Sentenza 2 marzo 2006
Massime • 1
Nel corso delle indagini preliminari, la proroga dei termini di custodia cautelare in relazione alle nuove indagini a seguito delle richieste dell'indagato ex art. 415 bis cod. proc. pen. ha come presupposto non già la richiesta espressa di compimento di specifici atti, ma l'indispensabilità delle indagini che ben possono essere promosse per autonoma iniziativa del pubblico ministero, come sviluppo necessario delle prospettazioni e delle produzioni fatte dall'indagato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/03/2006, n. 12990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12990 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 02/03/2006
Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 429
Dott. PODO Carla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - N. 1339/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OM ES, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo - Sezione per il Riesame - in data 12/17 agosto 2005;
udita la relazione del Consigliere Dr. Podo;
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Gianfranco Viglietta, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
FATTO
Con ordinanza del Tribunale di Palermo - Sezione per il Riesame - in data 12/17 agosto 2005, è stato respinto l'appello proposto da OM ES contro quella resa il 12 luglio precedente dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, dispositiva di una proroga del termine di custodia cautelare dal 13 luglio al 12 agosto 2005, a norma degli artt. 305 c.p.p., comma 2 e art. 415 bis c.p.p., comma 4, nel corso di indagini per i reati previsti dagli artt. 416 bis c.p.; artt. 81, 110, 629 cpv. c.p. e L. n. 203 del 1991, art. 7; L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies, e L. n. 203 del 1991, art. 7, per avere partecipato con ruolo direttivo all'associazione mafiosa "cosa nostra", nel mandamento di MO ed alla "famiglia" mafiosa di Castellammare del Golfo, nonché a numerose estorsioni pluriaggravate e ad intestazioni fittizie di beni, finalizzate ad agevolare l'attività del sodalizio. Contro il provvedimento ha proposto ricorso l'interessato, per eccepire:
1) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 305 c.p.p., comma 2 e degli artt. 12 e 14 Preleggi al codice civile (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), deducendo che la proroga era stata disposta, dopo la notifica all'indagato di un duplice avviso di conclusione delle indagini preliminari, a causa della produzione di una memoria difensiva, corredata da documentazione e dell'interrogatorio reso dal coindagato NE RE, in stato di libertà, al quale era preliminarmente contestato il delitto di cui all'art. 378 c.p., per avere falsamente escluso di essere stato personalmente vittima delle estorsioni, poste in essere in danno delle società "Ittica del Golfo" s.r.l. e "New Eurofish" s.r.l., ad opera - secondo l'accusa - di OM ed altri. Tali atti sopravvenuti avevano determinato ulteriori indagini, da parte del Pubblico Ministero, in funzione delle quali era stata chiesta ed ottenuta la proroga dei termini di custodia, nei confronti dei presunti autori, in stato detentivo, dell'estorsione - presupposto. Ha sottolineato la difesa che le indagini aggiuntive in parola - delle quali era stata esclusa, nell'ordinanza impugnata, la particolare complessità - non erano state specificamente sollecitate da NE, ma attivate per autonoma iniziativa del P.M. ed apprezzate erroneamente, dal giudice, come richieste in via implicita dal predetto coindagato: giudizio, quest'ultimo, che implicava un'interpretazione analogica dell'art. 305 c.p.p., comma 2, vietata, perché concernente norma di carattere eccezionale;
2) violazioni di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in riferimento agli artt. 274, 275, 305 e 306 c.p.p., perché le nuove indagini disposte dal P.M., pur necessarie in riferimento alla posizione di NE, libero, erano suscettibili di riflettersi solo in parte su quella del ricorrente, detenuto, la cui libertà personale era stata illegittimamente compressa, anche per la mancata acquisizione in concreto di risultanze nuove e per l'assenza di pericoli di inquinamento probatorio, dati gli elementi indiziari in atti, derivanti da intercettazioni ambientali;
3) carenza motivazionale, in ordine al diniego di sostituzione della custodia in carcere mediante misura meno affittiva (art. 606 c.p.p., comma 1, lett., e), nonostante la richiesta dell'interessato.
