CASS
Sentenza 6 maggio 2026
Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/05/2026, n. 16379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16379 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: ZE AN nato a [...] il [...] GE GR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RI RE;
lette le conclusioni del P.G. Penale Sent. Sez. 4 Num. 16379 Anno 2026 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: RE RI Data Udienza: 17/03/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza datata 12.11.2025 la Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza del Gip del locale Tribunale che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto LL UE colpevole del reato di cui al capo I) (artt. 110, 61 n. 9, 81 cpv cod.pen., 73 e 80 d.p.r. n. 309 dl 1990) e ES IA colpevole dei reati di cui ai capi E) ( artt. 110, 391 ter e 61 n. 9 cod.pen.) ed H) (artt. 110, 61 n. 9, 81 cpv cod.pen. e 73 e 80 d.p.r. n. 309 del 1990) dell’imputazione condannandoli alla pena di giustizia, per il primo, disapplicata la contestata recidiva e riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alla residua aggravante, ha rideterminato la pena a lui inflitta in anni tre e mesi quattro di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa e per la seconda, ritenuta la continuazione tra i reati oggetto del presente processo ed il reato già giudicato con sentenza del Gip del Tribunale di Napoli Nord del 13.6.2023, sull’accordo delle parti, ha rideterminato la pena inflitta in anni cinque di reclusione ed Euro 21.000,00 di multa. Il presente procedimento costituisce lo stralcio di un più ampio procedimento all’esito del quale sono stati condannati i concorrenti degli odierni imputati in relazione alla vicenda della introduzione nella casa circondariale di Napoli Poggioreale di droga e cellulari dietro pagamento da parte dei parenti dei detenuti. 2. Avverso detta sentenza LL UE e ES IA, a mezzo del proprio difensore di fiducia, hanno proposto con separati atti ricorso per cassazione. 2.1. Ricorso per LL UE: si articola in due motivi. Con il primo deduce la violazione ai sensi dell’art. 606, lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione in relazione all’art. 597, comma 3, cod.proc.pen. Si rileva che la Corte di merito, pur a fronte della rinuncia ai motivi assolutori di merito, ha omesso di motivare in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione sottolineando che nel procedimento principale la Corte d’appello ha in tal senso operato per tutti gli imputati. Con il secondo motivo deduce la violazione ai sensi dell’art. 606, lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. per omessa notifica dell’ordinanza di correzione dell’errore materiale della impugnata sentenza ai sensi dell’art. 130 e 619 cod.proc.pen. 3 Si rileva che la Corte di merito, dopo aver provveduto in pubblica udienza in data 12.11.2025 alla lettura del dispositivo e della relativa motivazione contestuale, in data 19.11.2025 emetteva ordinanza di correzione di errore materiale della stessa, ove veniva corretta la pena irrogata alla coimputata ES IA, senza che detta modifica venisse comunicata né al difensore dell’imputato LL UE né all’imputato medesimo. Di tale correzione non veniva dato atto né sulla copia della sentenza rilasciata alla difesa né tramite avviso di deposito o notifica dell’ordinanza di correzione. 2.2. Ricorso per ES IA: si articola in un motivo. Con detto motivo deduce la violazione di legge ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 533 e 129 cod.proc.pen. nonché in relazione alla corretta quantificazione della pena. Si assume che la Corte d’appello non ha fornito alcuna motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 129 cod.proc.pen. in relazione ai capi E) ed H) dell’imputazione. Si censura altresì la quantificazione della pena come concordata laddove non viene indicata la corretta riduzione della pena pecuniaria, come riportata sia in sentenza che nell’ordinanza di correzione. