Sentenza 29 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/01/2002, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2002 |
Testo completo
E 6 N 8 5 O 9 I 1 . Z / M 4 A / R 6 . T 2 S B S . G I R L . A G L P . E T A D R U L B B E A A I D T REPUBBLICA ITALIANA D R I A 1 T S E I 3 N T 1 R E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO, N S . E 0 4 E I T N S A E A LA CORTES PREMA DI CASSAZIONE M SEZIONE TRIBUTARIA R.G.N.22016.98 2803 Composta dai Magistrati: Cron. PRESIDENTE Dott. GIOVANNI OLLA Rep. CONSIGLIERE Dott.MASSIMO ODDO Ud.23.10.01 CONSIGLIERE Dott. EUGENIO AMARI OGGETTO: processo CONSIGLIERE rel. Dott. VINCENZO DI NUBILA appello CONSIGLIERE Dott. FRANCESCO TIRELLI nuove prove ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NE MA in atti generalizzato, rappresentato e difeso dagli avv. Enrico Allegro e Paolo Antoneli Camposarcuno giusta procura in SecCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE calce al ricorso, elett. dom. in Roma presso il UFFICIO COPIE Crescenzio 62 Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. ricorrente per diritti 17 il 29 GEN. 2002
contro
IL CANCELLIERE Amministrazione Finanziaria dello Stato intimato, non costituito avverso la sentenza n. 108.64.97 in data 21.10.97 della Commissione Tributaria Regionale di Milano, depositata in data 10.12.97; 9 8 0 2 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23.10.2001 dal Consigliere dr. Vincenzo Di Nubila;
udito per la parte ricorrente l'avv. Antonelli Camposarcuno;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. MAURIZIO VELARDI, che ha concluso per il rigetto del primo e secondo motivo, accoglimento del terzo;
in subordine, cessazione della materia del contendere;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. In data 13.2.95 1'Ufficio Iva di Milano notificava a EF TE avvisi di accertamento coi quali rettificava le dichiarazioni Iva relative agli anni 1989, 1990 e 1991. Proponeva ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado lo EF, eccependo che per i primi due anni sopra citati aveva presentato la dichiarazione integrativa di cui alla Legge n. 413.91; quanto al terzo anno, deduceva l'illegittimità dell'accertamento. La Commissione Tributaria di primo grado accoglieva parzialmente il 2. ricorso: dichiarava estinto il giudizio per il 1989 e 1990; quanto al 1991, escludeva il recupero a tassazione della somma di lit. 50milioni, relativa ad opere realizzate nell'abitazione del contribuente. insistendo per il totale 3. Proponeva appello EF TE, accoglimento del ricorso. La Commissione Tributaria Regionale respingeva l'appello, così motivando:< . . nulla aggiunge il contribuente a quando già precedentemente esposto e l'atto di киш 2 appello risulta assolutamente generico, tanto da non consentire а questo giudice di verificare la fondatezza delle asserzioni ivi riportate.>
4. Ha proposto ricorso per Cassazione EF TE, deducendo tre motivi. La Amministrazione Finanziaria dello Stato non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE 5. Col primo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, degli artt. 36 e 57 del D.P.R. n. 546.92: il contribuente nulla doveva aggiungere in a quanto sostenuto in primo grado, onde non incorrere ultrapetizione.
6. Col secondo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell'art. 360 n. 5 CPC Posto che l'appello non è generico come sostiene _ a Commissione Tributaria Regionale, ben poteva il giudice di secondo grado disporre nuove prove, ove le avesse ritenute indispensabili ai fini del decidere.
7. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, dato che essi risultano tra loro intimamente connessi. Essi appaiono inammissibili. Nell'appello, lo EF si doleva di una errata interpretazione della domanda: i lavori eseguiti in economia sull'immobile ammontano a circa lit. 50 milioni nel tempo, ma con riferimento al 1991 essi, al più, sono pari a lit. 10 milioni. ku Posto che tali lavori venivano eseguiti nella casa di abitazione, non doveva essere escluso il recupero a tassazione della citata somma, trattandosi di autoconsumo interno.
8. L'atto di appello è stato ritenuto rettamente generico e confuso, perchè la Commissione Tributaria di primo grado aveva accolto sul punto la domanda dello EF. L'avviso di rettifica contestava al contribuente di avere effettuato lavori presso la propria abitazione omettendo di autofatturarli, per un imponibile di lit. 50 milioni cui corrisponde un'imposta di lit.
9.500.000. Dalla Commissione Tributaria di primo grado il ricorso è stato parzialmente accolto, con esclusione del recupero a tassazione della predetta somma. L'appello dello EF censura una statuizione della sentenza di primo grado a lui favorevole. Fer l'appunto, la 'ratio decidendi' della Commissione Tributaria Regionale è nel senso che non è dato comprendere per quale motivo l'appellante censuri la sentenza di primo grado sul punto.
9. Nè il ricorso per Cassazione censura la 'ratio decidendi' della Commissione Tributaria Regionale, limitandosi a contestare l'entità della ripresa a tassazione ed addebitando alla Commissione stessa di non essersi avvalsa del potere peraltro discrezionale di ammettere nuove prove, senza indicare quali. 10. Parimenti inammissibile è il terzo motivo, manifestamente nuovo e comunque irrilevante: se lo EF si è avvalso della possibilità di pagare le sanzioni pecuniarie nella minor misura di 4 кли cui al D.P.R. n. 472.97, dette sanzioni non verranno ulteriormente richieste e pertanto non vi è materia del contendere sul punto. 11. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Non esse ndosi la controparte costituita, non vi è luogo a pronunciare sulle spese.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricor so Così deciso in Roma, in camera di consiglio, addi 23 ottobre 2001. IL PRESIDENTE DOTT. GIOVANNI OLLA а IL CONSIGLIERE ESTENSORE DR. VINCENZO DI NUBILAkaulaill IL CANCELLIERE C1 NO TI DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 2002 IL CANCELLIERE C1 NO TI E N 6 O 8 I 9 Z 1 5 A / . R 4 / N T 6 S 2 I . A B G I .R E . .P L R R L D A A A T L . E D B U D A B E I T I S T A 1 R N N I E 3 T E S 1 R S I E . E A T N A M