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Sentenza 26 settembre 2023
Sentenza 26 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/09/2023, n. 39132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39132 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso di NE AR, nata a [...] il [...], avverso l'ordinanza in data 02/03/2023 del Tribunale di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 28 ottobre 2022 il GIP del Tribunale di Velletri ha rigettato la richiesta di AR NE di revoca del sequestro preventivo della somma di euro 10.000 e del 50% del saldo di conto corrente, beni sequestrati in pregiudizio al marito, in funzione della confisca per una serie di violazioni tributarie. 2. La ricorrente articola due motivi di ricorso per cassazione con cui eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione. Con il primo deduce che la somma di euro 10.000, trovata nella cassaforte dell'appartamento del figlio maggiore in cui abitava lei, ma non il marito, da cui Penale Sent. Sez. 3 Num. 39132 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 31/05/2023 era separata di fatto, costituiva il risparmio personale destinato ai bisogni del figlio autistico ed era coerente rispetto al reddito mensile percepito di euro 1.600. Con il secondo lamenta che, del pari, il saldo del conto corrente cointestato, di poco più di euro 16.000, era per metà di sua spettanza e destinato sempre al figlio autistico. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è manifestamente infondato perché, apparentemente, consiste in censure di violazioni di legge, in realtà, si risolve in doglianze che colpiscono la motivazione, al di fuori del perimetro dell'art. 325 cod. proc. pen. Il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (tra le più recenti, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro, Rv 269656-01). La ricorrente, per sostenere che il denaro sequestrato, tanto quello in cassaforte quanto quello sul conto corrente, fosse di sua esclusiva pertinenza, ha prospettato degli elementi di fatto alternativi e rivalutativi rispetto alla ricostruzione del Tribunale del riesame, che ha, invece, accertato, sulla base della cognizione sommaria propria di questa fase, che la somma depositata in cassaforte comunque si trovava nella casa familiare ove anche l'indagato aveva dichiarato di abitare e che il conto corrente era alimentato esclusivamente da provviste del marito. Per la somma in cassaforte si tratta di una questione esclusivamente di fatto. Analogamente, per il conto corrente, il Tribunale, richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui non rilevano a fini penali le presunzioni e i vincoli del codice civile (tra le più recenti, Sez. 6, n. 24432 del 18/04/2019, Piacenti, Rv. 276278-01), ha constatato che il conto non era alimentato da provviste provenienti dalla ricorrente, la quale, quindi, non poteva considerarsi terza estranea al reato e avente diritto alla restituzione. Correttamente poi il Tribunale ha affermato che non rileva la destinazione delle somme al figlio autistico, trattandosi di scelta gestoria interna, non opponibile utilmente alla confisca tributaria. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del 2 procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 31 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 28 ottobre 2022 il GIP del Tribunale di Velletri ha rigettato la richiesta di AR NE di revoca del sequestro preventivo della somma di euro 10.000 e del 50% del saldo di conto corrente, beni sequestrati in pregiudizio al marito, in funzione della confisca per una serie di violazioni tributarie. 2. La ricorrente articola due motivi di ricorso per cassazione con cui eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione. Con il primo deduce che la somma di euro 10.000, trovata nella cassaforte dell'appartamento del figlio maggiore in cui abitava lei, ma non il marito, da cui Penale Sent. Sez. 3 Num. 39132 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 31/05/2023 era separata di fatto, costituiva il risparmio personale destinato ai bisogni del figlio autistico ed era coerente rispetto al reddito mensile percepito di euro 1.600. Con il secondo lamenta che, del pari, il saldo del conto corrente cointestato, di poco più di euro 16.000, era per metà di sua spettanza e destinato sempre al figlio autistico. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è manifestamente infondato perché, apparentemente, consiste in censure di violazioni di legge, in realtà, si risolve in doglianze che colpiscono la motivazione, al di fuori del perimetro dell'art. 325 cod. proc. pen. Il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (tra le più recenti, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro, Rv 269656-01). La ricorrente, per sostenere che il denaro sequestrato, tanto quello in cassaforte quanto quello sul conto corrente, fosse di sua esclusiva pertinenza, ha prospettato degli elementi di fatto alternativi e rivalutativi rispetto alla ricostruzione del Tribunale del riesame, che ha, invece, accertato, sulla base della cognizione sommaria propria di questa fase, che la somma depositata in cassaforte comunque si trovava nella casa familiare ove anche l'indagato aveva dichiarato di abitare e che il conto corrente era alimentato esclusivamente da provviste del marito. Per la somma in cassaforte si tratta di una questione esclusivamente di fatto. Analogamente, per il conto corrente, il Tribunale, richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui non rilevano a fini penali le presunzioni e i vincoli del codice civile (tra le più recenti, Sez. 6, n. 24432 del 18/04/2019, Piacenti, Rv. 276278-01), ha constatato che il conto non era alimentato da provviste provenienti dalla ricorrente, la quale, quindi, non poteva considerarsi terza estranea al reato e avente diritto alla restituzione. Correttamente poi il Tribunale ha affermato che non rileva la destinazione delle somme al figlio autistico, trattandosi di scelta gestoria interna, non opponibile utilmente alla confisca tributaria. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del 2 procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 31 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente