Sentenza 2 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 02/07/2003, n. 10457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10457 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2003 |
Testo completo
C.C. N. 81 826 IN NOM1 0457 /03 REPUBBLICA ITALIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto LEGATO SEZIONE SECONDA CIVILE ADEMPIMENTO ONCRE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio VELLA Presidente R.G.N. 30974/01 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Cron.23327 Rep. 2846. Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Rel. Consigliere Ud.01/04/03 Dott. Francesco OL FIORE Consigliere Consigliere ! Dott. Emilio MIGLIUCCI : CA Rome ha pronunciato la seguente ee. 38644 SEN TENZA sul ricorso proposto da: RI RI ON, GA AN, GA FL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEL TRITONE 169, CAMPIONE CIVILE presso lo studio dell'avvocato LORENZO D'AVACK, che li N..81826 difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
AMM. NE FINANZE, in persona del Ministro p.t., PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliati in ROMA VIA 2003 DEI PORTOGHESI 12, difesi dall'avvocato AVVOCATURA 540 GENERALE DELLO STATO, giusta delega in atti;
-1- - controricorrenti nonchè
contro
D'EL CA;
intimato avverso la sentenza n. 228/01 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 24/01/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/04/03 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito 1'Avvocato D'Avack Lorenzo, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento; udtio l'Avvocato Salvatorelli, difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con citazione del luglio 1978 Michele IA e AR D'EL, rispetti- vamente erede universale ed esecutore testamentario della defunta Blance- flor IA de LD, esponevano;
che quest'ultima con testamento olografo, aveva lasciato allo Stato Italiano la villa BonNI, di sua proprietà, sita in Roma allo scopo di destinare il bene ad attività artistico-culturali; che, a distanza di anni dalla apertura della successione, il beneficiario non aveva adempiuto alle condizioni volute dalla testatrice;
che, secondo le disposizio- ni della defunta, in mancanza di accettazione da parte dello Stato, il bene le- gato doveva andare, alle medesime condizioni, ai nipoti IG e OL N- NI SI e, in caso di loro rinuncia, ad esso Michele IA. Gli attori, quindi, chiedevano che, previa fissazione di un termine ai menzionati nipoti per l'accettazione, fosse dichiarata la risoluzione di detto legato in fa- vore dello Stato Italiano con condanna al rimborso delle spese di custodia. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, costituitasi, chiedeva il rigetto della domanda contestandone la fondatezza. Anche IG BonNI SI si costituiva riservandosi di decide- re sulla accettazione per poi chiedere, con separato giudizio, la risoluzione del legato con conseguente dichiarazione della proprietà della villa in que- stione in capo ad esso istante ed a OL BonNI SI o, in subor- dine, a Michele IA. Riuniti i due procedimenti l'adito tribunale di Roma rigettava la domanda con sentenza 20/1/1984 avverso la quale i soccombenti proponevano gra- vame che la corte di appello di Roma, con sentenza 7/4/1986, accoglieva parzialmente condannando la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero della Finanza a pagare a Michele IA la somma di £ 29.890.384, oltre accessori. Su ricorso di Michele IA e di AR D'EL la corte di cassazione, con sentenza 15/3/1991, cassava la decisione impugnata rilevando che la corte di appello aveva mancato di indagare in merito al dedotto inadempi- mento del legatario ex articolo 648 c.c. con riferimento al periodo prece- dente al 1984, data di emissione del decreto prefettizio di autorizzazione. Riassunta la causa il giudice del rinvio - designato in altra sezione della corte di appello di Roma con sentenza 15/12/1994 dichiarava - l'inadempimento dello Stato agli oneri impostigli dalla testatrice con conse- guenziale risoluzione della relativa disposizione testamentaria. Avvero tale ultima pronuncia la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero delle Finanze proponevano ricorso che la corte di cassazione, con sentenza 9/6/1997, accoglieva rinviando ad altra sezione della corte di appello di Roma. Con distinti atti di citazione IA Michele e AR D'EL riassume- vano il giudizio. Con sentenza 24/1/2001 il giudice del rinvio respingeva le domande degli appellanti IA e D'EL e confermava la decisione del tribunale di Roma del 20/1/1984, osservando: che occorreva tener conto dei principi di diritto enunciati dalla corte di cassazione e dei rilievi mossi alla sentenza impugnata;
