Sentenza 10 aprile 1998
Massime • 1
È inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione proposto dall'indagato avverso l'ordinanza del tribunale "de libertate", emessa a seguito di richiesta di riesame di ordinanza di sequestro probatorio di documenti costituenti corpo del reato o comunque di cose ad esso pertinenti, se il tribunale abbia rigettato la richiesta di riesame, ma abbia contestualmente disposto l'acquisizione agli atti del procedimento della copia conforme dei documenti sequestrati (nel caso, decreti ingiuntivi emessi dall'autorità giudiziaria) e la restituzione all'indagato ricorrente degli originali degli stessi, essendo stato in tal modo già ottenuto il dissequestro, e dovendo individuarsi l'interesse al ricorso nella possibilità di ottenere tale dissequestro.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/04/1998, n. 1331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1331 |
| Data del deposito : | 10 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Pasquale TROJANO Presidente del 10.4.1998
1. Dott. Renato FULGENZI Consigliere SENTENZA
2. " Bruno OLIVA " N. 1331
3. " Ugo Luigi SCELFO " REGISTRO GENERALE
4. " Stefano BIELLI (rel.) " N. 38141/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da OM ST
avverso l'ordinanza del 25.9.1997 del Tribunale di Latina Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Stefano Bielli Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Giuseppe Veneziano che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 14.8.1997 il P.M. presso la Pretura
Circondariale di Latina disponeva il sequestro probatorio di alcuni decreti ingiuntivi (specificamente indicati nel provvedimento), trattandosi di corpo del reato o di cose ad esso pertinenti in relazione al procedimento pendente nei confronti di PO ST, indagato per il reato p. e p. dell'art. 380 c.p.. Nel decreto si precisava che v'era necessità di acquisire, "in copia conforme all'originale", i suddetti decreti, ovunque si trovassero, anche presso lo studio legale della dr.ssa Fiorella Mancini in Latina.
Sempre in data 14.8.1997 il P.M. con separata richiesta, premesso di aver emesso decreto di sequestro nel procedimento suddetto (n. 1822. 4.97) e ritenuta la necessità di eseguirlo presso lo studio legale della dottoressa Fiorella Mancini, chiedeva al GIP in sede l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 103, 4^ co., c.p.p., a "presenziare alle operazioni di sequestro". Con provvedimento del 27.8.1997, il GIP, vista l'istanza autorizzava "quanto richiesto". Il PO avanzava richiesta di riesame deducendo la nullità del decreto: a) perché "privo del decreto autorizzativo del giudice ai sensi dell'art. 107, 4^ co., c.p.p."; b) perché si limitava a riportare la norma incriminatrice (art. 380 c.p.) senza collegamenti tra questa ed i documenti assoggettati a sequestro;
c) perché aveva omesso di indicare le circostanze di azione, tempo e luogo necessari a garantire il diritto di difesa;
d) perché pur facendo riferimento alle necessità di acquisire le copie conformi dei decreti ingiuntivi, aveva assoggettato a sequestro (senza necessità) gli originali dei decreti medesimi.
Con provvedimento del 25.9.1997, il Tribunale di Latina, pronunciando in sede di riesame, confermava il decreto di sequestro probatorio del P.M. in data 14.8.1997, disponendo l'acquisizione agli atti del procedimento della copia conforme dei decreti ingiuntivi e la restituzione al PO degli originali di tali decreti. Il Tribunale, in particolare, rilevava: a) che il P.M. era stato debitamente autorizzato dal GIP a procedere al sequestro di atti presso lo studio di un avvocato ai sensi dell'art. 103, 4^ co., c.p.p. (con provvedimento del 27.8.1997); b) che il decreto era sufficientemente motivato in quanto in esso si era precisato che l'acquisizione al procedimento dei decreti ingiuntivi era indispensabile, allo stato degli atti, per un più compiuto accertamento dei fatti e dei rapporti tra lo stesso PO ed un suo cliente che aveva presentato una denuncia nei suoi confronti;
c) che l'indicazione nel decreto di sequestro dei decreti ingiuntivi (da ritenersi strettamente commessi con i fatti per cui era procedimento, come asserito dallo stesso denunciante) comportava la sufficiente indicazione delle circostanze di tempo e di luogo del fatto;
d) che le esigenze probatorie a fondamento del sequestro potevano essere soddisfatti anche con l'acquisizione agli atti del procedimento della copia autentica dei decreti ingiuntivi.
