Sentenza 2 giugno 1998
Massime • 1
Il reato di cui all'art. 1 della legge 20 luglio 1985 n. 400 non è stato abrogato per effetto dell'art. 20 del D.L.G. 16 novembre 1994 n. 685. Infatti con l'art. 17 è stato introdotto l'art. 171 ter nella legge sul diritto di autore, che riproduce la norma formalmente abrogata sulla abusiva duplicazione di opere cinematografiche, oltre a quella di cui all'art. 1 della legge 29 luglio 1981 n. 406. Pertanto non vi è stata alcuna "abolitio criminis", ma una semplice risistemazione organica della materia, sicché la tutela penale del fatto è rimasta invariata senza soluzione di continuità e la condotta in esame conserva la sua rilevanza penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/06/1998, n. 1749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1749 |
| Data del deposito : | 2 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
1. Dott. Umberto Papadia Presidente del 2/6/1998
2. Dott. Aldo Rizzo Consigliere SENTENZA
3. Dott. Aldo Grassi Consigliere N. 1749
4. Dott. Antonio Morgigni Consigliere REGISTRO GENERALE
5. Prof. Amedeo Franco Consigliere N. 6381/98
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da AN RG, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 3 dicembre 1997 dalla corte d'appello di Napoli;
nella udienza in camera di consiglio in data 2 giugno 1998;
sentita la relazione fatta dal consigliere prof. Amedeo Franco;
lette le conclusioni del pubblico ministero con le quali chiede dichiararsi inammissibile il ricorso perché i motivi sono manifestamente infondati;
ritenuto che, con sentenza del 24 ottobre 1996, il tribunale di Napoli dichiarò AN RG colpevole (insieme ad altri) dei reati di cui: a) all'art. 416 cod. pen., per essersi associato con altri al fine di commettere più reati di riproduzione e vendita di videocassette di opere cinematografiche;
b) all'art. 1, ultimo comma, della legge 20 luglio 1985, n. 400, per avere abusivamente riprodotto a fini di lucro opere cinematografiche destinate al circuito cinematografico o televisivo;
d) all'art. 469 cod. pen. per avere contraffatto il sigillo SIAE, e lo condannò alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili da liquidarsi in separata sede, con una provvisionale di lire cinque milioni in favore di ciascuna parte civile, ed oltre pene accessorie, con la sospensione condizionale della pena principale ed accessoria, mentre lo assolse per non aver commesso il fatto dal reato di cui all'art. 528 cod. pen.;
che, con sentenza del 3 dicembre 1997, la corte d'appello di Napoli assolse AN RG (e gli altri imputati) dal reato di cui all'art. 416 cod. pen. perché il fatto non sussiste e determinò la pena per AN RG, per i reati di cui ai capi b) e d), in un anno di reclusione e lire cinquecentomila di multa, confermando nel resto;
che AN RG propone ricorso per cassazione deducendo:
a) erronea applicazione dell'art. 1 della legge 20 luglio 1985, n. 400, trattandosi di reato depenalizzato in forza del decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685;
b) illogicità della decisione di quantificare la pena in un anno di reclusione una volta escluso reato di cui all'art. 416 cod. pen. nonché filogicità e mancanza di motivazione sulla conferma delle statuizioni di carattere civile data la mancanza di prova sulla effettiva esistenza dei danni;
considerato che il primo motivo è manifestamente infondato in quanto il reato di cui all'art. 1 legge 20 luglio 1985, n. 400 (norme in materia di abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita, proiezione in pubblico e trasmissione di opere cinematografiche) non è stato abrogato per effetto dell'art.20 del decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685 (attuazione della direttiva 92/100/CEE concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale). Infatti, con lo stesso provvedimento, con l'art. 17, è stato introdotto l'art. 171 ter nella legge sul diritto di autore, che, al primo comma, lett. a), riproduce la norma formalmente abrogata sulla abusiva duplicazione di opere cinematografiche di cui alla legge n. 400 del 1985, oltre a quella di cui all'art. 1 della legge 29 luglio 198 1, n. 406. Tale disposizione, dettata per ragioni sistematiche a seguito di direttive comunitarie, è meramente riproduttiva della disposizione abrogata e, non essendo innovativa, non dà luogo a fenomeni inquadrabili nell'art. 2 cod. pen., in tema di successioni di leggi penali, perché non vi è stata alcuna "abolitio criminis", ma una semplice riformulazione e risistemazione organica della materia, sicché la tutela penale del fatto è rimasta invariata senza soluzione di continuità e la condotta ascritta all'imputato (abusiva riproduzione a fini di lucro di opere cinematografiche destinate al circuito cinematografico o televisivo) conserva la sua rilevanza penale, integrando gli estremi del delitto di cui all'art. 171 ter della legge 22 aprile 1941, aggiunto dall'art. 17 del decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685 (cfr. Sez. III, 12 dicembre 1995, Viniani,
m. 204.319; Sez. III, 29 novembre 1995, Aboulkhir M'Hamed, m. 204.312; Sez. III, 23 maggio 1997, Cibelli, m. 208.518); che il secondo motivo è anch'esso manifestamente infondato, oltre che generico, sia perché non sono indicate le ragioni di diritto che si intendono sottoporre al sindacato di legittimità e con cui si intende sorreggere la censura dedotta e sia perché il giudice del merito ha esercitato il proprio potere discrezionale in ordine alla determinazione della pena con un apprezzamento di fatto adeguatamente e congruamente motivato, e quindi non censurabile in questa sede, avendo tenuto conto della notevole quantità di videocassette riprodotte ed ha altresì accertato, sempre con un apprezzamento di fatto adeguatamente e congruamente motivato, e quindi non censurabile in questa sede, che il solo fatto del rinvenimento di custodie di cassette di opere cinematografiche vuote e di locandine, oltre che di altre opere già riprodotte situate nel locale, era certamente sintomatico di smercio abusivo idoneo a produrre un danno nei confronti della The Walt Disney Company e della Buena Vista Home Video;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi;
che, in applicazione dell'art.616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, si ritiene congruo fissare in lire un milione;
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione - Sezione III penale dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire un milione in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 2 giugno 1998. Depositato in Cancelleria il 28 luglio 1998