l'ordinanza-ingiunzione fu emessa in data 28 maggio 1999. Il Tribunale ebbe a ritenerla legittima in quanto emanata dal Prefetto entro il termine di sessanta gior- ni dal ricevimento del ricorso amministrativo, ancorché dopo la scadenza del termine di novanta giorni, giudi- cando - in contrasto con il principio sopra indicato ☐ ☐ che il mancato rispetto del termine complessivo di no- vanta giorni non fosse causa di illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, la sen- tenza cassata, e decidendosi la causa nel merito, l'ordinanza-ingiunzione n. 375/99 del Prefetto di Son- drio, con la quale era stato ingiunto a FA Fa- brizio il pagamento di lire 117.555, deve essere an- nullata. Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio di primo grado, condannando il Prefetto di Sondrio al pagamento delle spese del giudizio di cassa- zione, che si liquidano nella misura di euro duecento- cinquanta quanto agli onorari, oltre euro settanta per 5 spese vive.
P. Q. M.
La Corte di cassazione accoglie il primo motivo del ricorso;
dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e decidendo la causa nel merito an- nulla l'ordinanza ingiunzione n. 375/99 del Prefetto di Sondrio. Compensa le spese dsel giudizio di primo gra- do. Condanna il Prefetto di Sondrio al pagamento in fa- vore di FA IO delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella misura di euro duecento- cinquanta per onorari ed euro settanta per spese vive. Così deciso in Roma il 16 ottobre 2002, nella ca- mera di consiglio della prima sezione civile. Il Presidente Il Consigliere estensore (Rosario De Musis) (Francesco Felicetti) Jana Jelicat. IL CANCELLIERE CAPSATIONECORE Domenico Markalup Dap il 5 FEB. 2003 REFlat "ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 3-5-1967 N. 317" 6