Sentenza 6 agosto 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/08/2003, n. 11901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11901 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 1 190 1/03 Lavoro Composta dagli I l.mi Sigg Presidente R.G.N. 25775/01 Dott. Stefano CICIRETTI Dott. Michele DE LUCA Consigliere Cron. 25783 Consigliere Rep. Dott. Fernando LUPI Consigliere - Ud. 26/02/03 Dott. Donato FIGURELLI - Rel. Consigliere - Dott. Giovanni GIACALONE ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: D'FF AD, elettivamente domiciliata in ROMA VIA C. POMA 2, presso lo studio dell'avvocato G. SANTE ASSENNATO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente contro in persona del Ministro pro MINISTERO DELL'INTERNO, tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2003 controricorrente avverso la sentenza n. 31933/00 del Tribunale di ROMA, 1246 -1- depositata il 17/10/00 R.G.N. 2169/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/03 dal Consigliere Dott. Giovanni GIACALONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso, in via principale inammissibilità del ricorso in subordine rigetto. -2- Svolgimento del processo. Il Pretore di Roma, in parziale accoglimento della domanda di RI D'UF, condannava il Ministe- ro dell'Interno a corrisponderle l'assegno d'invalidità con decorrenza 1° novembre 1994. Con sentenza 17 ottobre 2000, il Tribunale di Ro- ma respingeva l'appello proposto dalla D'UF, rite- nendolo fondato su argomentazioni generiche e do- vendosi condividere i risultati della c.t.u. condotta in primo grado, nella quale l'ausiliare aveva espresso giudizio positivo collocando il raggiungimento della soglia invalidante nell'ottobre 1994, vale a dire sei mesi prima della visita espletata nel corso della consulenza;
mentre l'appellante criticava apoditti- camente tale valutazione, assumendo che la diver- sa e maggiore gravità della patologia sarebbe emersa dal ricovero del 1990 presso l'Ospedale S. Eugenio. Inoltre, secondo il Tribunale, l'ausiliare, valutato l'esito della visita medica e la documenta- zione acquisita, aveva congruamente fissato la pre- detta decorrenza avuto specifico riguardo all'andamento ingravescente della sindrome parkin- soniana. five Avverso tale pronunzia, ricorre per cassazione la D'UF, con unico, articolato motivo;
illustrato con memoria. Resiste il Ministero dell'interno con controricorso. Motivi della decisione. La ricorrente, denunziando violazione e falsa ap- plicazione degli artt. 441 e 445 c.p.c., nonché moti- vazione omessa e insufficiente, lamenta che il Tri- bunale ha del tutto ignorato le note, contenenti i ri- lievi critici, con cui ella aveva contestato le conclu- sioni del c.t.u. di primo grado, circa la decorrenza dello stato invalidante, e ha omesso di valutare gli accertamenti eseguiti presso ASL RM28 e Univer- sità di Roma, Clinica Neurologica;
nonché che ha ritenuto erroneamente che le conclusioni del c.t.u. fossero state contestate in modo apodittico, essen- do state, invece, formulate attraverso note critiche di specialista in medicina del lavoro sulla base della documentazione medica agli atti. Il motivo è privo di pregio. Invero, occorre considerare che le consulenze di parte costituiscono semplici allegazioni difensive, onde il giudice del merito non è tenuto a motivare il proprio dissenso dalle osservazioni in esse conte- nute, quando ponga a base del proprio convinci- 14 2 mento considerazioni incompatibili con le stesse e conformi al parere del proprio consulente tecnico (Cass. 23 maggio 1998 n. 5151; Cass. 20 ottobre 1993 n. 10403; Cass. 7 febbraio 1992 n. 1359). Nel caso in esame, il Tribunale, nell'aderire alle conclusioni del C.T.U., nominato dal giudice di pri- mo grado, ha dimostrato di non avere ignorato le contestazioni avanzate dall'appellante, dal momento che, dopo aver osservato che l'enunciazione delle ragioni in base alle quali veniva denunciata l'erroneità e l'ingiustizia della sentenza di primo gra- do riguardava solo la decorrenza dello stato invali- dante, determinata dal consulente d'ufficio senza attribuire decisivo rilievo ai precedenti ricoveri ed esami a cui si era sottoposto la D'UF, ha affer- mato che le ragioni di censura non incidessero in modo alcuno sulla bontà dei rilievi e degli accerta- menti espletati dal citato consulente, che non pote- vano ritenersi erronei perché avevano seguito un metodo corretto e su cui l'appellante non aveva che genericamente controdedotto. Emerge allora con tutta evidenza come il Tribu- nale non si sia limitato ad un'acritica adesione al pa- rere del consulente d'ufficio nominato in primo gra- do, ma abbia esaurientemente esposto, sulla base fore 3 degli accertamenti compiuti e delle considerazioni svolte da detto ausiliare, la ragioni giustificative della ritenuta ininfluenza, ai fini della decorrenza, dei certificati relativi ai precedenti ricoveri ed esami e del convincimento del raggiungimento della soglia invalidante nell'epoca determinata dal consulente (sei mesi anteriormente alla visita condotta nel cor- So della c.t.u.), con motivato riferimento all'andamento ingravescente del morbo di Parkin- son. La doglianza di cui al ricorso per cassazione, inol- tre, si rivela inosservante del principio di autosuffi- cienza, perché trascura di riportare in ricorso quelle osservazioni del c.t. di parte che avrebbe dovuto in- durre il Tribunale a disattendere le conclusioni della consulenza tecnica di ufficio. Ed invero, il ricorrente non specifica quali siano le osservazioni di carattere medico-legale evidenziate dal c.t. di parte e le ra- gioni per le quali avrebbero potuto incidere sulla valutazione dell'epoca di raggiungimento, da parte, della D'UF, della soglia invalidante, facendo così mancare alla sua critica il supporto di carattere tec- nico che avrebbe potuto evidenziare la denunciata. A contraddittorietà o insufficienza della motivazione sul punto nella sentenza impugnata (Cass. 24 gen- Lu 4 naio 2002 n. 849; Cass. 11 gennaio 2001 n. 331; Cass. 12 agosto 1994 n. 7392). Deve, dunque, ritenersi che, nella specie, si è in presenza esclusivamente di difformità tra le dedu- zioni della parte ed il valore e il significato che i giu- dici d'appello hanno attribuito a tutti gli elementi processuali sottoposti al loro esame con apprezza- mento di fatto adeguatamente motivato. Ne consegue il rigetto del ricorso. Nulla per le spese a norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Il 26 febbraio 2003. Il Presidente L'estensore Ca mo Citrus frecen files 2 0 1 0 CONCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 6 AGO, 2008 E MCANCELLIERE R P U AL CANCELLIERE S 4 80 3 5