Sentenza 20 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/01/2003, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOME DEL PO O69/0 3 REPUBBLICA ITALIANA 0·0.7M© 6 CASSAZIONE LA CO Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA - Presidente- R.G. N. 4997/00 Dott. Ettore MERCURIO -Consigliere- Cron.1613 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO-Consigliere- Rep. Dott. Francesco A. MAIORANO -Consigliere- Ud. 10/05/02 Dott. Filippo CURCURUTO -Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: CO.TRA.L. CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI LAZIO, in rappresentante pro tempore,persona del legale elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI ROGAZIONISTI N. 16, presso lo studio dell'avvocato LUCIANO BAGOLAN, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale atto notar IGNAZIO DE FRANCHIS di ROMA del 17.04.2002, rep. N. 66810; ricorrente
contro
NT TO;
intimato 2002 avversO la sentenza n. 3912/99 del Tribunale di ROMA, 2070 -1- depositata il 04/03/99 - R.G.N. 22959/92; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/05/02 dal Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO;
udito l'Avvocato CERBARA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI, che ha conclus per l'inammissibilità del ricorso ed in subordine rigetto. -2- Svolgimento del processo TO IN, dipendente dell'AAL, in qualità di autista, convenne il proprio datore di lavoro dinanzi al Pretore di Roma, per sentirlo condannare a corrispondergli la maggiorazione per il lavoro notturno, nella misura del 30 per cento, come previsto dal c.c.n.l. per le prestazioni effettuate in turni non avvicendati, anziché in quella del 20 per cento riconosciutagli dall'azienda. Il Pretore accolse la domanda. Il Tribunale di Roma, su appello del AL, succeduto all'AAL, acquisite in corso di causa informazioni sindacali, con sentenza depositata il 4 marzo 1999, confermò la decisione di primo grado. Nella motivazione, dopo avere premesso che la disciplina collettiva applicabile prevede per il lavoro notturno due diverse maggiorazioni, a seconda che esso sia reso o no in turni avvicendati, stabilendo una percentuale aggiuntiva nel primo caso del 20 e nel secondo del 30 per cento, il giudice d'appello ha osservato che la differenziazione contrattuale, in piena coerenza con le direttive contenute nell'art. 2108 c.c., era senza dubbio connessa alla differente penosità del lavoro svolto sempre di notte, e quindi nel periodo destinato al riposo, rispetto a quello svolto solo alternativamente in tale periodo. Così individuato il fondamento della clausola contrattuale, non poteva quindi parlarsi di lavoro in turno avvicendato ogniqualvolta la prestazione lavorativa resa in periodo notturno, che, secondo il contratto collettivo è quello compreso fra le 22 e le 5 del mattino, venga richiesta 0 sporadicamente ovvero continuativamente, nel senso che ogni turno svolto dal lavoratore sia ricompreso, in tutto o anche in parte- nel periodo notturno. come contrattualmente definito. In quest'ultimo caso, infatti, la prestazione lavorativa viene resa in modo fisso e continuativo nel periodo notturno, anche se solo parzialmente ( e cioè sempre per un numero limitato di ore per ogni turno), sicché il correlativo maggior dispendio di energie non poteva considerarsi compensato dal regolare avvicendamento dei turni. 1 Ad avviso del Tribunale, 1*avvicendamento dei turni" che dava diritto alla maggiorazione nell' inferiore misura del venti per cento, era da intendere, anche sulla scorta delle informazioni sindacali acquisite, quale alternanza degli stessi secondo una regolare previsione ciclica ( mattino pomeriggio notte) mentre non bastava ad integrare un tale avvicendamento la compresenza nell'ambito del medesimo turno lavorativo di ore diurne e di ore notturne. Quanto alle concrete modalità della prestazione, risultava dalle buste paga e dalle testimonianze, e non era stato sostanzialmente contestato dall'appellante, che il IN aveva sempre effettuato un turno fisso con inizio alle h. 18, ossia in periodo diurno, e termine alle h. 1, 30, e successivamente alle h. 0, 30, ossia in periodo notturno, Per le ore lavorate in tale periodo gli spettava quindi, come riconosciuto dal Pretore, la maggiorazione