Sentenza 24 febbraio 1999
Massime • 1
Qualora la Corte di Cassazione abbia ordinato l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 371-bis c.p.c., il deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio oltre il termine di venti giorni dalla scadenza del termine concesso dalla Corte per provvedere alla disposta integrazione, comporta l'improcedibilità, rilevabile d'ufficio, del ricorso in cassazione, restando del tutto irrilevante un tardivo deposito dell'atto integrativo (nella specie la Suprema Corte ha enunciato il principio con riferimento ad un giudizio, al quale l'art. 371-bis c.p.c. era applicabile ai sensi dell'art. 90 l. n. 353/90)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/02/1999, n. 1583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1583 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANFREDO GROSSI - Presidente -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - rel. Consigliere -
Dott. GIULIANO LUCENTINI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ER CORRADO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DARDANELLI 37, presso lo studio dell'avvocato STEFANO TRALDI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato ANDREA TRALDI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SICILCASSA SPA, in amministrazione straordinaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OSLAVIA 14, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO MANCUSO, difesa dall'avvocato MICHELANGELO RASO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
CREDIT, GIAMPINO CATERINA, COMIT, BANCA DEL SUD, ER NISCEMI MARIA IMMACOLATA, COMPAGNIA FINANZIARIA SCARETTI SPA, CANDIDO GIUSEPPE, ER NISCEMI MARGHERITA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 57/96 della Corte d'Appello di PALERMO, emessa il 10/11/95 e depositata il 30/01/96 (R.G. 477/89);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/98 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato Giovanni G. GENTILE (per delega Avv. Stefano TRALDI);
udito l'Avvocato Francesco MANCUSO (per delega Avv. Michelangelo RASO);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Cassa centrale di risparmio V.E. per le province siciliane, nell'anno 1974, ha iniziato un procedimento di esecuzione forzata con le forme dell'espropriazione immobiliare, in danno di RR NE.
Nel corso del procedimento è stata pronunciata l'espropriazione di parte dei terreni sottoposti a pignoramento.
Con ordinanza del 4 giugno 1984 il giudice dell'esecuzione del tribunale di Sciacca ha predisposto il progetto di distribuzione tra i creditori delle somme liquidate a titolo di indennità di espropriazione.
2. RR NE, con separati ricorsi del 26 giugno 1984, ha proposto opposizione contro il pro getto di distribuzione del ricavato della vendita e contro altri atti esecutivi, deducendo la nullità della notifica del titolo esecutivo, l'impossibilità di procedere all'esecuzione forzata per mancanza dell'oggetto di questa, la prescrizione e l'inesistenza dei crediti azionati.
3. Il tribunale, con sentenza del 15 febbraio 1989, ha adottato le seguenti decisioni: a) ha dichiarato inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi;
b) ha dichiarato che il creditore intervenuto Banco di Napoli non poteva partecipare alla distribuzione delle somme ricavate;
c) ha rigettato le altre domande formulate dal NE. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 30 gennaio 1996 e per quanto interessa in questa sede, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal NE avverso i capi della sentenza di primo grado con i quali era stato definito il giudizio di opposizione agli atti esecutivi.
4. Per la cassazione di questa sentenza RR NE ha proposto ricorso, articolato in sette motivi.
Resiste con controricorso la s.p.a. Sicilcassa in amministrazione straordinaria e quale avente causa dalla Cassa centrale di risparmio V.E. per le province siciliane.
Con ordinanza emessa all'udienza del 20 febbraio 1998, questa Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio in confronto di NE EM MA AC e AR, s.p.a. Credito italiano, avv. Giuseppe Candido, s.p.a. Compagnia Scarsetti, s.p.a. Banca Commerciale Italiana e AM NA, litisconsorti necessari nei giudizi riuniti di opposizione agli atti esecutivi, fissando il termine di giorni centoventi per provvedervi. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. La Cancelleria centrale di questa Corte ha attestato che alla data del 17 luglio 1998, cioè dopo la scadenza del termine di centoventi giorni fissato con. l'ordinanza del 20 febbraio 1988, alcuna delle parti di questo giudizio ha provveduto all'indicata integrazione del contraddittorio.
Ne discende che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, come dispone l'art. 371DIa cod. proc. civ.
1.2. La circostanza che il data 2 dicembre 1998 siano stati depositati in cancelleria atti di integrazione del contraddittorio, alcuni peraltro non completi, non è rilevante.
È noto che, anteriormente alla legge 26 novembre 1990, n. 353, pur essendo pacifica l'applicabilità al giudizio di cassazione dell'istituto dell'integrazione del contraddittorio (art. 375, primo comma cod. proc. civ.), non esisteva nel sistema una disciplina regolatrice delle modalità di questa integrazione, cosicché le parti erano libere di depositare il ricorso alle parti pretermesse fino all'udienza di discussione.
In quel sistema, ai fini della dimostrazione dell'avvenuta integrazione del contraddittorio, era utilizzata la disposizione dell'art. 372 cod. proc. civ. sul deposito dei documenti relativi all'ammissibilità del ricorso e del controricorso. Ciò comportava un dispendio di energie da parte dei giudici e delle parti non interessate, qualora quella integrazione non fosse stata effettuata o fosse compiuta in maniera non completa: accadeva che nella nuova udienza si aprisse una discussione sull'avvenuta integrazione del contraddittorio ed un ritardo non giustificato nella decisione del ricorso.
Per evitare questi inconvenienti la nuova disposizione, introdotta dall'art. 62 della citata legge n. 353 del 1990, ha sganciato il deposito dell'atto comprovante l'avvenuta integrazione del contraddittorio dal precedente sistema, collegandolo alle disposizioni contenute nel quarto comma dell'art. 269 cod. proc. civ. sulla chiamata in causa del terzo e sull'obbligo del deposito dell'atto relativo in cancelleria, nello stesso termine fissato per il deposito del ricorso e del controricorso e stabilendo che l'atto di integrazione del contraddittorio deve essere depositato nella cancelleria della Corte nel termine perentorio appositamente fissato. In questo modo è stato realizzato l'effetto del compimento della verifica dell'avvenuto adempimento in momento certo anteriore all'udienza.
Da questo punto di vista l'istanza di fissazione di nuova udienza davanti a questa Corte non poteva trovare accoglimento.
2. Questa conclusione non consente l'esame dei motivi del ricorso con i quali: è stata censurata la qualificazione dell'opposizione (primo e secondo motivo); è stata riproposta la questione della prescrizione del credito (terzo, quinto e settimo motivo); è stata eccepita la nullità dell'intervento dei creditori AR e AC IN (quarto motivo); è stato dedotto che i beni pignorati avevano formato oggetto di espropriazione per pubblica utilità (sesto motivo).
3. Le spesè di questo giudizio sono p oste a carico del ricorrente in base alla regola della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio, liquidate in lire 75.000=, oltre onorari che si liquidano in lire 1.500.000. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 dicembre 1998. Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 1999