Sentenza 19 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/01/2004, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - rel. Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AC SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE MURA PORTUENSI 33, presso lo studio dell'avvocato LUCIANO CAPPELLA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LC LU, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE G. CESARE 61, presso lo studio dell'avvocato LUCIANO DRISALDI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 17134/01 del Tribunale di ROMA depositata il 10/05/01 - R.G.N. 31833/97;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 08/07/03 dal Consigliere Dott. Camillo FILADORO;
udito l'Avvocato LODEVOLE per delega CAPPELLA;
Udito l'Avvocato DRISALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'ANGELO Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 12 ottobre 2000-10 maggio 2001, il Tribunale di Roma confermava la decisione del locale RE del 16 dicembre 1993, la quale aveva condannato il CO.TRAL. Consorzio Trasporti Pubblici Lazio a pagare a UI MI la somma di lire 1.776.000, oltre accessori di legge, a titolo di risarcimento del danno per mancata fornitura degli effetti di vestiario stabiliti dalla contrattazione collettiva. Il Tribunale accoglieva tuttavia il ricorso del AL relativo alla decorrenza degli interessi e rivalutazione (da calcolare a partire dalla domanda giudiziale).
I giudici di appello richiamavano raccordo 1^ giugno 1990 stipulato dall' OT (cui era succeduto il CO ) e le organizzazioni sindacali, in base al quale era stato stabilito che "a parziale deroga degli accordi sindacali aziendali 9 giugno 1972 e 1^ marzo 1990" "in via di eccezionale sanatoria delle spettanze pregresse fino a tutto ranno 1990" sarebbe stata effettuata la distribuzione di alcuni capi di vestiario (cinque giacche per gli impiegato e sette grembiuli-abitini per le impiegate) senza alcun onere economico a carico dei dipendenti.
Nel merito, i giudici di appello osservavano che i lavoratori avevano richiesto il risarcimento del danno sofferto per la mancata distribuzione dei capi di vestiario (rispettivamente vestitino- grembiule e giacche). Stante il carattere novativo dell'accordo in esame, il Tribunale sottolineava che non aveva alcuna rilevanza stabilire se l'erogazione prevista dal T.U. della massa vestiario o dagli accordi del 1990 avesse o meno natura retributiva. Il Tribunale richiamava la decisione del RE secondo la quale era incontroverso in giudizio che malgrado la distribuzione di buoni di prelevamento, non vi era stata alcuna concreta possibilità di prelevare i capi di vestiario. A fronte di questo accertamento, osserva il Tribunale, sarebbe stato onere del AL proporre uno specifico motivo di censura o comunque proporre una qualche doglianza relativa ad esso. Per contro, il Consorzio si era limitato ad osservare che il ricorrente non aveva assolto all'onere di dimostrare di essersi attivato per prelevare le giacche.
Considerato che la obbligazione derivante dall'accordo aziendale del giugno 1990 era rimasta inadempiuta, non avendo il Consorzio mai dedotto di aver provveduto alla fornitura dei capi di vestiario oggetto della controversia, il datore di lavoro doveva essere condannato a risarcire il danno subito dal lavoratore appellato (ex art. 1223 codice civile) da determinarsi alla stregua della prestazione rimasta inadempiuta.
I giudici di appello ritenevano congrua la somma già liquidata dal RE, quantificata in relazione all'onere finanziario complessivo della fornitura rapportato ad ogni capo di vestiario non consegnato ai dipendenti (pari a lire 240.000 per ciascuna giacca. Avverso tale decisione la Met.ro. s.p.a. (già CO s.p.a., già TR s.p.a. ) ha proposto ricorso per Cassazione sorretto da due distinti motivi.
L'intimato resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l' AC in qualità di cessionario di ramo d'azienda del CO, denuncia violazione e falsa applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale con riguardo al verbale di intesa 1^ giugno 1990 sottoscritto dall' OT e dai sindacati autoferrotranvieri CGIL-CISL e UIL in riferimento agli articoli 2 e 11 dell'Accordo FE (recepito anche dall' OT ) del 9 giugno 1972 e agli articoli 2 e 12 e seguenti dell'Accordo Aziendale 1^ marzo 1990, (artt. 1362, 1363, 1364, 1366, 1368 e seguenti del codice civile), violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 codice civile, nonché vizio di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 codice di procedura civile).