nella misura del 30 per cento. Contro questa sentenza il AL ricorre per cassazione, formulando due motivi. Il IN non ha presentato controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e seguenti, 1322- 1326 e seguenti del cod. civ., come pure degli articoli 1419 e 1339 dello stesso codice, nonchè vizio di motivazione. Premesso il riferimento alla disciplina dell'art. 2108 cod. civ. e del ccnl 23 luglio 1976, che definisce lavoro notturno quello eseguito fra le ore 22 e le ore 5 antimeridiane, il ricorrente riproduce la disposizione del contratto collettivo 17 giugno 1982, pacificamente applicabile alla fattispecie, secondo la quale, a decorrere dal 1° gennaio 1984, è stata disposta "l'elevazione delle percentuali di maggiorazione per il lavoro notturno dal dieci al venti per cento per lavoro notturno compreso in turni avvicendati e dal quindici al trenta per cento per lavoro notturno non compreso in turni avvicendati". 2 Assume che lavoro notturno non compreso in turni avvicendati è quello che riguarda prestazioni lavorative svolte esclusivamente nell' orario compreso fra le 22 e le 5 del mattino. Rileva che, contrariamente a quel che il Tribunale ha "apoditticamente e sommariamente" affermato, nella nozione di turno avvicendato rientrano fattispecie diverse, quali "l'avvicendarsi delle persone fra un turno e l'altro: chi termina il lavoro lo cede al seguente", oppure "l'avvicendarsi del turno dei riposi" o l'alternarsi dell'orario spezzato con il turno " ancora unico" 0 infine l'avvicendarsi nell' articolazione dell'orario quotidiano, con variazione del termine iniziale e finale dello stesso". Pertanto, anche il lavoro prestato prevalentemente in orario notturno può esser inserito in turni avvicendati, il che era quanto era avvenuto nel caso del IN, Questi non aveva provato invece di avere svolto per un'intera mensilità turni notturni non avvicendati , non avendo dimostrato di aver lavorato esclusivamente fra le ore 22 e le ore 5 del mattino. Nella sentenza ( così prosegue testualmente, il ricorso) "Ad una prima lettura sembrerebbe che si sia voluto sostenere che, nell'organizzazione aziendale e del lavoro del Consorzio considerato, la maggiorazione del 20% è prevista non in relazione ai regolari turni " periodici, nel senso di regolare alternanza con "turni di lavoro diurni, ma in relazione ad una “organizzazione del lavoro in turni escludenti "tale regolare alternanza". Ma (così ancora il ricorso) "l'interpretazione testuale di queste affermazioni porta ai seguenti risultati : -che la maggiorazione dovuta secondo le previsioni del CCNL autoferrotranvieri per chi ha svolto attività in turni fissi sempre nel periodo notturno è quella del 20% per cento;
-che ciò è conseguenza del fatto che l'attività lavorativa prestata sempre nel periodo notturno è meno penosa dell'attività lavorativa prestata solo occasionalmente nel periodo notturno;
M che l'attività del controricorrente si sarebbe svolta sempre nel periodo notturno". Peraltro, poste tali "premesse”, secondo il ricorrente, non vi sarebbe stata ragione per il Tribunale di 3 "dilungarsi ad enunciare che l'attività lavorativa inserita in una prefissata organizzazione di lavoro è meno penosa rispetto alla normale organizzazione di vita del lavoratore e ad asserire senza motivazione alcuna che le attestazioni e le affermazioni documentate contenute nell'atto di appello in ordine alla saltuarietà sarebbero generiche ed apodittiche asserzioni“ dal momento che il controricorrente ha sempre percepito, come risulta dagli atti di causa, e non è contestato, la maggiorazione del 20%". In sostanza, secondo il ricorrente, il Tribunale aveva completamente trascurato di considerare le risultanze degli atti di causa per quanto riguardava le norme collettive applicabili e per quanto concerneva l'effettiva natura dell'attività prestata dal IN nell'ambito dell'organizzazione di lavoro "prefissata nei turni alternati predisposti dal consorzio con palese violazione degli articoli degli artt. 1362 e segg, degli art. 1322 - 1326 cod. civ". Se avesse considerato tali risultanze, si sarebbe reso conto che nel settore degli autoferrotramvieri il lavoro è organizzato in turni che non sono ripartiti, secondo la generale ripartizione dell'art. 2108 c.c., solo