che, come era pacifico in atti e non contestabile, la testatrice, nel disporre il lascito il favore dello Stato, non aveva previsto alcun limite tem- porale per l'esecuzione delle modalità contemplate nell'atto; che la testatrice doveva essere consapevole del necessario compimento di una lunga, com- 4 plessa ed articolata attività giuridica e materiale onde non aveva fissato un termine per l'esecuzione della propria volontà; che nella specie non vi era stato da parte del legatario un inadempimento "grave" rispetto all'economia generale del rapporto;
che infatti, con atto 6/3/1973, ossia subito dopo la pubblicazione del testamento, il Ministero della Pubblica Istruzione aveva comunicato al Ministero delle Finanze di essere giunto alla determinazione di accettare il legato nei termini voluti dalla testatrice;
che, con missiva del 19/4/1973, l'UTE aveva comunicato a tutti i soggetti interessati l'intento di procedere il 3/5/1973 a sopralluogo al cui termine era stata compilata una relazione circa la stima dell'immobile e degli arredi e si era poi proceduto alla formalizzazione dell'accettazione del lascito;
che erano seguiti vari atti ricognitivi del compendio, la presa in consegna della villa e l'istituzione della speciale Commissione Ministeriale per la determinazione dell'uso e della destinazione del bene come voluto dalla de cuius;
che pertanto non solo doveva essere esclusa l'inerzia del legatario, ma sussisteva la prova do- cumentale della tempestiva attivazione del beneficiato e della volontà di adempiere le prescrizioni stabilite dalla testatrice;
che, come documentato in atti, il bene era stato sottoposto a complessi ed onerosi interventi di re- stauro ed era utilizzato per manifestazioni culturali nel rispetto della volontà della de cuius;
che ciò escludeva sia l'inadempimento, lo stesso ritardo per cui le domande degli appellanti dovevano essere rigettate. La cassazione della sentenza della corte di appello di Roma del 24/1/2001 è stata chiesta, con ricorso affidato ad un solo motivo, da AR TO CC, AN IA e OR IA nella qualità di eredi di Mi- chele IA. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero 5 dell'Economia e delle Finanze hanno resistito con controricorso. AR D'EL non ha svolto attività difensiva in questa sede di legittimità. En- trambe le parti costituite hanno depositato memorie. Motivi della decisione Con l'unico articolato motivo di ricorso i citati eredi di Michele IA denunciano violazione e falsa applicazione degli articoli 647, 648, 1176, 1183, 1218, 1219, 1324 e 1362 c.c., nonché vizi di motivazione su un punto decisivo della controversia. Sostengono i ricorrenti che la corte di appello è pervenuta alla decisione impugnata attraverso un esame incompleto di fatti e circostanze, una non lettura della scheda testamentaria ( omettendo quindi l'indagine in ordine ai suoi contenuti secondo i criteri ermeneutici indicati dalla legge ) e un'errata applicazione delle norme di diritto, limitandosi pe- raltro a considerare il periodo dal 1973 al 1984 e facendo riferimento al periodo successivo sino al 2000 solo per aspetti che nulla hanno a che vede- re con l'attuazione degli oneri. Il giudice del merito non si è chiesto se lo Stato Italiano, terminato l'iter procedimentale, avesse o meno rispettato la scheda testamentaria ed adempiuto agli obblighi posti a suo carico, né ha raccolto l'invito,contenuto nella sentenza di annullamento, volto ad accertare la rilevanza degli oneri configurati a carico del legatario ed il significato della mancata apposizione di un termine per l'esecuzione della volontà te- stamentaria: peraltro l'assenza di un termine non giustifica il non adempiere e non è certo giustificabile un ritardo di quasi trenta anni nell'adempimento delle clausole che oneravano il legato. L'inadempimento dell'onere modale è poi provato dalla stessa documentazione esibita dallo Stato Italiano che è stata