Sentenza 19 agosto 2003
Massime • 1
In ipotesi di cause inscindibili, il termine per la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio è, a norma dell'art. 331 cod. proc. civ., perentorio e non prorogabile neppure sull'accordo delle parti. Ne consegue che l'inadempimento, anche solo parziale, all'ordine di integrazione determina l'inammissibilità dell'impugnazione, rilevabile anche d'ufficio, rispondendo a ragioni d'ordine pubblico processuale, e non sanabile neppure dalla tardiva costituzione della parte nei cui confronti doveva essere integrato il contraddittorio, senza che la predetta sanzione possa trovare limitazioni o deroghe in relazione alle ragioni determinanti l'inosservanza del termine assegnato, ad eccezione dell'ipotesi di intervento di appositi provvedimenti legislativi che disciplinino situazioni particolari accordando opportune deroghe, ovvero nel caso in cui la parte, con istanza di rimessione in termine depositata prima della scadenza di quello fissato, fornisca la prova di non essere stata in grado di rispettare il termine per fatti ad essa non imputabili ne' per colpa ne' per dolo.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/08/2003, n. 12179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12179 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - rel. Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CH BR in TA, FR TA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ILDEBRANDO GOIRAN 4, presso lo studio dell'avvocato LUCIA GULINO, difesi unitamente dagli avvocati FR SILVESTRI, D'ANGELO EGIDIO per procura speciale notarile del 6/12/01 Notaio Dott. A. BATTAGLIA rep. nr 108750 de L'AQUILA;
- ricorrenti -
contro
TA PA, TU RI UI IN TA, elettivamente domiciliate in ROMA VIA AQUILEIA 12, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MORSILLO, che le difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché
contro
TA ED, TA LO RI, TA LI ANN;
- intimati con integrazione del contraddittorio - avverso la sentenza n. 417/98 della Corte d'Appello di L'AQUILA, depositata il 21/12/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/05/03 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato D'ANGELO Egidio, come da procura speciale in atti, difensore dei ricorrenti che ha chiesto accoglimento;
udito l'Avvocato MORSILLO Giuseppe difensore MANUELO Giuseppe, difensore delle resistenti che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per improcedibilità o rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AG AO e AG IA SA proponevano appello avverso la sentenza 14/4/1989 con la quale il tribunale di L'Aquila, nel corso del processo di divisione vertente tra gli eredi di IA AG, aveva respinto il reclamo all'ordinanza 19/12/1988 pronunciata dal giudice istruttore il quale, dopo aver attribuito le quote ai condividenti, aveva dichiarato l'estinzione del processo disponendo la cancellazione della causa dal ruolo.
Gli appellati AG ES e HI EL resistevano all'impugnazione.
Con sentenza 21/12/1998 la corte di appello di L'Aquila, disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle restanti condividenti RA, ND e RI AG che non si costituivano, accoglieva il gravame e, in riforma dell'impugnata decisione, revocava la citata ordinanza del g.i. e rimetteva le parti innanzi al tribunale. Osservava la corte di merito: che il giudice istruttore non poteva dichiarare l'estinzione del processo e disporre la cancellazione della causa dal ruolo non essendo tale declaratoria prevista da alcuna norma, ne' il tribunale, nel respingere il reclamo, poteva legittimare tale atipica, se non abnorme, pronuncia;
che il g.i. non poteva procedere all'attribuzione delle quote, sul rilievo che il progetto di divisione non era stato contestato, senza considerare che non si era addivenuti ad una concreta manifestazione di volontà delle parti in ordine a tale attribuzione;
che alcuni dei condividenti, deducendo di vantare prelazione ereditaria (ed una maggior quota) sui beni, tale volontà non solo non avevano manifestato, ma avevano escluso;
che, in base alla c.t.u., non si era ottenuto un vero e proprio progetto divisionale ed era stata del tutto pretermessa ogni valutazione in ordine alla comoda divisibilità dei beni, pervenendosi a realizzare l'attribuzione congiunta di tutta la massa in favore dei condividenti aventi diritto alla maggior quota;
che il g.i., senza dichiarare l'esecutività del progetto ed ignorando la prelazione ex art. 732 c.c. addotta da talune parti, aveva ritenuto di procedere all'attribuzione (e non di omologare l'accertata volontà in tal senso dei condividenti) così esprimendo poteri riservati al collegio;
che pertanto era errata l'affermazione del tribunale secondo cui legittimamente era stata emessa la reclamata ordinanza di estinzione sull'unico presupposto che ne condizionava l'adozione, ossia l'avvenuta definizione del processo di divisione a seguito dell'attribuzione delle quote;
che questa pronunzia non poteva rilevare quale presupposto per la declaratoria di estinzione del processo, risultando le relative ipotesi tassativamente previste, per il processo di cognizione, dagli art. 306 e seguenti c.p.c. e, per il processo di esecuzione, dagli art. 630 e 631 stesso codice;
che i vizi propri di tale ordinanza non potevano essere fatti valere solo con il ricorso per Cassazione ex art. 111 Costituzione posto che l'ordinanza in questione, concernendo contestazioni insorte esclusivamente in ordine all'attribuzione delle quote e su materia riservata al collegio, non era sottratta alla regola della revocabilità ed ai mezzi di impugnazione propri delle ordinanze non dichiarate espressamente non impugnabili dalla legge, come previsto nel caso (nella specie non ricorrente) dell'esecutività del progetto di divisione.