in turni diurni e in turni notturni in alternanza fra loro ma sono "avvicendati in un numero di turni assai più elevato t destinati e necessari a coprire a rotazione tutto l'arco delle 24 ore lavorative intersecandosi fra loro". Una tale varietà di articolazione, consentita dall'art. 2108 c.c., è concretamente prevista dalle norme collettive del settore degli autoferrotramvieri, le quali prevedono, appunto, « l'articolazione del lavoro tecnico in più turni "avvicendati" che sono a rotazione" ( e in questo senso ' alternati) ma non contrapposti con la conseguenza che taluni o tutti i turni si presentano, per talune "frange" o brevi periodi, fra loro sovrapposti per quanto concerne l'nizio o il temine degli stessi". Se ne dovrebbe dedurre, ad avviso del ricorrente, che anche il lavoro prestato prevalentemente in orario notturno può esse inserito in turni "avvicendati", che non coincidono con il turno fisso e continuativo di lavoro notturno che abbraccia il periodo dalle ore 22 alle ore 5 e che deve essere fisso e continuativo e cioè sempre, senza mutamenti, dalle ore 22 alle ore 5 senza interruzioni" Il IN, per contro, “pur avendo svolto spesso la sua attività in orario notturno non ha mai svolto in maniera continuativa un turno fisso di lavoro notturno dalle ore 22 alle ore 5 senza interruzioni né variazioni ma ha svolto attività in orari diversi corrispondenti a turni avvicendati in cui era di volta in volta inserito". Egli del resto non aveva mai chiesto di provare il contrario. Il Tribunale, muovendo da una erronea interpretazione della nozione di turno avvicendato, non aveva tenuto conto delle norme contrattuali e dei documenti relativi alle prestazioni del ricorrente, rendendo così una profondamente lacunosa nell'itersentenza argomentativo. Con il secondo motivo, denunziando insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, il ricorrente deduce che il Tribunale, dopo avere affermato che la maggiorazione del venti per cento andava corrisposta nel caso di turni fissi in quanto 6 meno penosi dei turni alternati" ed avere successivamente asserito che il IN aveva ። prestato la sua attività sempre nel periodo notturno in turni fissi", aveva poi dichiarato di condividere "le conclusioni pretorili circa il diritto del ricorrente ad esser remunerato per le ore lavorate di notte con la maggiorazione del trenta per cento e non del venti per cento: di qui, ad avviso del ricorrente l'insufficienza e la palese contraddittorietà di tale iter ragionativo e del conseguente argomentare su punti all'evidenza decisivi della controversia". I due motivi, palesemente connessi, possono esser congiuntamente esaminati. In proposito, va osservato, in via preliminare, che, per alcuni profili, le censure formulate muovono da una lettura della sentenza impugnata che non sembra trovare riscontro nel contenuto dalla stessa. Come detto in precedenza, il ricorrente afferma testualmente che, ad un prima lettura della decisione “ Il Tribunale sembrerebbe avere voluto sostenere che nell'organizzazione aziendale e del lavoro del Consorzio la 5 "maggiorazione del venti per cento è prevista non in relazione ai regolari turni periodici “ nel senso di regolare alternanza con "turni di lavoro diuri, ma in relazione ad un “organizzazione del lavoro in turni escludenti tale regolare alternanza". Il ricorrente assume poi che l'interpretazione testuale di queste affermazioni del Tribunale porterebbe necessariamente a determinati risultati dei quali s'è detto nell'esporre il motivo ) e rileva l'incoerenza di tali conseguenze non solo rispetto ad altre tappe del ragionamento sviluppato nella sentenza ma anche al confronto con l'ulteriore affermazione, ivi contenuta, secondo cui quelle dell'atto di appello, in ordine alla saltuarietà della prestazione notturna, sarebbero generiche ed apodittiche " asserzioni". Tuttavia la sentenza impugnata non contiene alcuna delle testuali affermazioni appena riferite, onde, per taluni aspetti, le censure di violazione di regole ermeneutiche in tema di interpretazione del contratto collettivo e di vizi motivazionali sembrano muovere da una inesatta ricostruzione del percorso argomentativo del giudice di merito. In ogni caso, queste censure non hanno fondamento. Al riguardo è' necessario tener