Sentenza 9 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/05/2001, n. 6458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6458 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA $458/01 IN NOME DEL POPOLITA NO LA CORTE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Presidente R.G.N. 22529/98 - Consigliere Cron.14422 Dott. Vincenzo MILEO Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Rel. Consigliere Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Consigliere Ud. 08/02/01 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO - Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto,| e difeso dagli avvocati DE ANGELISrappresentato CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
OT RO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 2001 ARNO 47, presso 10 studio dell'avvocato FRANCO 679 AGOSTINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega -1- in atti;
- controricorrente -
avversO la sentenza n. 1379/98 del Tribunale di TREVISO, depositata il 29/09/98 R.G.N. 1684/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/01 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Treviso l'INPS proponeva appello avverso la sentenza del RE di Treviso, con la quale era stato riconosciuto il diritto di OL RO ad una pensione di £ 1.739.674, con decorrenza dal 1/10/92, escludendo dalla base di calcolo della pensione tutti i periodi di minor retribuzione successivi al raggiungimento del minimo contributivo, realizzato nel 1967, e .+ riconoscendo, invece, il diritto di opzione per il periodo di :: contribuzione più favorevole, individuato nel quinquennio 1974 - 1979. Assumeva che il RE aveva erroneamente interpretato l'art. 3, comma 8°, della L. n. 297 del 1982, in relazione alla sentenza della c Corte Costituzionale n. 264 del 1994, applicabile solo nel caso in cui la riduzione della retribuzione si fosse verificata nell'ultimo quinquennio di contribuzione, L'appellato contrastaya il gravame ed il Tribunale, con sentenza del 22 - 29/9/98, rigettava l'appello. Precisava il giudice del riesame che pacifico in causa era che il OL aveva lavorato dall'ottobre 1950 al giugno 1987, raggiungendo il minimo contributivo nel 1967 e versando poi contributi volontari fino ad ottenere la pensione di vecchiaia al compimento del 60° anno di età, calcolata sulla base del quinquennio 1982-'87 L'INPS aveva sostenuto due tesi contraddittorie, negandosi dapprima l'applicabilità al caso di specie della sentenza della Corte Cost, n. 264/94 (perché riguarderebbe solo il caso in cui le retribuzioni fossero diminuite nell'ultimo quinquennio di lavoro e contribuzione) e 1 riconoscendone poi l'applicabilità, sulla base, però, di una particolare interpretazione, secondo la quale l'individuazione del quinquennio contributivo più favorevole dovrebbe essere effettuata risalendo a ધ ritroso con scansione necessariamente quinquennale, partendo dalla data di cessazione dell'attività lavorativa. JEntrambe le tesi erano infondate, la sentenza n. 264 del r30/6/94, infatti, riguardava il caso di lavoratore che, in possesso dell'anzianità contributiva minima, aveva subito, in coincidenza del periodo di riferimento (le ultime 260 settimane), o nel corso di esso, una riduzione della retribuzione tale da determinare un trattamento pensionistico ridotto, rispetto a quello che sarebbe stato liquidato se nel medesimo periodo non avesse lavorato, né versato alcuna а contribuzione. т In sostanza la sentenza, premesso che la retribuzione dell'ultimo с periodo lavorativo era stata scelta, ai fini della determinazione della pensione "in quanto si presumè più favorevole per il lavoratore"," definiva "irragionevole ed ingiusto che a maggior lavoro e a maggior apporto contributivo corrisponda una riduzione della ppensione che il lavoratore avrebbe maturato al momento della liquidazione della pensione per effetto della precedente contribuzione” Con la successiva sentenza n. 388 del 26/7/95 il giudice delle leggi aveva ribadito il principio, secondo cui "nella fase successiva al perfezionamento del requisito minimo Pulteriore contribuzione destinata unicamente ad incrementare il livello di pensione già consolidatosi, senza mai poter produrre l'effetto di compromettere la 2 misuraura della prestazione potenzialmente maturata in itinere”; precisava : poi la Corte Costituzionale che la clausola di salvaguardia comportava "l'attribuzione al lavoratore della semplice facoltà di optare per il periodo di contribuzione a lui più favorevole", Concetto analogo era stato espresso dalla Corte con la sentenza n. 427 del 1997. ⠀ i Infondata quindi era la tesi dell'INPS e l'appello doveva essere rigettato, d ato r _ Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione