Sentenza 15 giugno 1999
Massime • 1
Il principio fissato dall'art. 457 cod. civ. (secondo cui, per la parte dell'asse ereditario della quale il "de cuius" non abbia disposto per testamento, si apre la successione legittima) trova applicazione anche nel caso in cui ad un erede legittimo, con il testamento, sia stato attribuito un legato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/06/1999, n. 5918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5918 |
| Data del deposito : | 15 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Franco PONTORIERI - Presidente -
Dott. Rafaele CORONA - rel. Consigliere -
Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere -
Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere -
Dott. Matteo IACUBINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IC IA ES, IC SI, elettivamente domiciliate in ROMA VIA CONDOTTI 9, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO PICOZZI, che le difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
EL LU, elettivamente domiciliata in ROMA VIA POMPEO MAGNO 2/B, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO GRASSETTI, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 402/96 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 01/02/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/99 dal Consigliere Dott. Rafaele CORONA;
udito l'Avvocato PICOZZI Alessandro, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato GRASSETTI Fabrizio, difensore del resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in Persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 18 gennaio 1988, LV e MA SA NI convennero, davanti al Tribunale di Roma, CI UC. Domandarono al collegio di dichiarare che la successione del defunto TR NI, fratello di esse attrici e coniuge della convenuta, si era devoluta per legge e di ordinare lo scioglimento della comunione, con la formazione delle relative quote.
CI UC si costitui e non si oppose allo scioglimento della comunione;
nondimeno, produsse la copia del testamento olografo 13 gennaio 1972, con il quale il de cuius le aveva attribuito l'usufrutto di tutti i beni relitti.
Con sentenza non definitiva 1 dicembre 1993, il Tribunale di Roma dichiarò che CI UC aveva ricevuto, a titolo universale, l'usufrutto dell'intero asse ereditario e che, pertanto, la stessa aveva il diritto di concorrere con le attrici alla successione legittima sulla nuda proprietà.
Giudicando sul gravame proposto dalle sorelle NI, la Corte d'Appello di Roma, con sentenza 13 dicembre 1995 - 1 febbraio 1996, respinse l'impugnazione e condannò le appellanti nelle spese. Si legge nella decisione che il lascito di cui al testamento andava inteso non come disposizione a titolo universale, con attribuzione, in favore del beneficiario, della qualità di erede, ma come disposizione a titolo particolare, con attribuzione della qualità di legatario. Peraltro, non era fondata la tesi delle appellanti, secondo cui si trattava di "legato in sostituzione di legittima", poiché dalla interpretazione del testamento emergeva non la volontà del testatore di attribuire un legato in luogo della legittima, sibbene quella di assicurare al coniuge superstite tutta la redditività del suo patrimonio, senza escludere la sua quota parte sulla nuda proprietà. Pertanto, con la successione testamentaria concorreva la successione legittima.
Ricorrono per cassazione con tre motivi LV e MA SA NI;
resiste con controricorso CI UC. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- A fondamento del ricorso, dalle ricorrenti si deduce:
1.1 Violazione e falsa applicazione dell'art. 551 cod. civ. in relazione agli artt. 1362 e 1324 dello stesso codice, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.. La Corte d'Appello ha violato il canone interpretativo dettatò dall'art. 1362 cod. civ., essendosi limitata a considerare il tenore letterale della scheda testamentaria, senza tener conto della volontà complessiva del testatore e del quadro normativo dell'epoca. Soltanto la sopravvenuta riforma del diritto di famiglia, successiva al testamento, ha incluso il coniuge tra gli eredi, dal cui ambito il testatore voleva escludere la moglie, non avendola istituita erede e non avendo poi modificato l'atto di ultima volontà. Dal comportamento e dallo spirito della disposizione si ricava che il de cuius volle assicurare i mezzi di sussistenza al coniuge, ma mantenere la proprietà dei suoi beni nell'ambito dei consanguinei.
1.2 Omessa o insufficiente motivazione sulla qualificazione del legato (ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.). La qualificazione del legato come "non in sostituzione di legittima", oltre che errata, lascia non risolta la questione se la nuda proprietà dell'asse ereditario debba dividersi in tre quote eguali, o se dalla porzione spettante alla UC si debba sottrarre il valore di quanto e1197ha ricevuto per testamento.
1.3 Violazione dell'art. 92 comma secondo cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 stesso codice.
La Corte d'Appello, la cui sentenza è solo parzialmente ed erroneamente confermativa di una decisione di reciproca soccombenza, ha addossato alle ricorrenti l'intero onere delle spese, quantificandole in somme rilevanti.
2.1 I primi due motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente, in ragione della loro evidente connessione, ed entrambi disattesi.