DIRITTO
L'art. 305 c.p.p., comma 2, nella formulazione conseguente alla L. M. n. 144 del 2000, consente che il Pubblico Ministero chieda ed il giudice disponga la proroga dei termini di custodia cautelare, prossimi alla scadenza, purché sussistano gravi esigenze cautelari che rendano indispensabile il protrarsi della misura, quando siano disposte nuove indagini - anche se non particolarmente complesse - a norma dell'art. 415 bis c.p.p., e, pertanto, "a seguito delle richieste dell'indagato", che, ricevuto l'avviso previsto dalla norma citata, abbia sollecitato ulteriori accertamenti, o manifestato la volontà di presentarsi, per rilasciare dichiarazioni, oppure per essere sottoposto ad interrogatorio (art. 415 bis c.p., comma 3 e 4). Il primo dei motivi di ricorso si incentra sulla definizione di presupposti sostanziali (anziché cautelari) della proroga, disposta nel caso di specie per consentire accertamenti ulteriori, ritenuti indispensabili all'esito dell'interrogatorio e delle produzioni difensive del coindagato del ricorrente, NE RE, libero e sottoposto ad indagini in ordine al reato di favoreggiamento, a causa del suo diniego di avere eseguito personali versamenti di denaro come prezzo di estorsioni, poste in essere ai danni delle società "Ittica del Golfo" s.r.l. e "New Eurofish" s.r.l., nelle quali operava. Si è posto, particolarmente, in evidenza come detto coindagato non avesse chiesto espressamente ulteriori indagini, che erano state promosse invece per autonoma iniziativa del Pubblico Ministero, ma si fosse limitato a prospettare e a produrre elementi a sè favorevoli, in ordine al reato di cui all'art. 378 c.p., contestatogli in via preliminare: situazione, che non avrebbe integrato l'ipotesi prevista dall'art. 305 c.p.p., comma 2, salvo che in base ad una inammissibile interpretazione analogica di una norma eccezionale. L'argomento non è condivisibile.
È da ritenere corretta, infatti, l'interpretazione seguita nell'ordinanza impugnata, secondo la quale (incontroversa, nella specie, l'assenza di qualsiasi colpevole ritardo del P.M., che ha agito invece con estrema prontezza) le indagini ulteriori di cui agli artt. 305 c.p.p., comma 2 e art. 415 bis c.p.p., comma 4, debbono rivestire il requisito dell'indispensabilità, "a seguito delle richieste" dell'interessato e non già per sollecitazione formale di quest'ultimo: tale interpretazione è, invero, letterale e non analogica.
Sebbene non specificamente illustrato nell'impugnazione, un ulteriore quesito è enucleabile dai rilievi difensivi: fermo restando che le nuove indagini di cui all'art. 305 c.p.p., debbono riguardare lo stesso indagato, ma possono estendersi alla posizione anche altri soggetti, coinvolti in unico procedimento e la cui custodia è pure suscettibile di proroga, può porsi l'interrogativo sulla rilevanza, o meno, dello stato di libertà di colui, le cui difese hanno reso indispensabile il protrarsi della fase e che pertanto non ha un interesse diretto alla pronta definizione delle indagini, ma ben può apportare, comunque, contributi decisivi altresì per la posizione di coindagati. Il quesito si traduce nell'altro, se la proroga della custodia cautelare a diversi soggetti, collegati, costituisca un'estensione, o meno, della proroga disposta per il diretto interessato.
Il problema riveste tuttavia una rilevanza non decisiva nel caso in esame, poiché è da ritenersi indubbio che le "ulteriori indagini", che consentono la proroga della custodia cautelare nei confronti di coindagati, o coimputati, debbano trovarsi in stretta connessione funzionale probatoria con la sussistenza del reato attribuito a questi ultimi, nel senso di rivestire una efficacia determinante, anche se non immediata, a tale fine, il che si verifica nel caso di reati plurisoggettivi, o commessi in concorso (Cass. S. U. 11.7.2001, Riv. 219397 e 219396, sent. 200133541; Cass. 9.7.1998, Riv. 211981;
Cass. 19.11.1998, Riv. 212433; Cass. 21.12. 1995, Riv. 204040; Cass. 8.2.1995, Riv. 200757).
Tale imprescindibile nesso manca nella specie, come dedotto nel corso del secondo motivo di impugnazione: le ulteriori indagini sul reato di favoreggiamento attribuito a NE RE, infatti, non risultano determinanti ne' decisive ai fini della sussistenza del delitto di estorsione attribuito ai coindagati ed emerso da intercettazioni ambientali, poiché si risolvono nell'individuazione di uno o di altro soggetto passivo diretto, nell'ambito di una costrizione esercitata comunque su persone operanti nelle società più volte menzionate, il cui patrimonio era aggredito. Il provvedimento dispositivo della proroga va pertanto annullato senza rinvio ed il ricorrente deve essere liberato per scadenza dei termini di custodia cautelare, ora per allora (Cass. S. U. 11.7.2001, già citata). Rimangono assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e l'ordinanza emessa dal GIP di proroga della custodia cautelare in carcere. Dichiara cessata la misura cautelare a carico del ricorrente e manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 2 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2006