presente che, secondo quanto accertato dal Tribunale, il IN ha effettuato nel periodo di riferimento ( ossia, come detto nello stesso ricorso, dal gennaio 1984 al marzo 1989) un turno fisso con inizio alle h. 18, in orario considerato contrattualmente “diurno", e termine alle h. 1, 30, e successivamente alle h.' 0, 30 , ossia in orario contrattualmente definito "notturno". Questo accertamento, che non ha formato oggetto di censura, e deve considerarsi come pacifico, va qui ricordato, perché talune affermazioni contenute nel ricorso potrebbero indurre dubbi in proposito. Vi si legge infatti ( p. 15) non soltanto che il IN, "pur avendo svolto spesso la sua attività in orario notturno non ha mai svolto in maniera continuativa un turno fisso di lavoro notturno dalle ore 22 alle ore 5 senza interruzioni né variazioni", ma anche che egli "ha svolto attività in orari diversi corrispondenti a turni avvicendati in cui era di volta in 6 volta inserito". La prima affermazione, pur non priva di qualche ambiguità, è compatibile con l'accertamento contenuto nella sentenza di appello. Non lo è invece la seconda, posto che l'unica variazione del turno accertata da Tribunale riguarda solo il termine finale della prestazione, collocato in un primo tempo, stabilmente, alle h. 1, 30 e poi, sempre stabilmente, anticipato di un'ora. Posta questa essenziale premessa di fatto, è agevole osservare che con i due motivi in esame il AL contesta, in sostanza, la correttezza argomentativa della sentenza in ordine all' interpretazione della clausola contrattuale contenente il riferimento al lavoro notturno compreso o non compreso in turni avvicendati, quale presupposto per maggiorazioni di misura diverse. E' dunque il caso di ricordare che, secondo il costante orientamento di questa Corte, l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune concreta un'indagine di fatto riservata al giudice del merito e censurabile in sede di legittimita' solo per violazione delle regole legali di ermeneutica o per vizi della motivazione e che, nella prima ipotesi, non e' sufficiente l'astratto e generico riferimento agli artt. 1362 e segg. cod. civ., essendo, invece, indispensabile l'indicazione specifica non solo dei canoni in concreto non osservati, ma anche, e soprattutto, del modo in cui il Arefthand giudice si sia da essi discostato. La doglianza relativa al vizio di motivazione, deve, poi, del investire l'obiettiva deficienza o la contraddittorieta ragionamento sul quale si fonda l'interpretazione accolta, non essendo possibile il riesame e la conseguente autonoma valutazione del merito della controversia, ma soltanto il controllo, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, - dell'apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice, non dovendo, quindi, il vizio logico attenere all'apprezzamento del significato dell'atto negoziale o delle sue singole clausole, ma solo alla coerenza formale, ossia all'equilibrio dei vari elementi che costituiscono la struttura argomentativa, e dovendo emergere dall'esame di quel ragionamento e degli 7 argomenti sui quali esso e' fondato, mentre la mera critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice del merito e la prospettazione di un possibile diverso risultato costituiscono censura inammissibile ( così Cass, 15 marzo 2001, n. 3780; nello stesso senso, fra le molte, Cass. 24 dicembre 1999 n. 14537; Cass.22 marzo 2001, n. 4147; Cass.30 luglio 2001 n. 8994; Cass. 10 settembre 2001 n. 11539). Per contro, come emerge dal tenore dei due motivi, diffusamente riprodotti in precedenza, il ricorrente si limita, innanzitutto, ad indicare gli articoli da 1322 a 1326, nonché gli articoli 1339 e 1419 del codice civile, i quali regolano aspetti del contratto di non diretto rilievo nel caso in esame. Quanto alle regole legali di ermeneutica, il ricorso fa riferimento agli articoli 1362 e seguenti, ma non specifica poi in qual modo il percorso del giudice di merito, per assegnare significato alla clausola collettiva in questione, si sarebbe allontanato dalle vincolanti indicazioni di quelle regole, oggetto, fra l'altro, di un richiamo globale che, nello specifico, impedirebbe comunque di individuare, for attraverso un lavoro di interpretazione dei motivi, le direttive