La cassazione della sentenza della corte di appello di L'Aquila è stata chiesta da AG ES e HI EL con ricorso affidato a tre motivi. AG AO e TT IA SA, in AG, hanno resistito con controricorso. Con ordinanza pronunciata da questa Corte all'udienza del 24/1/2002 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio mediante notifica del ricorso - entro il termine di sei mesi dalla pronuncia dell'ordinanza - a RA, ND e LA AG litisconsorti necessarie come già rilevato dalla corte di appello con ordinanza del 22/2/1991. Il 17/12/2002 ed il 18/4/2003 sono stati depositati nella cancelleria di questa Corte gli atti di integrazione del contraddittorio notificati alle citate litisconsorti necessarie le quali non hanno svolto attività difensiva in sede di legittimità. Entrambe le parti costituite hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
L'atto di integrazione del contraddittorio - contenente il detto ricorso - è stato notificato alle litisconsorti necessarie: a) AG RA in data 12/3/2002 e depositato il 17/12/2002, ossia oltre il termine (imposto a pena di improcedibilità dall'articolo 371 bis c.p.c.) di venti giorni successivi alla scadenza del termine di sei mesi assegnato con la citata ordinanza 24/1/2002; b) AG ND in data 1/11/2002, ossia oltre il termine di sei mesi assegnato con la detta ordinanza 24/1/2002 e depositato il 17/12/2002; c) AG RI in data 8/4/2003 e depositato il 18/4/2003.
Ciò posto va osservato che, per costante giurisprudenza, il termine per la notificazione è, a norma del secondo comma dell'art. 331 c.p.c, perentorio e non può essere prorogato nemmeno sull'accordo delle parti. Consegue che l'inadempimento, anche solo parziale, all'ordine di integrazione determina l'inammissibilità dell'impugnazione che è rilevabile anche di ufficio rispondendo a ragioni di ordine pubblico processuale e che non è sanata neanche dalla tardiva costituzione della parte, nei cui confronti doveva essere integrato il contraddittorio, una volta verificatosi l'effetto processuale preclusivo. Inoltre, secondo il costante insegnamento di questa Corte, la sanzione di inammissibilità non può trovare limitazioni o deroghe in relazione alle ragioni determinanti l'inosservanza del termine assegnato, ad eccezione delle ipotesi di appositi provvedimenti legislativi intervenuti per disciplinare particolari situazioni e per accordare opportune deroghe, ovvero (secondo parte della giurisprudenza di legittimità) di accoglimento di istanza di rimessione in termine - depositata prima della scadenza di quello stabilito - contenente la prova fornita dalla parte di non essere stata in grado di rispettare detto termine a causa di fatti ad essa non imputabili ne' per colpa ne' per dolo. Le dette eccezioni non sono ravvisabili nel caso di specie. La evidenziata causa di inammissibilità del ricorso rende priva di rilievo la causa di improcedibilità dello stesso, pur essa sussistente, costituita dall'inosservanza, dell'art. 371-bis c.p.c, per essere stato l'atto di integrazione del contraddittorio nei confronti di AG RA depositato il 17/12/2002 e, quindi, oltre il termine di venti giorni previsto dalla norma citata. In conclusione, il ricorso per Cassazione proposto da AG ES e HI EL va dichiarato inammissibile. Per la sussistenza di giusti motivi le spese del giudizio di legittimità vanno compensate per intero tra le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2003