Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/05/2026, n. 16379
CASS
Sentenza 6 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione

    La Corte ha ritenuto che la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione sia motivata dalla gravità del fatto e dal quantitativo di sostanza stupefacente, trattandosi di giudizio di merito logicamente motivato e sottratto al sindacato di legittimità.

  • Inammissibile
    Omessa notifica dell'ordinanza di correzione dell'errore materiale

    Il motivo è inammissibile per carenza di interesse, non avendo il ricorrente allegato quale pregiudizio al diritto di difesa gli sia derivato dalla mancata comunicazione dell'ordinanza di correzione riguardante la pena irrogata alla coimputata.

  • Inammissibile
    Mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p.

    Le doglianze relative alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. sono inammissibili in caso di concordato in appello.

  • Inammissibile
    Errata quantificazione della pena pecuniaria

    L'ulteriore profilo afferente alla determinazione della pena pecuniaria è parimenti inammissibile. Il potere di rettifica dell'erronea denominazione della pena è esercitabile dalla Corte di cassazione solo nel caso in cui il ricorso sia ammissibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/05/2026, n. 16379
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16379
    Data del deposito : 6 maggio 2026

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