ermeneutiche che si assumono violate. Quanto alla dedotta illogicità della motivazione, si è già detto che tale censura, per taluni aspetti, sembra nascere da un inesatto apprezzamento del reale contenuto della sentenza impugnata. Ad ogni modo, il Tribunale, per definire la controversa nozione di "lavoro notturno in turni avvicendati" o "non avvicendati", ha preso le mosse, correttamente, dall'esigenza di trovare il fondamento della differenziazione contrattuale fa le due maggiorazioni, а к л А riconnesse all'una e all'altra ipotesi, tenendo conto, in tale ricerca, dell'art. 2108 c.c., che considera più gravoso del lavoro diurno quello notturno,in quanto non compreso in regolari turni periodici. In questa prospettiva ha osservato che la diversa penosità del lavoro svolto sempre nelle ore notturne rispetto a quello svolto solo alternativamente in tale periodo ben poteva giustificare la più elevata misura della maggiorazione nel 8 primo caso. Ha quindi utilizzato il fondamento della previsione per far luce sull'esatto ambito della stessa, osservando in proposito che, secondo la "ratio" della norma contrattuale, l'avvicendamento, nel senso da essa voluto, aveva il fine di compensare proprio il maggior dispendio di energie del lavoro notturno. Dunque, in assenza di un' alternanza fra turni che consentisse una tale compensazione, ha coerentemente ritenuto che non potesse parlarsi di avvicendamento: in particolare, data la premessa, non rientravano nella nozione di turni avvicendati quelli nei quali il lavoratore era impegnato costantemente nel periodo notturno, anche se solo per una parte di esso, come era avvenuto nel caso del IN A questo iter argomentativo, chiaro e coerente, il AL, sulla premessa che nell'organizzazione lavorativa dell'azienda vi sarebbero diverse forme di avvicendamento nei turni e che dunque il Tribunale avrebbe definito tale nozione "sommariamente e apoditticamente", contrappone una diversa ricostruzione della clausola, sostenendo che,ai fini della maggiorazione nella misura massima, sarebbe stato necessario lo svolgimento di prestazioni coincidenti integralmente con l'orario notturno. Ma la censura, a prescindere dalla genericità dell'addebito, non pone in luce insufficienze o illogicità nell'iter argomentativo del giudice di merito. La circostanza che la tipologia degli avvicendamenti fosse nell'azienda assai ampia, non scalfisce infatti la correttezza formale del ragionamento sviluppato nella sentenza impugnata, la quale, come s'è detto, ha fornito una nozione di turno notturno avvicendato funzionale alla scopo della clausola oggetto di indagine. Quanto, poi, alla proposta del ricorrente circa l'esatto significato della clausola, essa si risolve nella mera contrapposizione di una propria interpretazione a quella adottata dal giudice di merito, e come tale configura una censura inammissibile. Del resto, nel rispetto del principio, già richiamato, che assegna esclusivamente al giudice di merito il compito di interpretare il contratto collettivo di lavoro di diritto 9 privato, la correttezza della soluzione interpretativa adottata dal Tribunale è stata già positivamente saggiata da questa Corte. La quale, anche di recente ( a conferma di una decisione di merito del tutto analoga a quella in esame), ha ribadito che,ai fini della corresponsione al dipendente della maggiore retribuzione per lavoro notturno, la prestazione di attivita' in turni non avvicendati, cui la contrattazione collettiva ricolleghi una percentuale di maggiorazione piu' elevata rispetto a quella disposta in caso di turni avvicendati, correttamente va intesa nel senso di aver riguardo alle ipotesi in cui la mancanza di alternanza intercorra fra i turni diurni e notturni fondandosi tale interpretazione su di una ragione di maggiore onerosita' complessiva della prestazione (cfr. Cass. 13 agosto 2001 n. 11071). Il ricorso è quindi rigettato, use the occorre provvedore mble yes, non avendo il Valentin works attività difensive.
P.Q.M.
P.Q. resse rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 maggio e del 7 novembre 2002. Il Presidente Il cons.est. Filippo Curcuruto Vincenzo Trezza Tressa ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 IL CANCELLORE Depositato in Cancelleria 20 BEN. 2003 oggi, KERE 10