Sentenza 6 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/07/2001, n. 9150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9150 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' مجھ REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Composta dagli Il mi Si gistrati£15 0/0 SEZIONE LAVORO Lavoro residente01 Dott. Marino Donato SANTOJANNI .G.N. 1830/99 Cron.24069Dott. Guglielmo Consigliere SCIARELLI Dott. Alberto SPANO' Consigliere Rep. Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere Ud. 08/03 /01 Dott. Saverio TOFFOLI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in - persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DI LULLO MICHELE, DE ANGELIS CARLO, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
TA AT;
2001 intimata 857 avverso la sentenza n. 1619/98 del Tribunale di ROMA, -1- depositata il 29/01/98 R.G.N. 125217/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/01 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 14 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Proposto da parte dell'Inps appello contro la sentenza con cui il Pretore di Roma aveva dichiarato il diritto di TE AS alla pensione di reversibilità nella sua qualità di coniuge superstite di OS SU, il Tribunale di Roma dichiarava improcedibile l'impugnazione. Il giudice d'appello osservava, in linea di fatto, che il ricorso in appello non era stato notificato presso il domicilio eletto dalla controparte nel corso del giudizio di primo grado all'atto della sostituzione dell'originario difensore e procuratore, ma presso l'originario difensore. In linea di diritto, premesso che nel rito del lavoro si deve applicare, con i dovuti adattamenti, il regime di sanatoria delle nullità formali attinenti all'atto introduttivo e alla sua notificazione, quale è stabilito per il processo ordinario e per i procedimenti speciali introdotti da ricorso, il Tribunale affermava che la nullità radicale, o l'inesistenza giuridica, oppure l'omissione della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza sono vizi passibili di sanatoria, mediante costituzione del convenuto o dell'appellato o mediante rinnovazione disposta dal giudice, solo con effetto ex nunc, cioè con salvezza dei diritti quesiti;
con la conseguenza che, quando l'atto di impugnazione sia ormai divenuto inidoneo a impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, deve invece definirsi il giudizio con pronuncia di mero rito. Contro tale sentenza l'Inps ha proposto ricorso per cassazione. L'intimata non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il ricorso si denuncia violazione degli artt. 421 e 435 c.p.c., perché è stato disatteso il principio secondo cui nelle controversie soggette al rito del lavoro l'appello si perfeziona con il deposito del ricorso, che, se effettuato nei termini previsti, impedisce ogni decadenza, con la conseguenza che ogni eventuale vizio relativo alla 3 notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza può essere sanato, con efficacia ex tunc, sia con la costituzione dell'appellato, sia, in difetto, con la rinnovazione della notificazione, che deve essere disposta dal giudice. Il ricorso è fondato. Il contrasto di giurisprudenza precedentemente insorto riguardo alla tematica in questione è stato composto da Cass. S.U. n. 6481/1996, che ha enunciato il principio secondo cui, nelle controversie soggette al rito del lavoro, la proposizione dell'appello si perfeziona, ai sensi dell'art. 435 cod. proc. civ., con il deposito, nei termini previsti dalla legge, del ricorso nella cancelleria del giudice ad quem, che impedisce ogni decadenza dall'impugnazione, con la conseguenza che ogni eventuale vizio o inesistenza giuridica o di fatto della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione - dell'udienza di discussione non si comunica all'impugnazione (ormai perfezionatasi), ma impone al giudice che rilevi il vizio di indicarlo all'appellante ex art. 421, primo comma, cod. proc. civ. e di assegnare allo stesso, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine - necessariamente perentorio - per provvedere a notificare il ricorso-decreto. ha disatteso questo principio,La sentenza impugnata, che espressamente confermato dalla giurisprudenza successiva di questa Corte (cfr. di recente, per esempio, Cass. n. 2288/1999, n. 5585/1999, n. 9534/1999, n. 14623/1999), deve essere annullata, e la causa va rinviata ad altro giudice perché si possa provvedere sul merito della causa.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte d'appello di Roma. Così deciso in Roma 1'8 marzo 2001 IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE Л айно выборам и Savers Tefferтев IL CANCELLIERE 4 Depositato in Cancelleria in GLUG. 2001 9ggi, Ax IL CANCELLIERE