Sentenza 30 luglio 1999
Massime • 1
La temerarietà della pretesa, che, a norma dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., deve concorrere con la manifesta infondatezza per giustificare la condanna del lavoratore soccombente nei giudizi previdenziali, è integrata da un comportamento processuale positivo contrario ai doveri di lealtà e probità processuale, e non può perciò essere ravvisata nella semplice contumacia della parte che, vincitrice in primo grado, eserciti il diritto di non difendersi in appello. (Nella specie, avendo il lavoratore ricevuto la prestazione previdenziale una settimana prima della proposizione del ricorso in primo grado, avendo poi ottenuto sentenza di accoglimento della domanda dal pretore, ed essendo rimasto contumace nel giudizio d'appello, era stato condannato al pagamento delle spese ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. con sentenza oggi cassata dalla S.C., avendo il giudice dell'impugnazione ritenuto che la temerarietà della pretesa poteva essere esclusa in primo grado, atteso il verosimile mancato coordinamento tra parte e difensore nella settimana precedente il deposito dell'atto introduttivo, ma non poteva essere esclusa per l'appello).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/07/1999, n. 8307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8307 |
| Data del deposito : | 30 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Mario DELLI PRISCOLI - Presidente -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Consigliere -
Dott. Federico ROSELLI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AN AR AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LUNIGIANA 6, presso lo studio dell'avvocato CARMELO D'AGOSTINO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO CERIONI, GIUSEPPE GIGANTE, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 23/96 del Tribunale di PATTI, depositata il 08/02/96 R.G.N.294/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/04/99 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso, l'accoglimento del terzo, l'assorbimento del secondo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 10 febbraio 1993 al Pretore di Patti, NN CO ZA chiedeva che l'Inps fosse condannato a corrisponderle un'indennità di malattia ed il Pretore accoglieva la domanda con decisione del 17 febbraio 1994, riformata però con sentenza 8 febbraio 1996 dal Tribunale, il quale, nella contumacia dell'appellata, osservava che la stessa aveva ricevuto la prestazione previdenziale il 3 febbraio 1993, ossia circa una settimana prima di iniziare il processo. Ciò ad avviso del Tribunale poteva escludere la temerarietà della pretesa in primo grado, considerato il verosimile mancato coordinamento fra parte e difensore nella settimana precedente il deposito dell'atto introduttivo, ma non la escludeva per il grado d'appello, le cui spese andavano perciò imposte alla soccombente ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ.. Contro questa sentenza ricorre per cassazione la CO ZA. L'Inps, intimato, non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt.82, 83, 437 cod. proc. civ., notando la mancata produzione, da parte dell'Istituto previdenziale convenuto in primo grado e poi appellante, della procura notarile alle liti, affermata negli atti difensivi ma non dimostrata.
La doglianza non può essere accolta.
Il mancato deposito della procura alle liti per atto notarile, richiamata nei suoi estremi essenziali in atti difensivi, determina l'invalidità della costituzione della parte soltanto nel caso in cui sia rimasto infruttuoso l'invito del giudice a regolarizzare gli atti mediante il deposito (Cass. 27 ottobre 1986 n. 6302, 6 febbraio 1998 n. 809). Nella sentenza qui impugnata, come nell'atto d'appello, è attestata espressamente la sussistenza della procura rilasciata dall'Inps agli avvocati Accolla, Ferrara e Iuvara, anche disgiuntamente. Nè la ricorrente, allora appellata, ha ritenuto di costituirsi e di eccepire alcunché in proposito (Cass. 23 gennaio 1998 n. 668, n. 1068 del 1999). Col terzo motivo, da esaminare con precedenza per ragioni di buon ordine espositivo, la ricorrente lamenta che, esclusa la manifesta infondatezza e temerarietà della pretesa in primo grado, il Tribunale l'abbia poi ravvisata in grado d'appello, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali, sulla sola base della contumacia dell'appellata.
Il motivo è fondato.
La temerarietà della pretesa, che a norma dell'art. 152 cit. deve concorrere con la manifesta infondatezza onde giustificare la condanna del lavoratore soccombente nei giudizi previdenziali, è integrata da un comportamento processuale positivo e contrario ai doveri di lealtà e probità processuale, ma non può essere ravvisata nella contumacia della parte che, vincitrice in primo grado, eserciti il diritto di non difendersi in appello (cfr. Cass.25 luglio 1996 n. 6697). La condanna alle spese, contenuta nella sentenza qui impugnata, deve perciò essere cassata e la non necessità di nuovi accertamenti di merito esclude il rinvio ad altro collegio (art. 384, primo comma, cod. proc. civ.). Il secondo motivo, concernente ancora il regolamento delle spese in appello, sotto il profilo del difetto di motivazione, resta così assorbito.
Le spese dell'intero processo possono essere compensate, in considerazione degli alterni esiti delle fasi di merito e di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara assorbito il secondo;
in relazione al motivo accolto cassa la condanna al pagamento delle spese contenuto nella sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara non dovute le spese del grado d'appello; compensa le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, il 12 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 1999