Ricorre per cassazione ai sensi dell'art. 311 c.p.p. il PO esponendo che il procedimento penale era conseguenza degli esposti presentanti da De IM Angelino, in proprio e quale amministratore della s.r.l. UNIVERSALCAR di Latina, e che i 7 decreti ingiuntivi sequestrati erano stati emessi per il pagamento di prestazioni professionali forniti dal PO nei confronti della citata s.r.l. e del De IM.
Il ricorrente deduce due motivi di impugnazione: 1) la violazione dell'art. 103, 4^ co., c.p.p., in quanto il GIP aveva autorizzato il P.M. "a presenziare alle operazioni di sequestro", ma non all'esecuzione della misura, in ordine alla quale non aveva fornito alcuna motivazione;
2) la violazione dell'art. 253 c.p.p., in quanto non erano state specificate ne' le circostanze di tempo e di luogo del fatto, ne' la connessione dei decreti ingiuntivi (ai quali era stata apposta la formula esecutiva) con il reato indicato nel decreto di sequestro (art. 380 c.p.), tanto più che copia dei decreti ingiungivi era in possesso della persona offesa ed era stata già prodotta al P.M..
Il ricorrente osservava al riguardo che il contenuto dei decreti ingiuntivi (i quali richiamavano solo l'attività prestata e l'importo dovuto) non forniva chiarimenti sul fatto imputato e che solo negli ultimi esposti della persona offesa si accennava ad una truffa ed all'illegittima costituzione dei decreti ingiuntivi da parte del PO ed al suo difensore i quali avevano ottenuto l'apposizione della formula esecutiva dopo aver ricevuto il pagamento entro il termine di giorni 40.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Dagli atti risulta che di fatto gli originali dei decreti ingiuntivi sono stati restituiti al ricorrente.
Il Tribunale di Latina, con provvedimento del 25.9.1997, richiamando la previsione contenuta nel decreto di sequestro emesso dal P.M., ha disposto la restituzione dei decreti ingiuntivi originali all'avente diritto e l'acquisizione agli atti del procedimento della loro copia conforme (come richiesto anche dal PO nell'istanza di riesame). Non v'è contestazione da parte del ricorrente circa tale restituzione.
L'interesse al ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza va individuato nella possibilità di ottenere il dissequestro del bene. Poiché nella specie il dissequestro è stato già ottenuto, è venuto meno l'interesse all'impugnazione, senza che abbia alcun rilievo l'acquisizione di copie conformi ai documenti originariamente sequestrati e poi restituiti all'avente diritto, la legittimità dell'acquisizione delle quali dovrà valutarsi dal giudice del processo (per un'ipotesi analogo, v. Cass. 3.6.1994, Marini).
Resta così assorbita ogni altra questione, compresa quella (sollevata dalla parte) circa l'illegittimità di un sequestro documentale negli uffici di un difensore disposto (apparentemente) dal P.M. e non dal giudice, nonché quella relativa alla competenza del Tribunale del riesame (il quale, peraltro, richiama la volontà espressa in tal senso dl P.M.) a disporre l'estrazione di copia ex art. 258 c.p.p. ed a disporre la restituzione dei documenti sequestrati ex art. 263 c.p.p. (pur avendo confermato il decreto di sequestro del P.M.).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente a pagare le spese processuali e la sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 c.p.p., che si stima congruo fissare nella misura minima.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di L. 500.000= in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 14 settembre 1998