ignorata dalla corte di appello la quale non ha considerato che tutti gli 6 incombenti amministrativi sono terminati nel 1984 e che successivamente nulla ha fatto lo Stato per adempiere agli oneri voluti dalla testatrice ed anzi i suoi organi istituzionali hanno progettato di cedere la villa al Portogallo e ciò in violazione della scheda testamentaria nella quale si indica come solu- zione più confacente l'utilizzazione della villa come sede di collezione o di mostre di opere d'arte del '700 e dell'800. Al contrario le poche iniziative dello Stato si riferiscono ad arti decorative del XIX e del XX secolo a con- ferma del disinteresse all'attuazione del modo. In ogni caso, trattandosi nella specie di un'obbligazione di risultato, l'interesse della testatrice non è stato soddisfatto non essendo stato realizzato lo scopo perseguito dalla de cuius indipendentemente dalla attività e dalla diligenza spiegata dallo Stato. Il motivo è infondato. La sentenza impugnata è corretta e si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto: sono insussistenti le denunciate violazioni di legge e gli asseriti vizi di motivazione. Occorre premettere che, con la sentenza di annullamento di questa Corte 5124/1997, sono state ritenute fondate le censure mosse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero delle Finanze avverso la decisione della corte di appello di Roma del 15/12/1994 con la quale era stato dichia- rato l'inadempimento dello Stato agli oneri impostigli dalla testatrice ed era stata pronunciata la risoluzione della disposizione testamentaria de qua. Come riportato nella parte narrativa che precede, con la detta sentenza di annullamento: stata ritenuta erronea l'interpretazione data dalla corte di appello alla scheda testamentaria;
è stata ravvisata una falsa applicazione dei principi relativi all'accertamento dell'inadempimento delle obbligazioni a 7 carico dell'onerato; è stata definita mancante, contraddittoria o insufficiente la motivazione "sulle varie questioni che dovevano essere affrontate e ri- solte per una corretta definizione della controversia". In particolare nella sentenza cassata sono stati individuati i seguenti erro- ri e le seguenti carenze: 1) omessa considerazione della mancata apposizione di un termine da parte della testatrice per l'esecuzione della sua volontà ed omessa valutazio- ne in ordine sia al collegamento di tale assenza di limite temporale alle ca- ratteristiche dell'attività (sottoposta a vincoli ) del soggetto destinatario del legato, sia alla complessità del contenuto degli oneri “che richiedevano una lunga ed articolata attività giuridica e materiale"; 2) mancato rispetto del dovere di spiegare le ragioni fondate su fatti certi del ravvisato inadempimento ( assoluto e definitivo e non semplice ritardo dello Stato,pur avendo quest'ultimo accettato il legato sin dal 1976, laddove nell'obbligazione senza prefissione di un termine si ha adempi- mento solo se la prestazione diventi impossibile o se l'obbligato manifesti l'intenzione di non adempiere;
3) omessa considerazione dell'attività espletata dallo Stato per la preven- tiva acquisizione dei beni al patrimonio pubblico ed omessa valutazione della copiosa documentazione offerta dalle "cennate Amministrazioni"; 4) omesso rilievo - tenuto conto della necessità, per risolvere il legato, di un inadempimento importante ed imputabile a dolo o colpa grave - del tem- po impiegato nella richiesta e nell'attesa della autorizzazione per conseguire il legato e ciò al fine di valutare l'atteggiamento soggettivo del legatario. 8 Il giudice del rinvio, con la sentenza impugnata ha confermato la deci- sione del tribunale di Roma del 20/1/1984 con la quale erano state rigettate le domande di Michele IA e di AR D'EL e, in relazione agli evi- denziati singoli punti della pronuncia di annullamento, ha osservato: a) che la testatrice aveva omesso di fissare un termine per l'adempimento delle proprie volontà in quanto ben consapevole dei tempi necessari allo Stato per il compimento dell'attività volta all'acquisizione al proprio patri- monio dell'immobile in questione;