La società ricorrente richiama la contrattazione collettiva sul punto della fornitura del vestiario agli impiegati ed in particolare il verbale di intesa 1 giugno 1990 sottoscritto dall' OT. In esso si precisava che la massa vestiario sarebbe stata distribuita, personale interessato (implicitamente facendo riferimento alla procedura già stabilita dall'accordo sindacale del 9 giugno 1972, confermata dall'accordo sindacale aziendale del 1^ marzo 1990). La società ricorrente sottolineava che gli accordi sindacali del 9 luglio 1972 riguardavano tutto il personale dipendente e differenziava il vestiario da assegnare con riferimento al settore operativo in cui prestava la propria attività l'agente. Era prevista, infatti, la distribuzione di una divisa al personale viaggiante e degli indumenti da lavoro al personale delle officine e degli impianti fissi, preordinati all'esercizio dei servizi di pubblico trasporto, mentre per il personale con qualifica impiegatizia o comunque con mansioni di ufficio (come era appunto il resistente), dal "capo servizio aggiunto" fino al "dattilografo" era stabilito che fosse fornita una giacca per gli uomini ed in grembiule abitino per le donne, da utilizzare negli ambienti di lavoro. I lavoratori dipendenti avevano l'obbligo di provvedere al ritiro dei capi di abbigliamento nei termini indicati dall'azienda. La Azienda aveva sempre fatto quanto necessario, invitando i dipendenti a presentarsi nei punti designati per il rilevamento delle taglie.
Tale invito però non era stato accolto dai dipendenti con qualifica di impiegato.
Pertanto, nel caso di specie, il lavoratore avrebbe dovuto allegare prima e provare poi di essersi attivati per ritirare i capi oggetto della distribuzione. Da tutto il contesto degli accordi intercorsi in materia di massa vestiario risultava chiaramente che i dipendenti della società ricorrente avevano un preciso obbligo di "provvedere al ritiro delle proprie spettanze (massa vestiario) nei termini e con le modalità" stabiliti negli accordi suddetti.
Da oltre un decennio, invece, rileva la ricorrente, gli impiegati si erano astenuti dal presentarsi presso il magazzino competente per il rilevamento della taglia: necessario per l'adattamento ai soggetti destinatali del capo di vestiario che successivamente sarebbe stato dagli stessi ritirato.
In tal modo, gli assegnatari dei capi di vestiario avevano manifestato chiaramente di non avere interesse ad avere la disponibilità di tali capi di abbigliamento, dimostrando che la relativa previsione contrattuale era caduta in desuetudine, senza che fosse intervenuta una denuncia di inadempienza da parte delle organizzazioni sindacali di categoria.
carico del personale".
Era stato - in realtà - accertato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il personale impiegatizio non si era presentato per il rilevamento delle taglie, così facendo venire meno ogni condizione per dare corso alla distribuzione dei capi di vestiario messi a disposizione dall'Azienda.
Nonostante l'accordo del marzo e giugno 1990, infatti, il comportamento degli impiegati era rimasto lo stesso di quello posto in essere in passato.
Il mancato interesse da parte degli impiegati aziendali al ritiro dei capi di vestiario di cui avrebbero potuto conseguire la disponibilità era legato ad una esigenza di personalizzazione che ha portato i lavoratori a rifiutare, per quanto possibile, una uniformità di abbigliamento, per attenersi a criteri di gusto personale, non differenziati da quelli seguiti nella vita quotidiana. Il Tribunale aveva ritenuto di superare tale aspetto di notevole rilievo, affermando semplicemente che la inadempienza dell'Azienda era stata confermata dalla intesa sindacale del 1^ giugno 1990. Tale conclusione non poteva essere condivisa, poiché l'accordo transattivo del 1990 era stato perfezionato proprio per evitare che la norma contrattuale fosse definitivamente disapplicata, a seguito del comportamento del personale impiegatizio consistito nel mancato ritiro dei capi di vestiario assegnato.
In realtà, sottolinea la società ricorrente, il AL nella comparsa di risposta aveva soltanto sottolineato la sussistenza di un ritardo nella consegna del vestiario, circostanza questa era stata alla base della stipulazione dell'accordo del 1^ giugno 1990, con il quale il AL si impegnava alla fornitura di un determinato numero di capi di vestiario (cinque per gli uomini, sette per le donne) "in via eccezionale a sanatoria delle spettanze pregresse fino a tutto l'anno 1990".
Con il secondo motivo, la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1218 e 1223 codice civile, anche in relazione all'art. 2697 codice civile, nonché motivazione insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 codice di procedura civile). La domanda del resistente - rileva la società ricorrente - era stata impostata come una azione di inadempimento contrattuale. Pertanto, secondo i principi generali, l'attuale resistente avrebbe dovuto fornire la prova della sussistenza dell'inadempimento dell'Azienda, che presupponeva, nel caso concreto, la prova di avere inoltrato la richiesta di assegnazione del vestiario "posto che la richiesta rappresentava una condizione prevista contrattualmente perché insorgesse l'obbligo alla distribuzione".
L'Azienda, dal canto suo, aveva sempre provveduto ad inviare a tutti gli impiegati l'invito a presentarsi per la fase prova "massa vestiario" sollecitando gli interessati a ritirare i capi giacenti presso il magazzini aziendale, diffondendo l'elenco degli impiegati che dovevano provvedere a ritirare i capi di vestiario loro spettanti e indicando la quota di spesa a carico di ciascun dipendente. Ciò dal settembre 1978 in poi.