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per LL UE e dichiararsi inammissibile il ricorso di ES IA sulla prima questione e rettificare la pena pecuniaria ex art. 619, comma 2, cod.proc.pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1. Esaminando il ricorso per LL UE, il primo motivo é manifestamente infondato. Ed invero la Corte d’appello, pur prendendo atto che l’imputato LL UE ha rinunciato ai motivi assolutori e che tale circostanza ha giustificato la disapplicazione della recidiva, ha puntualmente esplicitato che la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione é motivata dalla gravità del fatto e dal quantitativo di sostanza stupefacente, trattandosi di giudizio tipicamente di merito che, ove logicamente motivato, come nella specie, si sottrae al sindacato di legittimità. 1.2. Il secondo motivo é inammissibile per carenza di interesse. Ed invero il ricorrente non ha neanche allegato quale sia stato il pregiudizio al diritto di difesa che gli sarebbe derivato dalla mancata comunicazione della ordinanza di correzione dell’errore materiale riguardante la pena irrogata alla coimputata ES. 4 2.1. Il ricorso per ES IA é del pari inammissibile. Quanto al primo profilo, va rilevato che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170). 2.2. Parimenti inammissibile é l’ulteriore profilo afferente alla determinazione della pena pecuniaria. Pur trattandosi di mero errore materiale rispetto a quanto indicato nel corpo della sentenza, il Collegio ritiene di aderire all’orientamento maggioritario secondo cui il potere di rettifica dell'erronea denominazione della pena inflitta con la sentenza impugnata è esercitabile dalla Corte di cassazione nel solo caso in cui il ricorso sia ammissibile, in quanto la previsione dell'art. 619 cod. proc. pen. non ha carattere speciale e derogatorio rispetto a quella di cui all'art. 130 cod. proc. pen., che, ove il provvedimento da emendare sia impugnato, prevede la competenza del giudice dell'impugnazione, a condizione che quest'ultima non sia dichiarata inammissibile (In motivazione, la Corte ha precisato che non è ammissibile il ricorso proposto al solo fine di ottenere la rettifica della specie o quantità della pena risultata errata, motivo non riconducibile alle previsioni di cui all'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 40112 del 20/06/2023, Rv. 285067 – 01). 3. In conclusione i ricorsi per LL UE e ES IA vanno dichiarato inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente Marina RE Eugenia Serrao
udita la relazione svolta dal Consigliere RI RE;
lette le conclusioni del P.G. Penale Sent. Sez. 4 Num. 16379 Anno 2026 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: RE RI Data Udienza: 17/03/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza datata 12.11.2025 la Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza del Gip del locale Tribunale che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto LL UE colpevole del reato di cui al capo I) (artt. 110, 61 n. 9, 81 cpv cod.pen., 73 e 80 d.p.r. n. 309 dl 1990) e ES IA colpevole dei reati di cui ai capi E) ( artt. 110, 391 ter e 61 n. 9 cod.pen.) ed H) (artt. 110, 61 n. 9, 81 cpv cod.pen. e 73 e 80 d.p.r. n. 309 del 1990) dell’imputazione condannandoli alla pena di giustizia, per il primo, disapplicata la contestata recidiva e riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alla residua aggravante, ha rideterminato la pena a lui inflitta in anni tre e mesi quattro di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa e per la seconda, ritenuta la continuazione tra i reati oggetto del presente processo ed il reato già giudicato con sentenza del Gip del Tribunale di Napoli Nord del 13.6.2023, sull’accordo delle parti, ha rideterminato la pena inflitta in anni cinque di reclusione ed Euro 21.000,00 di multa. Il presente procedimento costituisce lo stralcio di un più ampio procedimento all’esito del quale sono stati condannati i concorrenti degli odierni imputati in relazione alla vicenda della introduzione nella casa circondariale di Napoli Poggioreale di droga e cellulari dietro pagamento da parte dei parenti dei detenuti. 2. Avverso detta sentenza LL UE e ES IA, a mezzo del proprio difensore di fiducia, hanno proposto con separati atti ricorso per cassazione. 