2.2 È nota la distinzione tra il legato in sostituzione ed il legato in conto di legittima. Nel primo caso (art. 551 cod. civ.), il testatore - per estromettere un legittimario dalla successione ereditaria e dalla conseguente comunione incidentale - gli attribuisce uno o più beni a titolo di legato, con una disposizione da cui risulta, in modo non equivoco, la volontà di attribuire il legato in sostituzione o, come anche si dice, a tacitazione di legittima (con la conseguenza che il legatario, valutato ciò che risulti più conveniente, può rinunziare al legato e chiedere la legittima). Nel secondo caso, invece, il testatore attribuisce al legittimario, a titolo di legato, beni che debbono essere calcolati ai fini della determinazione della quota a lui spettante a titolo di eredità (con la conseguente possibilità per l'erede di agire in riduzione, qualora l'ammontare del legato dovesse risultare inferiore a quanto gli spetta a titolo di legittima).
Nel sistema successorio il legato non deve essere necessariamente attribuito in sostituzione o in conto di legittima. Se il testatore non manifesta con assoluta chiarezza l'intendimento di attribuire il legato nell'uno o nell'altro modo - ovverosia la volontà di estromettere il legittimario dal successione ereditaria, ovvero di fare si che il legato venga ricompreso e computato nella quota spettante a titolo di successione legittima - con la successione testamentaria concorre la successione legittima. Il principio fissato dall'art. 457 cod. civ., secondo cui, per la parte dell'asse ereditario, della quale il de cuius non abbia disposto per testamento, si apre la successione legittima, trova applicazione anche nel caso in cui ad un erede legittimo con il testamento sia attribuito un legato. Con la conseguenza che, relativamente ai beni redatti dei quali il testamento non dispone e sui quali si apre la successione legittima, concorrono tutti gli eredi legittimi, secondo le rispettive quote. Quindi, l'erede beneficiario del legato - in conformità con il volere implicito del testatore, che non ha altrimenti disposto - consegue, oltre al legato, quanto gli spetta nella successione legittima.
2.3 Nel legato in sostituzione di legittima, l'attribuzione patrimoniale oggetto della disposizione testamentaria è caratterizzata dall'intenzione del testatore di soddisfare integralmente, mediante la stessa, i diritti di legittimario spettanti all'istituito. Tale intenzione deve emergere in maniera inequivoca sia da una espressa proposizione sia dal complesso delle proposizioni, nelle quali si articola la scheda testamentaria (Cass., Sez. II, 26 gennaio 1990, n. 459; Cass., Sez. I, 15 novembre 1982, n. 6068). Lo stesso discorso vale, quanto alla manifestazione della volontà testamentaria, per il legato in conto di legittima. Stabilire se il testatore abbia disposto un legato in sostituzione ovvero in conto di legittima pone in essere una quaestio voluntatis, da risolvere con i consueti canoni ermeneutici concernenti l'interpretazione del testamento. Per la verità, siffatto accertamento, risolvendosi in una indagine ed in un apprezzamento dei fatti è, per sua natura, demandato al giudice del merito e, come tale, insindacabile in sede di legittimità se coerentemente motivato senza errori logici o di diritto (Cass., Sez. II, 16 maggio 1977, n. 1991). È pur vero che l'interpretazione del testamento, rispetto a quella del contratto, è contrassegnata da una più penetrante ricerca della volontà del testatore. Ma quando dalla dizione letterale del testamento risulti in modo certo ed immediato la volontà del de cuius, deve ritenersi non solo superfluo ma affatto precluso il ricorso alle ulteriori regole di ermeneutica elaborate in tema di negozio e di testamento.
2.2 Alla luce dei principi esposti la decisione della controversia non offre difficoltà.
Con motivazione immune da vizi logici e giuridici e del tutto sufficiente, la Corte d'Appello afferma che il testatore non ha voluto legare al coniuge superstite l'usufrutto di. tutti i beni relitti in sostituzione della legittima, in quanto il contenuto del testamento non consente di individuare siffatta volontà testamentaria. Poiché tale intenzione non emerge in maniera univoca dalla espressa proposizione di attribuzione - il che rende superflua ogni ulteriore indagine intorno alle altre proposizioni, nelle quali si articola la scheda testamentaria - la ragione esposta sopra è del tutto sufficiente a sottrarre la decisione impugnata alle censure proposte.
Per quanto attiene al concorso tra la successione legittima e la successione testamentaria, del pari con motivazione logicamente corretta e sufficiente la sentenza afferma che, nell'asse residuo sul quale si apre la successione legittima, il coniuge concorre secondo i proporzionali diritti a lei attribuite dalla legge. Il che significa che dalla porzione spettante per legge alla UC non deve essere sottratto quanto attribuito per testamento.
3.- Non può essere accolto neppure il terzo motivo.
È noto che in tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato di legittimità è limitato alla violazione del principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa. Pertanto, nella ipotesi di soccombenza reciproca, esula da tale sindacato e rientra nei poteri del giudice del merito la valutazione dell'opportunità di disporre la condanna o la compensazione. Con la conseguenza che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si contesti il provvedimento;
del giudice che abbia posto l'onere delle spese a carico della parte non totalmente soccombente (Cass., Sez. I, 11 novembre 1996, n. 9840). 4.- Al rigetto del ricorso segue la condanna delle ricorrenti alla rifusione delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti alla rifusione delle spese processuali, che liquida quanto alle spese vive in lire 178.850, oltre lire 5.000.000 per gli onorari.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 1999