Cass. civ., sez. II, sentenza 19/08/2003, n. 12179
CASS
Sentenza 19 agosto 2003

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Massime1

In ipotesi di cause inscindibili, il termine per la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio è, a norma dell'art. 331 cod. proc. civ., perentorio e non prorogabile neppure sull'accordo delle parti. Ne consegue che l'inadempimento, anche solo parziale, all'ordine di integrazione determina l'inammissibilità dell'impugnazione, rilevabile anche d'ufficio, rispondendo a ragioni d'ordine pubblico processuale, e non sanabile neppure dalla tardiva costituzione della parte nei cui confronti doveva essere integrato il contraddittorio, senza che la predetta sanzione possa trovare limitazioni o deroghe in relazione alle ragioni determinanti l'inosservanza del termine assegnato, ad eccezione dell'ipotesi di intervento di appositi provvedimenti legislativi che disciplinino situazioni particolari accordando opportune deroghe, ovvero nel caso in cui la parte, con istanza di rimessione in termine depositata prima della scadenza di quello fissato, fornisca la prova di non essere stata in grado di rispettare il termine per fatti ad essa non imputabili ne' per colpa ne' per dolo.

Commentario1

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 19/08/2003, n. 12179
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12179
Data del deposito : 19 agosto 2003

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