2.1. Ricorso per LL UE: si articola in due motivi. Con il primo deduce la violazione ai sensi dell’art. 606, lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione in relazione all’art. 597, comma 3, cod.proc.pen. Si rileva che la Corte di merito, pur a fronte della rinuncia ai motivi assolutori di merito, ha omesso di motivare in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione sottolineando che nel procedimento principale la Corte d’appello ha in tal senso operato per tutti gli imputati. Con il secondo motivo deduce la violazione ai sensi dell’art. 606, lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. per omessa notifica dell’ordinanza di correzione dell’errore materiale della impugnata sentenza ai sensi dell’art. 130 e 619 cod.proc.pen. 3 Si rileva che la Corte di merito, dopo aver provveduto in pubblica udienza in data 12.11.2025 alla lettura del dispositivo e della relativa motivazione contestuale, in data 19.11.2025 emetteva ordinanza di correzione di errore materiale della stessa, ove veniva corretta la pena irrogata alla coimputata ES IA, senza che detta modifica venisse comunicata né al difensore dell’imputato LL UE né all’imputato medesimo. Di tale correzione non veniva dato atto né sulla copia della sentenza rilasciata alla difesa né tramite avviso di deposito o notifica dell’ordinanza di correzione. 2.2. Ricorso per ES IA: si articola in un motivo. Con detto motivo deduce la violazione di legge ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 533 e 129 cod.proc.pen. nonché in relazione alla corretta quantificazione della pena. Si assume che la Corte d’appello non ha fornito alcuna motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 129 cod.proc.pen. in relazione ai capi E) ed H) dell’imputazione. Si censura altresì la quantificazione della pena come concordata laddove non viene indicata la corretta riduzione della pena pecuniaria, come riportata sia in sentenza che nell’ordinanza di correzione. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per LL UE e dichiararsi inammissibile il ricorso di ES IA sulla prima questione e rettificare la pena pecuniaria ex art. 619, comma 2, cod.proc.pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1. Esaminando il ricorso per LL UE, il primo motivo é manifestamente infondato. Ed invero la Corte d’appello, pur prendendo atto che l’imputato LL UE ha rinunciato ai motivi assolutori e che tale circostanza ha giustificato la disapplicazione della recidiva, ha puntualmente esplicitato che la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione é motivata dalla gravità del fatto e dal quantitativo di sostanza stupefacente, trattandosi di giudizio tipicamente di merito che, ove logicamente motivato, come nella specie, si sottrae al sindacato di legittimità. 1.2. Il secondo motivo é inammissibile per carenza di interesse. Ed invero il ricorrente non ha neanche allegato quale sia stato il pregiudizio al diritto di difesa che gli sarebbe derivato dalla mancata comunicazione della ordinanza di correzione dell’errore materiale riguardante la pena irrogata alla coimputata ES. 4 2.1. Il ricorso per ES IA é del pari inammissibile. Quanto al primo profilo, va rilevato che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170). 2.2. Parimenti inammissibile é l’ulteriore profilo afferente alla determinazione della pena pecuniaria. Pur trattandosi di mero errore materiale rispetto a quanto indicato nel corpo della sentenza, il Collegio ritiene di aderire all’orientamento maggioritario secondo cui il potere di rettifica dell'erronea denominazione della pena inflitta con la sentenza impugnata è esercitabile dalla Corte di cassazione nel solo caso in cui il ricorso sia ammissibile, in quanto la previsione dell'art. 619 cod. proc. pen. non ha carattere speciale e derogatorio rispetto a quella di cui all'art. 130 cod. proc. pen., che, ove il provvedimento da emendare sia impugnato, prevede la competenza del giudice dell'impugnazione, a condizione che quest'ultima non sia dichiarata inammissibile (In motivazione, la Corte ha precisato che non è ammissibile il ricorso proposto al solo fine di ottenere la rettifica della specie o quantità della pena risultata errata, motivo non riconducibile alle previsioni di cui all'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 40112 del 20/06/2023, Rv. 285067 – 01). 3. In conclusione i ricorsi per LL UE e ES IA vanno dichiarato inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente Marina RE Eugenia Serrao