P'INPS, fondato su un solo motivo, Resiste con controricorso il OL MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma VII, L. n. 297 del 1982 (art. 360 n. 3 e 5 CPC), deduce il ricorrente che per le pensioni liquidate dopo il 30/6/82 la retribuzione annua pensionabile era costituita "dalla quinta parte delle retribuzioni . percepite in costanza di rapporto di lavoro, o corrispondenti ada eventuale contribuzione volontaria risultante dalle ultime 260 T: settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza delle pensioni”. Il RE aveva riconosciuto il diritto dell'assicurato di vedere esclusi vu dal calcolo tutti i periodi di minor retribuzione successivi vali 2 raggiungimento del minimo contributivo di optare per il periodo di 26 contribuzione più favorevole, individuato nel quinquennio 74 - '79”, sulla base dei principi ispiratori delle sentenze della Corte Costituzionale n. 264/94, 388/95 427/97 sho Le dette sentenze, però, facevano riferimento a specifiche 3 fattispecie nelle quali la contribuzione (obbligatoria, volontaria o figurativa) che comportava la riduzione della pensione era stata accreditata nel periodo di riferimento della retribuzione pensionabile. La sentenza n. 388/95 qualificava la clausola di salvaguardia · come "l'attribuzione al lavoratore della semplice facoltà di optare per il periodo di contribuzione a lui più favorevole, senza possibilità di sommare a questo gli altri eventuali vantaggi derivanti dalla successiva contribuzione figurativa, anche in termini di aumento dell'anzianità contributiva"; tale opzione riguardava quindi "la possibilità di non avvalersi della contribuzione figurativa e dei vantaggi ad essa connessi". A Il Tribunale, invece, riconoscendo il diritto di scegliere il спи quinquennio più favorevole nel periodo successivo al raggiungimento del minimo contributivo, dava la possibilità di mettere insieme le oper retribuzioni relative a periodi anche non consecutivi 01 raggiungimento delle 260 settimane da valutare ai fini della 'che determinazione della misura della pensione, con la conseguenza veniva violato il disposto dell'art. 3, comma 8, della L. n. 297/82, in quanto si introducevano ulteriori elementi di discrezionalità nella individuazione dei periodi di riferimento. La sentenza quindi doveva essere cassata ago i Il ricorso è infondato rilo Il ricorrente in sostanza nel giudizio di merito ha sostenuto le due tesi contraddittorie della inapplicabilità al caso di specie delle note sentenze della Corte Cost, e poi della applicabilità delle stesse, con 4 scansione necessariamente quinquennale, risalendo a ritroso dalla data del pensionamento;
nel presente giudizio L'INPS non contesta l'applicabilità al caso di specie dei principi elaborati nelle sentenze della Corte Costituzionale ed in particolare nella sentenza n. 388 del 1995, che qualifica la clausola di salvaguardia come "l'attribuzione al lavoratore della semplice facoltà di optare per il periodo di contribuzione a lui più favorevole"; chiede, però, la cassazione della sentenza non per avere la stessa riconosciuto il diritto dell'assicurato a scegliere il quinquennio utile per il calcolo della pensione al di fuori della scansione, a ritroso, necessariamente quinquennale, ma perché riconoscerebbe il diritto a "scegliere il quinquennio più favorevole .mettendo insieme le retribuzioni relative a periodi anche non consécutivi per la costituzione delle 260 settimane” da valutare ai fini del calcolo. Questa tesi è nuova, perché affermata per la prima volta in questa sede, e non censura la sentenza impugnata, che ha emesso una diversa pronuncia, riconoscendo il diritto a scegliere un ben determinato quinquennio, 1974 · 1979 (al posto di quello tenuto presente dall'INPS, 1982 - 1987), e non certo vari periodi staccati, messi insieme per raggiungere le 260 settimane. Il ricorso va quindi rigettato. Le spese, a carico dell'INPS, vanno liquidate come in dispositivo e distratte in favore dell'avv. F. Agostini, che ha reso la dichiarazione di rito.
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna l'INPS al pagamento delle spese che 5 liquida in £21,000 oltre a £ 4.000.000 per onorario;
il tutto con distrazione in favore dell'avv. F. Agostini, antistatario t o d esigned Roma 8 febbraio 2001 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE3 EST urang d майно витор і Maioreno Hell IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria upda tworkp oggie MAG 2001 IL CANCELLIERECa - * 3 3 0 5 1 . . A T N S I S R D A 3 A ' , T 7 L , - O L 8 A L E - S L 1 E D O 1 P I B S S I I E N D N E G G S A G O T I E S A L A O D O P A E T M , L T I I L O R E R A I T D D D S I E G Ở T E N R E S E H 6