-b) che alla luce dei fatti emergenti dalla documentazione esibita nel dettaglio indicata nella sentenza impugnata e riportata nella parte narrativa che precede dovevano escludersi sia l'inerzia dello Stato ( il quale, anzi, - aveva provato di voler adempiere ) sia l'impossibilità materiale e giuridica della prestazione, sia l'inadempimento grave e definitivo del legatario e la manifestazione di quest'ultimo di non voler adempiere, sia infine lo stesso ritardo nell'adempimento. Il giudice del rinvio ha quindi puntualmente adempiuto al compito affida- togli (ossia svolgere una adeguata indagine di merito in ordine alla condotta del legatario ed al dedotto inadempimento ex art. 648 c.c. ) nel pieno e com- pleto rispetto dei principi di diritto enunciati nella sentenza di annullamento ed ha tenuto conto dei rilievi e degli argomenti esposti in tale sentenza. La corte di appello, con motivazione persuasiva e coerente anche se sin- tetica, ha proceduto alla disamina di tutte le questioni in fatto ed in diritto che era tenuta ad affrontare - provvedendo altresì a seguire pedissequamente le direttive indicate nella sentenza di annullamento ed ha svolto un'indagine penetrante in ordine allo evolversi delle vicende processuali ed 9 alle risultanze probatorie, valutando criticamente tutti gli elementi utilizza- bili al fine di accertare la sussistenza o meno della denunciata inerzia del le- gatario e della sua volontà di non adempiere. La corte distrettuale ha dato conto delle proprie valutazioni con corretto apprezzamento di merito esponendo adeguatamente le ragioni del suo con- vincimento ed è pervenuta alle riferite conclusioni attraverso argomentazio- ni complete ed appaganti, improntate a retti criteri logici e giuridici. A tali valutazioni i ricorrenti contrappongono le proprie, ma della mag- giore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo esame del materiale delibato che non può avere in- gresso nel giudizio di cassazione. Per quanto riguarda le censure relative al lamentato errore, che sarebbe stato commesso dalla corte di appello, nell'aver omesso di interpretare la scheda testamentaria in questione, è appena il caso di segnalare che, con la più volte citata sentenza di annullamento 9/7/1997 n. 5124, al giudice del rinvio era stato affidato l'incarico ( compiutamente assolto come rilevato ) di esaminare la scheda testamentaria in questione al limitato fine dell'indagine circa il motivo della mancata previsione da parte della de cuius di un termine per l'esecuzione delle modalità specificate nell'atto. D'altra parte va notato che il contenuto della scheda testamentaria era stato riportato ed esaminato nei precedenti gradi del giudizio ( come affermato nella sentenza di annullamento) ed al riguardo dalla lettura della decisione impugnata non risulta (né è stato dedotto in ricorso dagli eredi IA) che tra le parti nel giudizio di rinvio siano insorte questioni (al fuori del signifi- 10 cato da dare alla omessa indicazione di un limite temporale) che la corte di appello avrebbe dovuto risolvere. Deve poi essere evidenziato che la corte di appello doveva occuparsi in particolare e principalmente del comportamento tenuto dal legatario nel pe- riodo sino al 1984 che come rilevato dalla prima sentenza di annullamento - 2782/1991 - non era stato adeguatamente esaminato dal giudice del merito. Con riferimento infine all'indagine in proposito effettuata dalla corte di appello, in ordine al detto periodo, i ricorrenti muovono censure e svolgono considerazioni essenzialmente di merito che non possono essere esaminate in questa sede di legittimità. Del pari sono inammissibili le critiche alla sentenza impugnata con le quali i ricorrenti fanno cenno alla utilizzazione della villa BonNI per iniziative culturali che si porrebbero in contrasto con la volontà della testa- trice e con quanto da questa stabilito come onere imposto al legatario: si tratta di questioni in fatto nuove che non risultano trattate nei precedenti gradi del giudizio e che di certo non possono avere ingresso per la prima volta in questa sede di legittimità. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Per la sussistenza di giusti motivi le spese del giudizio di legittimità van- no compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Roma 1 aprile 2003 Il presidente Il consigliere estensore робника Aller ph DEPOSITATO IN CANCELLERIA -2 LUG. 2003 IL CANCELLIERE C IL CANCELLIERE 01 Dott.ssa Donatelia Danie Roma