Sentenza 27 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/03/2002, n. 4420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4420 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2002 |
Testo completo
Aula A 0442 0/02 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G.N.13602/99 Dott. Ettore Mercurio Presidente -Cron. 1029% "1 Bruno Battimiello Rel. Consigliere -Rep. " Florindo Minichiello " -Ud.17.12.2001 " Stefano M. Evangelista -Oggetto: " BR TI " - Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS, in perso- na del Presidente legale rapp.te p.t., rappresentato e dife- SO, per procura speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti Carlo De Angelis, BR Pescosolido e Michele Di Lullo con i quali è elett.te dom.to in Roma alla via della Frezza 17 presso l'Avvocatura centrale dell'Istituton. ricorrente 5034
contro
PE RI IA, difesa, giusta procura speciale a margi- ne del controricorso, dall'avv. Giampaolo Petti con domicilio eletto in Roma presso il suo studio in via Francesco De Sanc- tis n. 4 controricorrente per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Milano n° 3948/99 in data 23 marzo/17 aprile 1999 (R.G.L. 782/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 dicembre 2001 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Carlo De Angelis;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Francesco Mele, che ha concluso per il rigetto del ri- dott. corso. Svolgimento del processo L'INPS ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribu- nale di Milano, indicata in epigrafe, che, accogliendo l'appello di ON RI IA, ha ritenuto che coloro i quali abbiano maturato il diritto a pensione di vecchiaia en- per la tro la data del 31 dicembre 1993, sono sottratti ai più fruizione dell'integrazione al trattamento minimo computati sul reddito del nucleo rigorosi limiti reddituali, familiare comprensivo del reddito del pensionato e di quello del coniuge, introdotti dal d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 503, non rilevando che la pensione non sia stata ancora liquidata ed abbia decorrenza successiva alla predetta data del 31 di- cembre 1993. In riforma della sentenza di primo grado, ha quindi giudicato che alla pensione di vecchiaia spettante al- 2 la ON sia applicabile la previgente (più favorevole) di- sciplina di cui al d.l. 12 settembre 1983 n. 463 conv. nella legge 11 novembre 1983 n. 638 in materia di limiti reddituali per beneficiare del trattamento minimo, sul rilievo in fatto che la predetta aveva maturato il diritto a pensione il 6 di- cembre 1993, anche se la pensione le era stata erogata con оdecorrenza dal 1 gennaio 1994 (primo giorno del mese succes- sivo a quello del compimento dell'età). ON RI IA resiste con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo, denunciando violazione e falsa applica- zione dell'art. 4 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 503 e dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c, l'INPS sostiene che l'intento la corresponsionedel legislatore è di limitare dell'integrazione al minimo e che l'espressione usata dalla legge pensionati in essere indica gli assicurati che alla data del 31 dicembre 1993 già percepiscono la pensione o che comunque hanno titolo a conseguirla con decorrenza compresa entro tale data. Nella specie, la pensione ha decorrenza dall'1 gennaio 1994 e di conseguenza non sono applicabili i più favorevoli limiti reddituali di cui alla disciplina pre- cedente al d.lgs. n. 503 del 1992. Il motivo è infondato. La Corte ha già avuto modo di pronun- ciarsi sulla questione e, sulla premessa che nell'ordinamento 3 pensionistico generale è dato distinguere tra momento di per- fezionamento del diritto e decorrenza del trattamento previ- denziale e che nella specie la legge parla di pensionati in non di pensioni in essere>, ha enunciato il prin- essere> e cipio di diritto così espresso: "Il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503, che ha modificato la disciplina dei pa- rametri di reddito in tema di spettanza di integrazione al minimo della pensione di vecchiaia (già fissata dall'art. 6 del decreto legge n. 463 del 1983, convertito in legge n. 638 del 1983), nel senso che deve aversi riguardo al reddito del nucleo familiare comprensivo del reddito del pensionato e di quello del coniuge, non si applica ai pensionati in essere alla data del 31 dicembre 1993, per i quali, come stabilito dalla disposizione transitoria di cui all'art. 4, ultimo com- ma, del citato decreto legislativo, come modificato dall'art. 11, comma trentottesimo, della legge n. 537 del 1993, è rima- sta in vigore la previgente disciplina. Ai fini della indivi- duazione della normativa applicabile, pensionati in essere alla data del 31 dicembre 1993> sono coloro i quali entro ta- le data hanno perfezionato il diritto a pensione ed hanno presentato la relativa domanda, anche se sono entrati in go- dimento del primo rateo dal gennaio 1994" (Cass. 8 gennaio 2000 n. 132; 12 maggio 2000 n. 6154; 19 dicembre 2000 n. 15911). 4 Poiché il Tribunale ha accertato che la ON aveva maturato il diritto a pensione anteriormente al 31 dicembre 1993 e, quindi, era pensionata in essere> a tale data, la decisione impugnata si sottrae alle censure che le vengono mosse. di giust Il ricorso va conseguentemente rigettato. Stimasi zia compensare per intero le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma il 17 dicembre 2001 fortore Merenzio Il Presidente Il Consigliere estensore Вісико Batimiello IL CANCEL E ersella Depositato in Cancelleria ..2.7. MAR. 2002 oggi,. IL CANCELLIEREtavelle 1 5