Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/07/1999, n. 8307
CASS
Sentenza 30 luglio 1999

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La temerarietà della pretesa, che, a norma dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., deve concorrere con la manifesta infondatezza per giustificare la condanna del lavoratore soccombente nei giudizi previdenziali, è integrata da un comportamento processuale positivo contrario ai doveri di lealtà e probità processuale, e non può perciò essere ravvisata nella semplice contumacia della parte che, vincitrice in primo grado, eserciti il diritto di non difendersi in appello. (Nella specie, avendo il lavoratore ricevuto la prestazione previdenziale una settimana prima della proposizione del ricorso in primo grado, avendo poi ottenuto sentenza di accoglimento della domanda dal pretore, ed essendo rimasto contumace nel giudizio d'appello, era stato condannato al pagamento delle spese ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. con sentenza oggi cassata dalla S.C., avendo il giudice dell'impugnazione ritenuto che la temerarietà della pretesa poteva essere esclusa in primo grado, atteso il verosimile mancato coordinamento tra parte e difensore nella settimana precedente il deposito dell'atto introduttivo, ma non poteva essere esclusa per l'appello).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/07/1999, n. 8307
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8307
    Data del deposito : 30 luglio 1999

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