Nessuna contestazione in proposito era mai stata formulata dal resistente.
Anche dopo il 1990, l'Azienda aveva provveduto regolarmente al rilascio dei buoni di prelevamento a tutti i lavoratori interessati. Ma il comportamento dei dipendenti era stato del tutto identico a quello tenuto tino a quel momento.
Era del tutto ovvio, del resto, che il ritiro del capo di vestiario presupponeva che l'agente con qualifica impiegatizia, conformemente a quanto disposto con gli ordini di servizio si presentasse nel centro designato per il rilevamento della taglia, si sottoponesse alle prove occorrenti per l'adattamento del capo e si presentasse, infine, al ritiro del capo stesso.
L'accordo aziendale, conclude la ricorrente, non prevedeva la corresponsione di alcuna indennità sostitutiva della mancata richiesta o del mancato ritiro da parte dell'agente. Pertanto, in nessun caso il giudice avrebbe potuto porre a carico dell'Azienda un indennizzo risarcitorio per il mancato ritiro del capo di vestiario.
I due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi tra di loro, non sono fondati.
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è devoluta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (Cass. 4 novembre 1994 n. 9110, 9115 e 9118). Con accertamento di merito, nel caso di specie, i giudici di appello hanno esaminato tutti gli accordi sindacali intercorsi ed hanno concluso che la società ricorrente si era resa inadempiente a quanto stabilito nell'accordo del 1990, per cui la stessa era tenuta secondo i principi generali al risarcimento del danno (danno emergente e lucro cessante).
Del resto, il Consorzio non aveva mai dedotto di aver provveduto alla fornitura dei capi di vestiario oggetto della controversia, ma si era difeso rilevando che gli accordi del 1990 dovevano considerarsi superati per effetto del comportamento dei lavoratori che, nei fatti, avevano rifiutato la collaborazione richiesta, necessaria per apportare le modifiche dei capi di vestiario.
I giudici di appello hanno rilevato nel caso di specie si discuteva unicamente dell'applicazione dell'accordo del 1^ giugno 1990, che prevedeva la fornitura di cinque giacche per gli uomini e di sette vestiti-grembiulini per le donne.
Era circostanza pacifica che il AL non avesse provveduto alla fornitura di tali capi di vestiario e lo stesso, del resto, non aveva neppure censurato quella parte della decisione del RE che aveva affermato che al di là di una formale disponibilità a fornire i capi di vestiario (manifestata attraverso la distribuzione di buoni di prelevamento) in realtà non vi era mai stata una concreta possibilità di ritiro degli stessi nei magazzini del AL. I giudici di appello sottolineavano che già nel 1993 il AL aveva annullato la deliberazione dell'anno precedente con la quale era stato previsto lo stanziamento necessario per far fronte alla fornitura di cui agli accordi.
L'atto unilaterale dell'Azienda non era evidentemente idoneo a togliere effetti all'impegno contrattualmente assunto nel 1990 in sede di accordo sindacale aziendale.
Sotto altro profilo, il comportamento adottato dal AL rendeva del tutto inutile una eventuale collaborazione dei dipendenti (in assenza dei fondi necessari per l'acquisto dei capi di vestiario). Ai fini della valutazione del danno, i giudici di appello hanno osservato che non vi era alcuna specifica contestazione sul quantum, poiché il RE aveva commisurato il danno subito da ciascuno dei ricorrenti tenendo conto non già del valore di mercato, ma dell'onere finanziario complessivo previsto dall'Azienda, suddiviso per il numero di capi (moltiplicato successivamente per il numero dei capi attribuiti secondo gli accordi del 1990).
Non era stato accettato il criterio del valore di mercato, ma su questo punto non vi era stato appello incidentale del lavoratore, sicché la sentenza impugnata doveva essere confermata. Il profilo dell'usura, e del contributo posto a carico del dipendente nella misura del 20% - ha osservato conclusivamente il Tribunale - doveva considerarsi del tutto irrilevante nel caso di specie, dove si discuteva soltanto degli effetti dell'accordo del 1^ giugno 1990 e non dell'inosservanza aziendale degli obblighi direttamente derivanti dal testo unico di massa vestiario del 1972.
Nel caso di specie, osserva il Tribunale, l'inadempimento contrattuale relativo all'accordo del 1^ giugno 1990 era consistito nella mancata fornitura, pattuita a fini transattivi, di cinque giacche per gli uomini e sette vestitini-grembiuli per le donne. Al valore di questi capi di vestiario doveva farsi riferimento (danno emergente) senza tener conto di alcun ulteriore elemento di valutazione.
Anche quest'ultima argomentazione dei giudici di appello sfugge a qualsiasi censura, in quanto esente da vizi logici ed errori giuridici.
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 2.000 (duemila) oltre ad euro 100 (cento) per spese ed accessori. Così deciso in Roma, il 8 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2004