Cass. civ., sez. III, sentenza 24/02/1999, n. 1583
CASS
Sentenza 24 febbraio 1999

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Qualora la Corte di Cassazione abbia ordinato l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 371-bis c.p.c., il deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio oltre il termine di venti giorni dalla scadenza del termine concesso dalla Corte per provvedere alla disposta integrazione, comporta l'improcedibilità, rilevabile d'ufficio, del ricorso in cassazione, restando del tutto irrilevante un tardivo deposito dell'atto integrativo (nella specie la Suprema Corte ha enunciato il principio con riferimento ad un giudizio, al quale l'art. 371-bis c.p.c. era applicabile ai sensi dell'art. 90 l. n. 353/90)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 24/02/1999, n. 1583
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1583
    Data del deposito : 24 febbraio 1999

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