Sentenza 17 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/04/2002, n. 5493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5493 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2002 |
Testo completo
054 93 / 0 2 REPUBBLICA IN NOME AL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE PAGAMENTO PRESTAZIOM ProfessioNALI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco PONTORIERI - Presidente R.G. N. 19989/99 - Cron.16531 Dott. Alfredo MENSITIERI - Rel. Consigliere Rep. 1246 Dott. Vincenzo COLARUSSO Consigliere- Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere- Ud.17/01/02 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. per diritti € 155 SENTENZA 17 APR 2002 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE BERNA NASCA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TRIONFALE 81, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI FOTI, difeso dall'avvocato LAURA TRIFILO', € 0,77 1.151) giusta delega in atti;
CANCELLERIA ricorrente -
contro
ER IA;
- - intimato avverso la sentenza n. 105/99 della OR d'Appello di CALTANISSETTA, depositata il 24/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica2002 Consigliere Dott. Alfredo 59 udienza del 17/01/02 dal -1- MENSITIERI;
udito il P.M. Generale Dott. il rigetto del in persona del Sostituto Procuratore Antonietta CARESTIA che ha concluso per ricorso. .. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso notificato il 26 ottobre 1999 Berna Nasca domanda, sullaGiuseppe base di sei censure, la cassazione della sentenza della OR d'appello di Caltanissetta n.105 del 24 maggio 1999 resa, in sede di appello, nella controversia tra esso Berna Nasca, da un lato,e ER AC , dall'altro. L'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE E' rituale la notifica del ricorso eseguita presso la Cancelleria della OR d'appello di Caltanissetta. Invero, nel giudizio svoltosi dinanzi alla suddetta х и OR (come si evince dall'epigrafe della sentenza н emessa da quel giudice) procuratore domiciliatario di я ER AC era l'avvocato Giuseppino Mastrosimone di Villarosa Sicilia (Enna). Ma, come questa Suprema OR ha costantemente affermato (v. per tutte Cass. n.4789/94, n.2952/2000) quando, come nella specie, il ricorso per cassazione deve essere notificato al procuratore costituito (ai sensi dell'art. 330 primo comma cpc) e non risulti che questi, nel giudizio davanti al giudice che ha emesso impugnata, abbiala sentenza provveduto all'elezione di domicilio prescritta (per il 1 82 primo procuratore "extra districtum") dall'art. n.37 comma del R.D. 22 gennaio 1934 (norme integrative sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore), il luogo della notifica medesima va fissato nella cancelleria del predetto giudice, presso la quale quel domicilio si presume eletto, a norma del secondo comma del citato art. 82. Il ricorso, ancorchè ritualmente notificato, è però, ad inammissibile per violazione avviso del Collegio, comma, n.3 cpc, che impone il dell'art. 366, primo requisito della "esposizione sommaria dei fatti della causa". Come affermato dalla giurisprudenza di questa Suprema OR (v. tra le tante le sentenze n.2796/94, n.1076/95, n.4937/2000), per soddisfare detto requisito, prescritto, a pena d'inammissibilità (rilevabile anche d'ufficio), pur non occorrendo che l'esposizione dei fatti costituisca una premessa autonoma distinta dai motivi di ricorso о si sostanzi in una narrativa analitica e particolareggiata, è indispensabile che dal contesto del ricorso-e cioè solo dalla lettura di tale atto ed escluso l'esame di ogni altro documento, compresa la stessa sentenza impugnata-sia possibile desumere una M cooscenza del "fatto", sostanziale e 2 processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo", non potendosi distinguere,ai fini di detta sanzione d'inammissibilità, tra esposizione del tutto omessa ed esposizione insufficiente. Orbene come risulta dalla narrativa della presente pronuncia (proprio al fine redatta sulla base del solo ricorso)-detta possibilità di conoscenza è senza dubbio da escludere nel caso di specie, in quanto il ricorso medesimo, a causa, probabilmente, della mancata acclusione di uno o più fogli, limita l'esposizione Аны della dei fatti di causa all'indicazione sentenza controparte, alimpugnata, oltre della che riferimento, nelle poche righe della prima pagina, ad opposizione proposta in primo grado dal Berna una Nasca avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Presidente del Tribunale di Enna il 28.12.83 ad istanza del ER per il pagamento di L.56.000.000 oltre accessori a titolo di prestazioni professionali svolte dall'aprile 1979 al novembre 1982-sul rilievo della inesigibilità ed illiquidità del credito, sulla eccessività del compenso richiesto e su una pretesa carenza di legittimazione passiva, nonchè al riferimento al rigetto da parte del 3 Tribunale delle ragioni dell'opponente, senza ulteriori specificazioni (arrestandosi l'esposizione a tale enunciato e proseguendo essa con i motivi dell'impugnazione della sentenza d'appello-di cui non viene indicata neppure la parte appellante-a causa, ripetesi, di probabile mancata acclusione di uno o più fogli). La lacuna non certamente colmabile mediante la lettura delle censure proposte nei sei motivi di ricorso atteso che di tali censure non è possibile ну я verificare senza una lettura della decisione impugnata e senza con ciò stesso violare il principio della necessità della c.d. autosufficienza del ricorso, l'effettiva pertinenza alla decisione oggetto dell'impugnazione. L'inammissibilità, alla stregua di tali principi, del ricorso del Berna Nasca non implica,peraltro, alcun provvedimento sulle spese di questo giudizio , non Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 2 essendosi costituito l'intimato. 05.12 Iscritto a ruolo il 1981
P.Q.M.
Art. n. ла La OR, dichiara inammissibile il ricorso. Roma 17 gennaio 2002. Januar Ventowan Alfuck Mention est. 1097 129,11 IL CANCELLIERE C1 Franesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA 456T 2066 Roma 17 APR. 2002. TOT 149,77 Francesco Catania