Sentenza 12 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/07/2001, n. 9435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9435 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2001 |
Testo completo
E A L N L O I E Z D 9435/ 0 1 A " 9 R 7 . T 1 T S 3 I R . G A E N ' L R 7 L PUBBLI 6 E A 9 D 1 D - I 5 E - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S T 3 N N E E E S LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE G S I G E " A E L 1^ sezione civile oggetto composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: compensazione spese Presidente giudiziarie: motivazione.dr. Angelo Grieco dr. Giovanni Losavio Consigliere R.G. N. 15054/00 dr. Maria Gabriella Luccioli Consigliere dr. Mario Rosario Morelli Consigliere Cron.21764 dr. Fabrizio Forte Consigliere rel. Rep. ha pronunciato la seguente: Ud. 26.04.2001 S E NT ENZA sul ricorso iscritto al n. 15054 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2000, proposto DA ET CC, elettivamente domiciliato in MA, Cir- cumvallazione Clodia n. 29, presso l'avv. Barbara Pic- cini, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso. RICORRENTE
CONTRO
COMUNE DI ROMA, in persona del sindaco p.t. INTIMATO avverso la sentenza del Tribunale di MA, VII sez., n. 22380, dell'8 11 novembre 1999. 1123 2001 2 Udita, all'udienza del 26 aprile 2001, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Sentita l'avv. Barbara Piccini, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Udito il P.M. dr. Dario Cafiero, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza dell'11 novembre 1999, il Tribunale di MA, dichiarando compensate tra le parti le spese di causa, accoglieva l'opposizione di TR CC alla cartella esattoriale con iscrizione a ruolo, a richie- sta del comune di MA, della somma di £. 221.500 qua- le sanzione per violazione dell' art. 158, comma 1, D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (da ora C.d.S.), avendo ri- tenuto nulla la notifica a mezzo posta del verbale di contestazione consegnato ad TO IU, suocera dell'opponente con lo stesso non convivente, per cui era da escludere si fosse formato il titolo esecutivo presupposto del provvedimento impugnato. Per la cassazione di questa sentenza, ha proposto ri- corso il CC con unico motivo illustrato da memoria. Il comune di MA non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deduce violazione degli artt. 91 e 92 c.p. C. pure per omessa motivazione in ordine alla compen- 3 - sazione delle spese di causa, non potendosi la discre- zionalità in materia del giudice di merito risolvere in mero arbitrio e dovendosi fondare la decisione su "giusti motivi", nel caso non precisati. Il tribunale ha affermato: "In virtù di quanto dianzi esposto, il ricorso è accolto disponendo la compensa- zione delle spese di lite tra le parti", ma il princi- pio della soccombenza avrebbe dovuto determinare la condanna alle spese del comune, non ricavandosi le ra- gioni per compensare le spese dopo che l'attore si era visto aggredito in executivis, nonostante l'illegitti- mità della notifica del verbale di contestazione e la prescrizione di ogni pretesa sanzionatoria. Le spese di difesa tecnica, ben maggiori della stessa sanzione, dovevano rimborsarsi dal comune.
1.2. Dalla sentenza impugnata si rileva che l'opposi- zione fu accolta, non perchè fosse esclusa la respon- sabilità del CC per la violazione posta a fondamen- to della cartella esattoriale impugnata, ma in ragione d'una notifica nulla del verbale di contestazione che, impedendo la formazione del titolo esecutivo, compor- tava l'illegittimità della cartella opposta. Dalla motivazione non risulta quindi non sufficiente- mente provata la responsabilità del CC, che neppure nega di aver commesso la violazione di cui al verbale di contestazione, ma solo che quest'ultimo non è stato legittimamente notificato all'autore dell'infrazione. L'eccezione di notifica illegittima del verbale di ac- certamento attiene a profili di mera forma, mentre l' altra di prescrizione della sanzione comporta implici- ta affermazione del diritto al pagamento della somma dovuta per detto titolo, del quale si chiede dichia- rare l'estinzione per il decorso del tempo;
entrambe le deduzioni del CC non escludono l'esistenza della violazione a base dell'iscrizione a ruolo e "in virtù di quanto... esposto" il Tribunale ha disposto la dero- ga al principio c.d. della soccombenza con la compen- sazione delle spese di causa. La storia del procedimento e la soluzione della con- troversia che non affronta il merito della responsabi- lità del CC in sostanza neppure negata da questo, giustificano per il tribunale la compensazione delle spese e ciò è sufficiente a fondare la decisione ex art. 92, 2° comma, c.p.c., data la piena logicità della motivazione complessiva della decisione di merito per giustificare la deroga alla regola della soccombenza nel caso (così la stessa Cass. 5 maggio 1999 n. 4455 citata in ricorso). Il ricorso è quindi infondato, perchè le spese comun- que non sono state poste a carico del vincitore (Cass. ch 5 27 aprile 2000 n. 5390) e dalle ragioni dell'accogli- mento dell'opposizione non di tipo sostanziale di cui alla motivazione della sentenza di merito, risulta giustificata adeguatamente la disposta compensazione. Nulla deve disporsi per le spese, non essendosi il co- mune di MA difeso in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso nella Camera di consiglio del 26 aprile 2001. Il presidente elu Give h Il consigliere estensore Folun Mu CORTE SUPAL Prima Sezione IL CAL... Depositato in Cancelleria Luisa Passinetti Den need 11 42 LUG 2001. IL CANCELLIERE More ComincoMine A E L N L O E I D Z A " 9 R 7 . T 1 T S 3 I R . G A ' N E L R 7 L 6 E A 9 D 1 D - I 5 E - S 3 T N N E E E S G S I G E A " E L